Circ. (Min. trasp.) 24 luglio 2012, Prot. n. 17351/U-TSI

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2012
CIRCOLARI
l’art. 7, d.l. n. 5 del 2012 non deroga ai principi generali dettati
in ordine alla scadenza dei documenti di identità e, dunque, alle
regole previste dal Codice per la strada della patente. È infatti
solo in occasione del primo rilascio o del primo rinnovo che la
scadenza è prorogata sino alla data del compleanno.
Peraltro, in ragione delle peculiarità sottese ad alcune paten-
ti di guida, la disposizione introdotta dall’art. 7, d.l. n. 5 del 2012
non si applica alle patenti rilasciate per le categorie superiori C
e D e a quelle la cui durata è f‌issata in misura ridotta, rispetto
alla durata ordinaria, dalla Commissione medica legale. Natural-
mente l’art. 7, d.l. n. 5 del 2012 non si applica neanche alla cd.
Carta di qualif‌icazione del conducente (CQC), di cui alla diretti-
va 2003/59/CE recepita dal d.lgs. 21 novembre 2005, n. 286, non
avendo questa natura di documento di identità. Si tratta, infatti,
di un certif‌icato di qualif‌icazione professionale necessario alla
conduzione di veicoli nello svolgimento di attività di carattere
professionale legata all’autotrasporto.
In conclusione, la novella introdotta dall’art. 7, d.l. n. 5 del
2012 si applica alle patenti di categoria AM, A1, A, B1, B e BE
che hanno una durata ordinaria; non si applica alle patenti di
categorie C e D e a quelle di durata limitata a seguito di giudizio
reso dalla Commissione medica legale.
IX
Circ. (Min. trasp.) 24 luglio 2012, Prot. n. 17351/U-TSI. Regi-
strazione dati imprese di autotrasporto di persone nel Regi-
stro elettronico nazionale.
Come da recente Decreto del Capo Dipartimento (DD prot.
n. 73 del 23 luglio 2012), a far data dal prossimo 1° agosto 2012 i
dati delle imprese di autotrasporto di persone presenti nel Regi-
stro elettronico nazionale (REN) saranno accessibili in modalità
pubblica; pertanto essi potranno essere consultati, tra l’altro,
anche dalle Autorità competenti per l’accesso al mercato.
Perciò le Regioni, le Province e i Comuni mediante la visua-
lizzazione dei dati presenti nel REN potranno verif‌icare - prima
di rilasciare un titolo legale per l’esercizio di un servizio di tra-
sporto (di linea o di noleggio con conducente) - se l’impresa
richiedente è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio della
professione.
In particolare tali Enti, consultando il Registro elettronico
nazionale (REN):
1. per le imprese operanti prima del 4 dicembre 2011 (e cioè,
che risultano iscritte al REN in data 4 dicembre 2011): potranno
visualizzare i dati del REN relativi alle sole imprese che hanno
l’autorizzazione all’esercizio della professione “attiva”. Dunque
non sarà possibile visualizzare i dati di quelle imprese la cui
autorizzazione sia ancora in modalità “provvisoria”, non avendo
le stesse ancora dimostrato il requisito di stabilimento secondo
le modalità previste dal DD 25 gennaio 2012;
2. per le imprese operanti da data successiva al 4 dicembre
2011 (o meglio, iscritte al REN con data successiva al 4 dicembre
2011): potranno visionare i dati di quelle iscritte al REN a pre-
scindere dallo stato dell’autorizzazione (sia attiva che provvi-
soria). In questo caso infatti la modalità “provvisoria” dipende
dal fatto che l’impresa non ha ancora proceduto (all’) o non ha
ancora perfezionato l’immatricolazione di uno o più veicoli (ai
sensi dell’articolo 5 lett. b) del Regolamento).
È evidente quanto sia cruciale l’attendibilità e la correttezza
dei dati contenuti nel REN. Un esame di tali dati, effettuato in
questi giorni, ha tuttavia evidenziato alcune incongruenze.
In particolare sono stati riscontrati molteplici casi in cui, con
riferimento alle imprese operanti prima del 4 dicembre:
1. a fronte di una modif‌ica del campo “presenza stabilimento”
da “NO” a “SI” (a seguito della dimostrazione del requisito da
parte dell’impresa), non è stato aggiornato il campo “stato del-
l’autorizzazione” da “PROVVISORIA” ad “ATTIVA”;
2. a fronte di una modif‌ica del campo “stato dell’autorizzazio-
ne” da “PROVVISORIA” ad “ATTIVA” (modif‌ica che presuppone la
sussistenza di tutti e quattro i requisiti previsti dal Regolamento
(CE) 1071/2009), non è stato aggiornato il campo “onorabilità”
da “NO (risultante di default) a “SI”. Tale modif‌ica invece an-
drebbe apportata in quanto, a suo tempo, l’onorabilità è stata
dimostrata agli Enti competenti al rilascio del titolo legale per
l’accesso al mercato (titolo legale in base al quale tali imprese
hanno svolto l’attività prima del 4 dicembre 2011 e la svolgono
attualmente).
I dati relativi a queste imprese saranno rettif‌icati in remoto,
senza l’intervento manuale da parte delle Autorità competenti;
tuttavia, tenuto conto che solo in seguito il programma infor-
matico sarà implementato delle necessarie funzionalità di con-
trollo per la corretta registrazione dei dati relativi alle imprese, è
quanto mai opportuno che le Autorità competenti procedano ad
una verif‌ica dei dati delle imprese presenti nel REN, di propria
rispettiva competenza. Si raccomanda di prestare particolare
attenzione a che, laddove l’impresa abbia adempiuto ai propri
obblighi di dimostrazione dei requisiti, i dati registrati nel REN
siano integralmente coerenti con tale avvenuta dimostrazione.
X
Circ. (Min. trasp.) 25 luglio 2012, Prot. n. 7/2012/TSI, Prot.
n. 17535/01.02. Registro elettronico delle imprese di auto-
trasporto (REN). Regolamento (CE) 1071/2009. Istruzioni
riferite all’autotrasporto di merci.
1. Il registro elettronico nazionale - aspetti tecnici ed opera-
tivi
1071/2009, prevede che ciascuno Stato membro tenga un registro
elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada che
sono state autorizzate, da un’autorità competente da esso desi-
gnata, ad esercitare la professione di trasportatore su strada.
L’articolo 16, paragrafo 2 dello stesso regolamento stabilisce
la tipologia minima di dati che debbono essere contenuti nei
registri elettronici nazionali, mentre la Decisione della Commis-
sione del 17 dicembre 2009 ne stabilisce i requisiti.
L’articolo 11 del decreto del Capo del Dipartimento per i tra-
sporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, del 25
novembre 2011, istituendo il Registro elettronico italiano delle
imprese di autotrasporto (REN), ha previsto che il medesimo è
strutturato in due Sezioni, la prima delle quali concernente le
imprese e i gestori.
La presente circolare, sulla scorta di quanto disposto dal de-
creto del Capo del dipartimento del 10 gennaio 2012, fornisce le
indicazioni per rendere disponibile in linea il medesimo Regi-
stro.
Per quanto riguarda gli aspetti tecnico-procedurali va fatto
riferimento ai manuali specif‌ici, alcuni nuovi, altri appositamen-
te aggiornati, destinati alle diverse autorità, che illustrano le
funzioni che le autorità stesse sono abilitate ad usare in relazio-
ne alle competenze loro aff‌idate in materia:
- ManualeRenTrasportoMerci, per la nuova applicazione di
gestione del REN;
- ManualeGestoriTrasportoMerci, per la nuova applicazione
di gestione dell’elenco dei gestori;
- Gestione Albo, e Altre funzionalità Trasporto Merci, per
l’aggiornamento della procedura di gestione dell’Albo;

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