Circ. (Min. trasp.) 29 maggio 2014, Prot. n. 12021

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 7-8/2014
Circolari
I
Circ. (Min. trasp.) 21 maggio 2014, Prot. n. 11341. Veicoli ap-
partenenti in origine alla categoria N trasformati per essere
inquadrati in trattori agricoli. Reimmatricolazione di veicoli
radiati per esportazione .
Vengono formulate da diversi Uff‌ici dell’Amministrazione ri-
chieste di chiarimenti sulle procedure da osservare per reimma-
tricolare i veicoli, già radiati per esportazione, che sono stati
oggetto di trasformazione e che, successivamente, vengono ap-
provati come trattori agricoli da Autorità di altri Stati membri ed
in particolare dall’Autorità tedesca.
Com’è noto, in linea di principio, un veicolo già immatricolato
in uno Stato membro dell’Unione Europea, ha diritto ad essere
immatricolato in Italia, previa verif‌ica che dallo stesso non deri-
vano elementi di pericolosità sotto gli aspetti della sicurezza.
Tale verif‌ica può ritenersi soddisfatta, per la tipologia di
veicoli di cui trattasi, nei casi in cui dall’esame della documenta-
zione estera risulti che l’inquadramento, come trattore agricolo,
sia stato effettuato in conformità alla normativa comunitaria in
materia di omologazione dei trattori agricoli o forestali (diret-
tiva 74/150/CEE e succ., direttiva 2003/37/CE) che basata sul
principio dell’armonizzazione dei trattori agricoli o forestali o,
in alternativa, in conformità a norme nazionali del Paese estero
di provenienza tali che le condizioni di sicurezza e di protezio-
ne dell’ambiente risultino corrispondenti, ovvero equivalenti a
quelle previste dalla citata norma comunitaria armonizzata.
In tali casi e, solo in tali casi, la richiesta d’immatricolazione
non deve portare alla ripetizione di controlli già effettuati nel-
l’ambito dell’originaria procedura di approvazione effettuata da
un’autorità di altro Stato membro.
Viceversa, il controllo tecnico è previsto, come indicato dalle
Autorità comunitarie, nel caso in cui, in base al contenuto della
documentazione presentata, risulti che la registrazione nello
Stato comunitario di provenienza è avvenuta in deroga a norme
obbligatoriamente applicabili a livello comunitario per l’immis-
sione in circolazione.
Tutto ciò premesso, in relazione ai casi segnalati di inqua-
dramento in trattori agricoli di veicoli di categoria originaria
diversa, si ritiene necessario approfondire ai f‌ini della sicurezza,
in sede di visita e prova, gli aspetti tecnici che risulterebbero es-
sere stati oggetto di deroga, come per esempio: la mancanza dei
dispositivi di protezione contro il ribaltamento, il rispetto delle
prescrizioni della normativa in materia di regolatore di velocità,
protezioni degli elementi del motore, delle parti sporgenti e delle
ruote previste dalla specif‌ica direttiva in materia di trattori agri-
coli e della rispondenza alla direttiva macchine.
In tal caso si dovrà procedere ad una visita del veicolo al f‌ine
di controllare detti aspetti di non conformità presso il Centro
prove autoveicoli competente per il territorio.
Inf‌ine, per quanto riguarda i veicoli appartenenti in origine
alla categoria N e trasformati per essere inquadrati in “macchine
agricole operatrici” ovvero “macchine operatrici”, categorie di
veicoli per i quali si ricorda che non esiste una normativa ar-
monizzata a livello comunitario, si rimanda rispettivamente alle
circolari prot. 21474/DIV3/B del 29 agosto 2013 e 104556/DIV2/C
del 3 dicembre 2009.
II
Circ. (Min. trasp.) 29 maggio 2014, Prot. n. 12021. Circolare
prot. n. 14085/RU del 3 luglio 2006 - Sospensione dei ciclomo-
tori dalla circolazione propedeutica ad altre operazioni .
Com’è noto, con la circolare in oggetto è stato, tra l’altro,
disciplinato l’istituto della sospensione dalla circolazione dei
ciclomotori (v. cap. V), con la conseguente possibilità di ren-
dere la relativa targa disponibile per essere associata ad altro
ciclomotore, rispetto al quale sono state individuate due diverse
fattispecie:
- la sospensione volontaria, su istanza assoggettata al paga-
mento dei diritti di motorizzazione e dell’imposta di bollo;
- la sospensione propedeutica ad altre operazioni, quale il
trasferimento della proprietà dei ciclomotori, anche con patto
di riservato dominio, ovvero la costituzione di usufrutto o di lo-
cazione con facoltà di acquisto, che viene disposta sulla base di
semplice comunicazione da parte dell’intestatario, ed in quanto
tale non assoggettata al pagamento né dei diritti di motorizzazio-
ne né di imposte di bollo.
Ciò premesso, malgrado una serie di chiarimenti e precisa-
zioni forniti nel tempo sull’argomento, continuano a pervenire a
questa sede segnalazioni in merito ad un utilizzo non corretto, da
parte dell’utenza, dello strumento della sospensione propedeu-
tica. Pertanto, al f‌ine di garantire la corretta applicazione delle
disposizioni in materia, si dispone quanto segue.
1. La sospensione dei ciclomotori dalla circolazione, così come
disciplinata dal cap. V par. B) - della circolare prot. n. 14085/RU
del 3 luglio 2006, può essere disposta solo se la comunicazione
dell’intestatario è presentata contemporaneamente ad una ri-
chiesta di passaggio di proprietà o di annotazione di usufrutto o
di locazione con facoltà di acquisto. Conseguentemente:
a) nel fascicolo relativo alla operazione di trasferimento
della proprietà del ciclomotore, di annotazione dell’usufrutto o
della locazione con facoltà di acquisto deve essere inserita anche
la copia del certif‌icato di avvenuta sospensione del ciclomotore;
b) il certif‌icato di avvenuta sospensione del ciclomotore
deve recare la stessa data della richiesta di trasferimento della
proprietà o di annotazione dell’usufrutto o della locazione con
facoltà di acquisto.
Soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti a) e b), la
sospensione del ciclomotore dalla circolazione non è soggetta al
pagamento di alcuna tariffa.
2. Se il ciclomotore è aff‌idato in conto vendita ad un operato-
re commerciale (es. concessionario), o a questi viene ceduto per
successiva rivendita, la sospensione del ciclomotore dalla circo-
lazione può essere disposta solo a condizione che alla comunica-
zione resa dall’intestatario, redatta conformemente all’Allegato
2 (v. successivo punto 3) alla circolare prot. n. 14085/RU del 3
luglio 2006, sia allegata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di

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