Circ. (Min. trasp.) 26 giugno 2012, Prot. n. 18297

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2012
Circolari
I
Circ. (Min. trasp.) 26 giugno 2012, Prot. n. 18297. Cessazione
dalla circolazione dei veicoli a motore. Circolare prot. n.
4298 del 16 febbraio 2012. Chiarimenti.
In merito alle disposizioni contenute nella circolare in ogget-
to, si è avuto modo di constatare la sussistenza di dubbi inter-
pretativi in ordine alla necessità che, al f‌ine del perfezionamento
del procedimento di radiazione dal PRA dei veicoli già esportati
all’estero ed ivi reimmatricolati, sia sempre necessaria la resti-
tuzione delle targhe italiane ovvero, in alternativa, sia sempre
necessaria l’attestazione dell’autorità estera circa l’avvenuto
ritiro delle targhe stesse. Al riguardo, si chiarisce che:
1. per i veicoli radiati successivamente alla loro esportazione
in altri Paesi U.E., la restituzione delle targhe italiane non costi-
tuisce un adempimento necessario al f‌ine del perfezionamento
del procedimento di radiazione; inoltre, trovando applicazione
le disposizioni contenute nella direttiva 1999/37/CE, non ricorre
nemmeno la necessità di espressa attestazione, da parte delle
autorità estere, circa l’avvenuto ritiro delle targhe stesse; peral-
tro, si rammenta che questa Amministrazione partecipa al si-
stema EUCARIS, e pertanto le autorità di polizia internazionale
sono sempre poste in grado di acquisire le informazioni neces-
sarie per sanzionare eventuali azioni illecite nell’utilizzo di tar-
ghe radiate;
2. per i veicoli radiati successivamente alla loro esportazione
in altri Paesi extra U.E., si ritiene che anche in tal caso la re-
stituzione delle targhe italiane non costituisca un adempimento
necessario al f‌ine del perfezionamento del procedimento di
radiazione, e che non ricorra nemmeno la necessità di espres-
sa attestazione, da parte delle autorità estere, circa l’avvenuto
ritiro delle targhe le quali, a seguito della radiazione, perdono
comunque ogni validità legale.
II
Circ. (Min. trasp.) 10 luglio 2012, Prot. n. 116118/RU/08.05.10.
D.M. 20 giugno 2007. Deroga dall’obbligo di rispetto dei
tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e
dall’obbligo di dotazione ed uso dell’apparecchio di controllo
previsto dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive mo-
dif‌icazioni.
QUADRO NORMATIVO
Il regolamento n. 561/2006 del 15 marzo 2006, relativo all’ar-
monizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore
dei trasporti su strada e che modif‌ica i regolamenti del Consiglio
(CEE) n. 3821/85 e (CEE) n. 2135/98 e abroga il regolamento
(CEE) n. 3820/85 del Consiglio, prevede all’articolo 13, paragrafo
1 che ogni Stato membro possa stabilire, per il proprio territorio,
deroghe alle disposizioni dello stesso regolamento concernenti i
tempi di guida, le interruzioni e i periodi di riposo del personale
viaggiante, applicabili a trasporti effettuati impiegando alcune
tipologie di veicoli, elencate nel medesimo paragrafo.
Con Decreto del Ministro dei trasporti, datato 20 giugno 2007
(4), pubblicato in G.U. n. 236 del 10 ottobre 2007, in attuazione
delle possibilità previste dal sopra citato articolo 13, paragrafo 1
del regolamento n. 561/2006, sono state individuate alcune tipo-
logie di trasporti, tra quelle elencate, per le quali è stata stabilita
la deroga dall’applicazione delle norme relative ai tempi di guida
e di riposo nel settore dei trasporti stradali.
Il decreto prevede anche, in attuazione dell’articolo 3 del
regolamento (CEE) n. 3821/85, come modif‌icato dall’articolo
26, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 561/2006, che i veicoli,
ove e quando impiegati nelle tipologie di trasporto ammesse alla
deroga, siano, conseguentemente, non soggetti dall’obbligo di
dotazione ed uso dell’apparecchio di controllo.
PROBLEMATICHE
Alcune problematiche sono sorte in merito alle modalità di
attuazione delle deroghe previste, in particolare relativamente
a tipologie di trasporto elencate nella lettera h) dell’articolo 13,
paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 561/2006, specif‌icamente
riguardo all’attività di manutenzione delle reti.
Al f‌ine di garantire, seppur nell’ambito di attività svolte in
regime di deroga dall’ordinaria regolamentazione, il rispetto
degli obiettivi di armonizzazione della concorrenza tra le im-
prese di trasporto stradale, del miglioramento delle condizioni
di lavoro e della sicurezza stradale, richiamati dall’articolo 1
del regolamento (CE) n. 561/2006, si ritiene opportuno fornire
alcune indicazioni che consentano agli organi di controllo di
svolgere agevolmente i propri compiti ed evitare incertezze nelle
imprese di trasporto stradale che operano nell’ambito delle atti-
vità di manutenzione delle reti indicate nella già citata lettera h)
dell’articolo 13, paragrafo 1.
DOCUMENTAZIONE DI CONTROLLO
Ai f‌ini della verif‌ica dell’esistenza delle condizioni che con-
sentono di usufruire della deroga nazionale in materia, ai sensi
dell’articolo 13, paragrafo 1, dalla lettera h) del regolamento
(CE) n. 561/2006, è necessario tenere conto dell’attività ef-
fettivamente posta in essere, nonché, se del caso, dell’utilizzo
permanente del veicolo medesimo per una delle attività per le
quali è riconosciuta la possibilità di non dotare il veicolo stesso
dell’apparecchio di controllo. In occasione dei controlli su stra-
da, pertanto, in mancanza dell’apparecchio di controllo o della
sua attivazione, qualora il conducente del veicolo dichiari di
effettuare una delle attività di manutenzione delle reti previste
dal già citato articolo 13, paragrafo 1, lettera h), gli agenti sono
tenuti a verif‌icare la congruenza di tale dichiarazione, tenendo
presenti le diverse possibili situazioni, in particolare:
- il veicolo considerato può essere in disponibilità di un’impre-
sa che gestisce direttamente o ha in concessione uno dei servizi di
manutenzione tra quelli indicati. Dalla documentazione presente
a bordo del veicolo stesso deve risultare tale condizione;
- il veicolo può essere, invece, in disponibilità di impresa
diversa da quella che gestisce direttamente o è concessionaria

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