Circ. (Min. trasp.) 6 giugno 2013, Prot. n. 14587

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7-8/2013 Arch. giur. circ. e sin. strad.
CIRCOLARI
per territorio in ragione del luogo dove l’uff‌icio o la struttura
stessa ha sede, dal:
a) rappresentante legale pro-tempore di ciascun uff‌icio
delle aziende sanitarie locali a cui sono attribuite le funzioni
in materia medico legale;
b) rappresentante legale pro-tempore di ciascuna struttu-
ra di cui all’articolo 201, comma 1, del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66;
c) presidente pro-tempore di ciascuna commissione me-
dica locale.
Le amministrazioni ed i corpi (cosi come già previsto con
riferimento ad eventi dai quali derivi la cessazione del rap-
porto di lavoro, ovvero la destituzione o la dispensa dall’inca-
rico di singoli medici afferenti ad esse) comunicano al CED
di questa Direzione generale, per il tramite dell’uff‌icio della
motorizzazione competente per territorio, situazioni per le
quali, nei riguardi dei predetti medici:
- venga meno la qualità di legale rappresentante pro-tem-
pore degli uff‌ici sub lettere a) e b), o
- venga inibita pro-tempore l’attività istituzionale tal che
ne derivi, a qualunque titolo, la sospensione temporanea
della funzione certif‌icatoria, nonché la cessazione di tale
inibizione.
Analogamente procedono gli enti territoriali competenti
con riferimento ai presidenti pro-tempore delle commissioni
mediche locali.
E. Modalità di apposizione del codice e della f‌irma
Sul punto si rimanda alla lettura del testo coordinato del
DD 31 gennaio 2011 e successive modif‌icazioni che, a titolo
meramente informale e per sola semplicità di consultazione,
si allega in copia.
F. Modalità di trasmissione delle certif‌icazioni
L’articolo 4 del DD in commento ribadisce che - f‌ino alla
data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti che dovrà dare attuazione alle di-
sposizioni di cui all’articolo 126, comma 8, CdS (conferma di
validità della patente di guida con emissione di duplicate)
- tutti i soggetti certif‌icatori dei requisiti di idoneità psico-
f‌isica alla guida dovranno procedere alla trasmissione della
relativa certif‌icazione, entro il termine di 5 giorni dalla data
della stessa, all’UCO di questa Direzione generale: f‌ino alla
stessa data, i medici appartenenti ad amministrazioni e cor-
pi, di cui all’articolo 1, comma 1, del DD, a tal f‌ine procedono
attraverso gli uff‌ici di appartenenza.
G. Tempistica per la richiesta del codice di identif‌icazione
da parte delle strutture - modulistica - termini
A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposi-
zioni del DD in commento (30 maggio 2013), i soggetti indi-
cati sub paragrafo D, lettere a), b) e c), presentano istanza
all’UMC territorialmente competente per l’assegnazione del
codice rispettivamente:
a) agli uff‌ici delle aziende sanitarie locali a cui sono at-
tribuite le funzioni in materia medico legale, compilando,
sottoscrivendo ed esibendo richiesta conforme a quella di cui
all’allegato 1;
b) alle strutture di cui all’articolo 201, comma 1, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, compilando, sotto-
scrivendo ed esibendo richiesta conforme a quella di cui
all’allegato 2;
c) alle commissioni mediche legali, compilando, sotto-
scrivendo ed esibendo richiesta conforme a quella di cui
all’allegato 3.
Le predette istanze possono essere presentate dal medico
che riveste pro tempore la qualif‌ica di legale rappresentante
dell’uff‌icio o della struttura, o di presidente della commis-
sione medica legale, nonché da persona munita di apposita
delega, secondo le procedure già in uso presso codesti Uff‌ici.
Sulla veridicità delle dichiarazioni rese contestualmente
alla presentazione di tali istanze, e sul permanere del posses-
so dei requisiti ivi contemplati, gli Uff‌ici effettuano controlli
a campione.
All’esito dell’inserimento nel sistema informatico del-
l’istanza, per le cui procedure si rimanda al relativo manuale
operativo, è emessa in favore dell’uff‌icio o struttura istante
un’autorizzazione recante il codice di identif‌icazione degli
stessi, che dovrà essere riportato, unitamente a f‌irma leggi-
bile, su ogni certif‌icato emesso.
Si sottolinea che, ai sensi dell’articolo 5 del DD in oggetto,
è stabilito al 30 giugno 2013 il termine a decorrere dal quale è
fatto divieto a tutti i medici appartenenti ad amministrazioni
e corpi, di cui all’articolo 1, comma 1, del DD, ed a tutte le
strutture ed uff‌ici quali previsti dal DD in oggetto (cfr. para-
grafo C.2) di emettere le certif‌icazioni in parole, se prive del
codice di identif‌icazione.
(Si omettono gli allegati)
II
Circ. (Min. trasp.) 6 giugno 2013, Prot. n. 14587. Rinnovo
contestuale di patente e carta di qualif‌icazione del condu-
cente. Rilascio di patente con codice unionale 95 (Paten-
teCQC) .
Alcuni Uff‌ici hanno rappresentato a questa Direzione
generale talune diff‌icoltà, di ordine procedurale, relative alla
patente di guida con codice unionale 95 (PatenteCQC) quan-
do, contestualmente, deve procedersi al rinnovo di validità
della patente stessa unitamente al rinnovo della CQC.
Al riguardo si precisa che in materia di documentazione
richiesta all’utente, per le operazioni di cui sopra, nulla
risulta innovato, allo stato, rispetto a quanto in precedenza
disciplinato, e che pertanto deve essere prodotta la documen-
tazione già prevista per le due distinte operazioni.
Ovviamente saranno suff‌icienti 2 sole fotograf‌ie più quella
legalizzata dal medico sul certif‌icato necessario per il rinnovo
di validità della patente di guida.
Per maggiore chiarezza, inoltre, si elenca di seguito la
documentazione relativa ai versamenti utili per le operazioni
in parola.
Per il rinnovo della CQC:
- Attestazione di versamento su c/c 4028 di euro 29,24
relativa all’assolvimento dell’imposta di bollo per l’istanza e

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