Circ. (Min. trasp.) 10 gennaio 2014, Prot. n. 452/DIV3-C

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circ
3/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
CIRCOLARI
Si prega di voler assicurare la più ampia diffusione
della presente, curandone in particolar modo l’inoltro ai
comandi delle Polizie locali.
(Si omette l’allegato)
II
Circ. (Min. trasp.) 10 gennaio 2014, Prot. n. 451/DIV3-C.
Immatricolazione di veicoli di f‌ine serie, ai sensi del-
l’articolo 27 della Direttiva 2007/46/CE e successive
modif‌iche ed integrazioni non conformi al Regolamento
CE 595/2009 e successivi aggiornamenti, riguardo alle
emissioni dei veicoli (Euro VI).
Dal 31 Dicembre 2013, decorre l’obbligo, per la prima
immatricolazione dei veicoli rispondenti al Regolamento
citato in oggetto.
Ciò premesso e sulla base di quanto di seguito riporta-
to, si consente l’immatricolazione in deroga dei veicoli di
cui alla tabella allegata, secondo la procedura di f‌ine serie,
adottando i criteri previsti nella lettera B dell’allegato XII
alla Direttiva 2007/46/CE.
La deroga è operante per un periodo massimo, a de-
correre dal 31 Dicembre 2013, di dodici mesi per i veicoli
completi e di diciotto mesi per i veicoli da completare.
Questa sede si riserva di effettuare eventuali controlli
in merito.
Tale consenso si esprime nei confronti dei Costruttori e
loro Mandatari di cui alla lista seguente.
(Si omette l’allegato)
III
Circ. (Min. trasp.) 10 gennaio 2014, Prot. n. 452/DIV3-C.
Immatricolazione di veicoli di f‌ine serie, a norma del-
l’articolo 27 della Direttiva 2007/46/CE e successive
modif‌iche ed integrazioni dei veicoli rispondenti al Re-
golamento CE 692/2008. Veicoli con emissioni Euro 5b
delle categorie M1, M1 per specif‌iche esigenze sociali
(tranne M1G), N1 classe I, N1 classe II, N1 classe III
ed Euro 6b delle categorie M1, N1 classe I, N1 classe II,
N1 classe III, tutti con ultima data d’immatricolazione
31 Dicembre 2013.
A partire dal 1 Gennaio 2014, non è più possibile la
prima immatricolazione dei veicoli rispondenti al regola-
mento citato in oggetto.
Ciò premesso e sulla base di quanto di seguito riporta-
to, si consente l’immatricolazione in deroga dei veicoli di
cui alla tabella allegata ancorché non conformi al rego-
lamento sopra citato, secondo la procedura di f‌ine serie,
adottando i criteri previsti nella lettera B dell’allegato XII
alla Direttiva 2007/46/CE.
La deroga è operante per un periodo massimo, a decor-
rere dal 1 Gennaio 2014, di dodici mesi per i veicoli com-
pleti e di diciotto mesi per i veicoli da completare.
Questa sede si riserva di effettuare eventuali controlli
in merito.
Tale consenso si esprime nei confronti dei Costruttori e
loro Mandatari di cui alla lista seguente.
(Si omette l’allegato)
IV
Circ. (Min. trasp.) 14 gennaio 2014, Prot. n. 753. Immis-
sione in circolazione su strada di carrelli per brevi e
saltuari spostamenti a vuoto o a carico.
Si trasmette il decreto della Direzione generale per la
motorizzazione del 14 gennaio 2014, di attuazione della di-
sposizione prevista dal comma 2 bis dell’art. 114 del nuovo
codice della strada, riguardante l’immissione in circola-
zione su strada di carrelli per brevi e saltuari spostamenti
a vuoto o a carico.
Con il suddetto decreto dirigenziale vengono impartite
le relative procedure per l’immissione in circolazione dei
carrelli, per brevi e saltuari spostamenti a vuoto e a carico
su strada.
A far data dalla presente circolare sono abrogate sia le
disposizioni impartite con la circolare prot. n. 14906 del 10
giugno 2013, sia le disposizioni impartite con la circolare
26363/DIV3/C del 25 ottobre 2013, fatte salve le eventuali
richieste di immatricolazione già presentate.
(Si omette l’allegato)
V
Circ. (Min. trasp.) 15 gennaio 2014, Prot. n. 828/08.07.06.
Proroga dei termini per adeguamento del parco veicola-
re delle autoscuole.
Il decreto legislativo 30 dicembre 2013, n. 150 (pub-
blicato sulla Gazzetta uff‌iciale G.U. n. 304 del 30 dicembre
2013), all’art. 4 ha prorogato al 31 dicembre 2014 taluni
termini di scadenza in materia di infrastrutture e tra-
sporti.
Tra questi, quelli relativi all’art 28, comma 1, del de-
creto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, limitatamente all’ar-
ticolo 10, comma 1, dello stesso decreto, con riferimento
all’articolo 3, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i), n)
ed o) e all’allegato II, paragrafo I, lettera B, punto 5.2, ul-
timo capoverso, del medesimo decreto legislativo, riguar-
danti, in particolare, l’adeguamento del parco veicolare
delle autoscuole.
Di conseguenza, le disposizioni vigenti f‌ino al 31 dicem-
bre 2013, in materia di parco veicolare delle autoscuole,
dovranno considerarsi prorogate f‌ino alla data sopra indi-
cata del 31 dicembre 2014.
Per esigenze di semplif‌icazione, si ricordano i veicoli
per cui è valida la proroga in argomento:
a) veicoli per le esercitazioni e gli esami per il conse-
guimento delle categorie AM, A1, A2, A. Conformemente
a quanto previsto al paragrafo A.3.2 della circolare prot.
2459 del 29 gennaio 2013, il veicolo d’esame, per una
qualunque delle predette categorie di patenti, può essere
messo a disposizione da un terzo, sia in favore del candi-

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