Circ. (Min. trasp.) 15 maggio 2013, Prot. n. 12278
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Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2013
CIRCOLARI
Con l’occasione si ricorda che l’avvenuto rinnovo della pa-
tente di guida, effettuato ai sensi del citato art. 126 comma 9,
è provato dalla specifica attestazione rilasciata dalle autorità
diplomatiche italiane.
In merito questa Direzione ha chiesto al Ministero degli
Affari Esteri di voler sensibilizzare dette Rappresentanze di-
plomatiche affinché, all’atto del rinnovo, avvisino l’interessato di
esibire sempre la prevista attestazione unitamente alla patente
di guida, anche nel caso di rientro in Italia ed in particolare in
sede di accertamento medico per l’effettuazione della conferma
di validità ai sensi del comma 8 del citato art. 126.
IX
Circ. (Min. trasp.) 15 maggio 2013, Prot. n. 12278. Emissione
del documento comprovante il possesso della qualificazione
professionale di tipo CQC - legalizzazione di fotografie.
È stato da più parti rappresentato a questa Direzione genera-
le l’esistenza di problemi procedurali in sede di rinnovo di vali-
dità del documento comprovante la qualificazione professionale
di tipo CQC (sia esso duplicato della patente recante il codice
unionale 95, sia esso CQC formato card), derivanti dalla richie-
sta da parte di taluni UMC di una foto legalizzata.
Tale richiesta sembra motivata dalla ritenuta necessità di
dare applicazione del dettato di cui all’articolo 34 del D.P.R. n.
445 del 2000 che, in tema di legalizzazione di fotografie, così
recita:
“1. Le amministrazioni competenti per il rilascio di docu-
menti personali sono tenute a legalizzare le prescritte fotografie
presentate personalmente dall’interessato. Su richiesta di que-
st’ultimo le fotografie possono essere, altresì, legalizzate dal
dipendente incaricato dal Sindaco.
2. La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio
dei documenti personali non è soggetta all’obbligo del pagamen-
to dell’imposta di bollo.”.
Al riguardo, si fa presente quanto segue.
A. CON RIFERIMENTO ALLE CQC FORMATO CARD
Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1, comma 1, let-
tera c), e dell’articolo 35, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 445 del 2000,
non si ritiene sussista coincidenza tra una CQC formato card ed
un documento di riconoscimento e, conseguentemente, un docu-
mento di riconoscimento equipollente alla carta di identità.
Ed invero, da un canto la CQC formato card non è menziona-
ta tra i “documenti di riconoscimento equipollenti alla carta di
identità” (cfr. art. 35, comma 2, D.P.R. n. 445 del 2000), dall’al-
tro, ai sensi del predetto articolo 1, comma 1, lettera c), gli altri
documenti sono definibili di riconoscimento solo se - pur muniti
di fotografia del titolare e rilasciati, tra l’altro, da una pubblica
amministrazione - consentono l’identificazione personale del
titolare.
Peraltro, sin dal 2007 - data di emissione delle prime CQC
formato card - le disposizioni normative e le circolari applica-
tive non hanno richiesto a tal fine l’esibizione di una fotografia
legalizzata: ciò in considerazione della circostanza che, per la
funzione che le è propria, la CQC formato card ha un suo neces-
sario presupposto logico-giuridico nella patente di guida a cui si
riferisce.
Pertanto la CQC formato card, non essendo per sua natura
finalizzata a “consentire l’identificazione personale del titolare”,
non rientra nella definizione di “documento di riconoscimento”
e, come tale, nel campo di applicazione dell’articolo 34 del D.P.R.
n. 445 del 2000: conseguentemente per l’emissione della stessa
non è da richiedersi la legalizzazione della fotografia.
B.CON RIFERIMENTO AI DUPLICATI DI PATENTE CON
CODICE “95” - (CD. PATENTE CQC)
Da quanto su esposto si evince che - poiché, al contrario, la
patente di guida è espressamente menzionata dal più volte citato
articolo 35, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, come “documen-
to di riconoscimento equipollente alla carta di identità” - l’emis-
sione della stessa, anche a titolo di duplicato recante il codice
unionale “95” (che attesta l’assolvimento degli obblighi relativi
alla qualificazione iniziale o alla formazione periodica dei con-
ducenti che esercitano professionalmente l’attività di trasporto
di merci o persone), rientra sempre nel campo di applicazione
del su riportato articolo 34 e, pertanto, richiede la legalizzazione
della fotografia del titolare della patente stessa.
B.1-PROCEDURA DI LEGALIZZAZIONE DELLA FOTOGRA-
FIA PER EMISSIONE PATENTE CQC
L’attività di legalizzazione della fotografia - solitamente di
competenza del medico certificatore dei requisiti di idoneità
psico-fisica, quale soggetto a cui compete una fase endoprocedi-
mentale dell’attività di primo rilascio o di conferma della validità
di una patente di guida - nel caso di rilascio di patente CQC è
dunque di competenza:
a) degli uffici periferici del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici, in qualità di am-
ministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali
in parola;
b) dei dipendenti dell’ufficio comunale competente, quali
soggetti incaricati dal Sindaco.
Con riferimento esclusivo a quanto sub lettera a) - al fine di
non pregiudicare l’operatività di codesti Uffici, ma al contempo di
assicurare l’osservanza del dettato sostanziale di cui all’articolo
34 in commento (fotografie presentate personalmente dall’inte-
ressato), in specie con riferimento ad una corretta assunzione di
responsabilità delle attività di ciascuno - si dispone che codesti
uffici procederanno, indifferentemente, alla legalizzazione delle
fotografie secondo una delle seguenti procedure:
• esibizione delle stesse direttamente ad opera del soggetto
in favore del quale è da rilasciarsi la patente CQC: in tal caso
codesti uffici procederanno al riscontro dei dati anagrafici quali
risultanti da un documento di identità o di riconoscimento equi-
pollente, in corso di validità o, in alternativa, dall’Anagrafe Na-
zionale degli Abilitati alla Guida, nonché alla verifica della corri-
spondenza della fotografia al soggetto che la esibisce, attraverso
confronto de visu;
• produzione, da parte di soggetto munito di delega, di una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, conforme al model-
lo allegato alla presente circolare e resa dal soggetto in favore del
quale è da rilasciarsi la patente CQC, con la quale quest’ultimo
dichiara che le fotografie allegate alla dichiarazione stessa -
identiche tra di loro ed una delle quali è unita alla dichiarazione,
l’altra spillata - riproducono la sua immagine. Tale dichiarazione
è corredata dalla fotocopia di un documento di identità o di rico-
noscimento equipollente del dichiarante, in corso di validità.
Tanto esposto con riferimento all’esibizione della fotografia,
in merito a diritti e tariffe si riconferma quanto già stabilito al
paragrafo 7.4, terzo periodo, della circolare prot. n. 85349 del 22
ottobre 2010.
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