Circ. (Min. trasp.) 31 luglio 2012, n. 8/2012/TSI, Prot. n. 0017858

Pagine955-956
955
circ
Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2012
CIRCOLARI
XI
Circ. (Min. trasp.) 30 luglio 2012, Prot. n. 0017740. Gestore dei
trasporti - Idoneità professionale per l’esercizio del trasporto
di merci su strada per conto di terzi con autoveicoli di massa
complessiva superiore a 1,5 t e f‌ino a 3,5 t..
Si trasmette il decreto del Capo Dipartimento per i trasporti,
la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 30 luglio
2012, pubblicato sul sito internet del Ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti, con il quale sono disciplinati gli specif‌ici
corsi di formazione preliminare previsti dall’articolo 11, comma
6-bis, terzo periodo, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, con-
vertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e la cui frequenza abilita
all’esercizio delle funzioni di gestore dei trasporti in imprese con
autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t e f‌ino a 3,5 t.
Con l’occasione si rammenta che la regolamentazione dei
corsi periodici decennali di aggiornamento relativamente al-
l’idoneità professionale in oggetto, per i titolari di attestato di
capacità professionale conseguito per esame o per esperienza
quinquennale, nonché per i titolari di attestato di idoneità
professionale conseguita per esame o per dispensa ai sensi del
Regolamento (CE) 1071/2009, sarà dettata con successivo prov-
vedimento emanato ai sensi dell’articolo 8, comma 8, del decreto
del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici 25 novembre 2011.
Fino all’emanazione e attuazione della citata regolamen-
tazione per ricoprire la carica di gestore dei trasporti non può
essere richiesta l’avvenuta frequentazione di un corso periodico
decennale di aggiornamento.
(Si omette l’allegato)
XII
Circ. (Min. trasp.) 31 luglio 2012, n. 8/2012/TSI, Prot. n. 0017858.
Corsi preliminari di formazione all’esercizio della funzione di
gestore dei trasporti esclusivamente per imprese di trasporto
di merci su strada per conto di terzi con autoveicoli di mas-
sa complessiva superiore a 1,5 t e f‌ino a 3,5 t - Decreto del
Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici del 30 luglio 2012, pubblicato sul sito
internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti .
Con la presente circolare si dettano, ai sensi dell’articolo 3,
comma 2, del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 30 luglio 2012,
d’ora in poi def‌inito “decreto”, le disposizioni procedurali per lo
svolgimento dei corsi di formazione in oggetto, previa richiesta di
accredito (Allegato 1) dell’Ente in possesso dei requisiti previsti
dalla lettera a) o dalla lettera b) dell’articolo 3, comma 1.
I) Disposizioni per gli enti che svolgono i corsi
A partire dall’entrata in vigore del decreto potranno essere
attivati, da parte degli Enti che hanno ricevuto la conferma del-
l’accredito, corsi di formazione aventi, ai sensi dell’articolo 2,
comma 1, del decreto stesso, una durata minima di 70 ore così
suddivise per materie:
Elementi di diritto civile ore 5Elementi di diritto commer-
ciale ore 5 Elementi di diritto sociale ore 5Elementi di diritto
tributario ore 5Gestione commerciale e f‌inanziaria dell’impresa
ore 20Accesso al mercato ore 10Norme tecniche e di gestione
tecnica ore 10Sicurezza stradale ore 10Alle 70 ore di cui sopra
vanno aggiunte, sempre in applicazione del decreto, 4 ore con-
clusive di verif‌ica dell’apprendimento.
I-A) Durata dei corsi e delle lezioni
La durata dei corsi non può essere superiore a quattro mesi.
L’orario delle lezioni non dovrà essere superiore alle sei ore gior-
naliere, tenendo tuttavia presente che non possono essere svolte
più di quattro ore continuative di lezione (articolo 2, comma 2,
del decreto).
Le giornate programmate per lo svolgimento delle lezioni
dovranno essere indicate a questa Direzione Generale con un
calendario riportante la suddivisione delle materie con il rispet-
to delle ore di lezione sopra indicate all’interno del programma
delle materie dì insegnamento di cui all’Allegato 7 alla presente
circolare.
I-B) Attivazione inizio corso
Premesso che ogni corso va tenuto sotto la responsabilità,
oltre che dell’Ente accreditato, di un direttore in loco dello stes-
so, ciascun corso va attivato su comunicazione di inizio (Allegato
2) che dovrà pervenire alla Divisione 6, con la documentazione
completa, almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio del
corso medesimo.
A tale comunicazione dovrà essere allegato il calendario delle
lezioni e l’elenco dei docenti che le impartiscono (Allegato 3), al
f‌ine di consentire l’effettuazione dei controlli sulla regolarità dei
corsi stessi.
Questa documentazione va inoltre accompagnata con l’elenco
dei partecipanti completo dei loro dati anagraf‌ici (Allegato 4).
Ogni eventuale variazione sul calendario, i docenti ed i parte-
cipanti dovrà essere tempestivamente comunicata alla Divisione
6 stessa.
Il corso potrà essere iniziato solo dopo il nulla osta all’attiva-
zione richiesta.
I-C) Adempimenti di f‌ine corso
Nel caso che alla f‌ine programmata del corso si rendesse
necessaria un’integrazione della durata di esso per quegli allievi
che abbiano maturato delle assenze, il corso potrà essere pro-
seguito per il loro recupero nei 30 giorni successivi (articolo 3,
comma 4, del decreto). In quest’ultima ipotesi il verbale dì f‌ine
corso e di registro di classe dovranno essere trasmessi soltanto al
termine della cennata prosecuzione.
I-D) Docenza dei corsi
Il numero minimo di docenti per lo svolgimento del corso do-
vrà essere di almeno 3.
Gli incarichi di insegnamento potranno essere aff‌idati:
a) a persone in possesso di laurea o di diploma di scuola
media superiore;
b) a soggetti aventi titoli di studio inferiori i precedenti, che
potranno essere ammessi all’insegnamento solo previa specif‌ica
richiesta, contenente l’indicazione dei cicli di lezione svolti nel-
l’ambito di corsi di formazione professionale precedentemente
attivati, in numero comunque non inferiore a due.
Qualora l’incarico d’insegnamento venga conferito a perso-
nale non dipendente, dovrà essere prodotta una lettera di aff‌ida-
mento dell’incarico medesimo.
Qualora l’incarico di insegnamento venga conferito a funzio-
nari della Pubblica Amministrazione, dovranno essere prodotte
autorizzazioni relative alo specif‌ico corso rilasciate dai compe-
tenti organi di appartenenza.
I-E) Rilascio attestati di frequenza
Al termine del corso l’Ente interessato dovrà inviare alla
Direzione Generale per il trasporto stradale e per l’intermoda-

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT