Circ. (Min. trasp.) 29 gennaio 2013, Prot. n. 2613/08.03

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3/2013 Arch. giur. circ. e sin. strad.
CIRCOLARI
IV
Circ. (Min. trasp.) 29 gennaio 2013, Prot. n. 2613/08.03.
Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e
di verif‌ica delle capacità e dei comportamenti per il
conseguimento delle patenti di categoria C1, C, D1, D,
anche speciali, C1E, CE, D1E e DE, nonché delle moda-
lità di esercitazioni alla guida di veicoli per i quali sono
richieste le predette patenti - Istruzioni operative.
PREMESSA
Come è noto, dal 19 gennaio 2013 è applicabile la nuova
disciplina in materia di patenti di guida le cui disposizioni
sono state introdotte dal decreto legislativo 18 aprile 2011,
n. 59 recante “Attuazione delle direttiva 2006/126/CE e
2009/113/CE, concernenti la patente di guida” e dal decre-
to legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, recante “Disposizioni
modif‌icative e correttive del decreto legislativo 18 aprile
2011, n. 59 e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE”.
Ai sensi dell’articolo 121, comma 1, del C.d.S. e del-
l’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del
2011, è stato predisposto il decreto di cui all’oggetto (di
seguito def‌inito D.M.), che reca la disciplina delle moda-
lità, contenuti eprogrammi degli esami utili a conseguire
una patente di categoria C1, C, D1, D, anche speciali, C1E,
CE, D1E e DE. A talf‌ine si è fatto puntuale riferimento
all’allegato II del più volte citato decreto legislativo n. 59
del 2011: lettera A,con riferimento ai contenuti dell’esame
di teoria, e lettera B, con riferimento a quelli della prova
pratica di guida.
Preliminarmente si richiama l’attenzione sulla circo-
stanza che, in applicazione del disposto di cui all’allegato
II, paragrafo I, lettera A, n. 1, secondo periodo, del decreto
legislativo n. 59 del 2011 (“il candidato che debba sostene-
re l’esame relativo ad una determinata categoria può es-
sere esonerato dal ripetere l’esame relativo alle disposizio-
ni comuni ... (omissis) ... se ha superato la prova teorica
per una categoria diversa), il candidato al conseguimento
di una patente delle predette categorie, è esonerato dal
ripetere, nella prova teorica, la parte di programma pro-
pria della patente di categoria B, necessariamente già
conseguita ai sensi dell’articolo 125, comma 1, lettera a),
CdS.
Si sottolinea inoltre che nei programmi della prova
teorica delle patenti di categoria C1, C, D1 e D, sono sta-
ti introdotti anche gli argomenti relativi al traino di un
rimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750
Kg., propri rispettivamente delle patenti di categoria C1E,
CE, D1E e DE: sarebbe infatti risultato in contrasto con un
principio di economicità dei procedimenti amministrativi
e dell’azione amministrativa, prevedere una specif‌ica pro-
va teorica, relativa a tali pochi argomenti, peraltro per una
domanda esigua.
Pertanto, per il principio su esposto, il titolare di una
patente di categoria C1, C, D1 e D, conseguita nella fase a
regime, che voglia conseguire rispettivamente una paten-
te di categoria C1E, CE, D1E e DE, non dovrà sostenere
alcuna prova teorica.
A. I CONTENUTI DEL D.M.
A.1 PROVA TEORICA (VEDI ART. 1 D.M.)
A.1.1. PROGRAMMA DELLA PROVA TEORICA PER LE
PATENTI DI CATEGORIA C1, ANCHE SPECIALE
La prova teorica verte sui seguenti argomenti:
PUNTI DA 4.1.1 A 4.1.8 DELL’ALLEGATO II, LETTE-
RA A, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 59 DEL 2011:
a) disposizioni che regolano i periodi di guida e di
riposo a norma del regolamento (CEE) 15 marzo 2006, n.
561/2006 del Parlamento e del Consiglio relativo all’armo-
nizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel
settore dei trasporti su strada e che modif‌ica i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e che
abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, e
successive modif‌icazioni; impiego dell’apparecchio di con-
trollo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consi-
glio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di
controllo nel settore dei trasporti su strada, e successive
modif‌icazioni;
b) disposizioni che regolano il trasporto di cose;
c) documenti di circolazione e di trasporto, necessari
per il trasporto di cose sia a livello nazionale che interna-
zionale;
d) comportamento in caso di incidente; misure da
adottare in caso di incidente o situazione assimilabile,
compresi gli interventi di emergenza nonché rudimenti di
pronto soccorso;
e) precauzioni da adottare in caso di rimozione e so-
stituzione delle ruote;
f) disposizioni che regolano dimensione e massa dei
veicoli; disposizioni che regolano i dispositivi di limitazio-
ne della velocità;
g) limitazione del campo visivo legata alle caratteri-
stiche del veicolo;
h) fattori di sicurezza relativi al caricamento dei vei-
coli: controllo del carico (posizionamento e ancoraggio),
problemi specif‌ici legati a particolari tipi di merce (ad
esempio carichi liquidi o sporgenti), operazioni di carico e
scarico e impiego di attrezzature di movimentazione;
LA PROVA VERTE INFINE SUI SEGUENTI ARGO-
MENTI
i) sistemi di aggancio alla motrice di rimorchi e semiri-
morchi e relativi sistemi di frenatura.
A.1.2. PROGRAMMA DELLA PROVA TEORICA PER LE
PATENTI DI CATEGORIA C, ANCHE SPECIALE
La prova teorica verte sugli argomenti di cui al para-
grafo A.1.1, nonché sui seguenti:
PUNTI DA 4.2.1 A 4.1.8 DELL’ALLEGATO II, LETTE-
RA A, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 59 DEL 2011:
a) nozioni sulla costruzione ed il funzionamento dei
motori a combustione interna, dei liquidi (olio motore,
liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), del

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