Circ. (Min. trasp.) 29 gennaio 2013, Prot. n. 2612/08.03
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Arch. giur. circ. e sin. strad. 3/2013
CIRCOLARI
sati a 30 e 50 km/h, strade urbane a grande scorrimento),
rappresentativi delle diverse difficoltà che il futuro condu-
cente dovrà affrontare.
È consigliabile che la stessa sia effettuata in diverse
condizioni di traffico.
A.7 DISPOSIZIONI TRANSITORIE (VEDI ART. 6 D.M.)
Il DM disciplina la validità dei procedimenti ammini-
strativi relativi al conseguimento delle patenti di cate-
goria B, anche speciale, e BE, che, avviatisi entro il 18
gennaio 2013, non risultano ancora conclusi alla data del
19 gennaio 2013: si è in tal senso previsto che tali attività
siano utili a completare il percorso formativo avviato. Più
in dettaglio:
• l’idoneità alla prova di teoria, conseguita entro la
data del 18 gennaio 2013, è utile ad accedere alla prova di
guida, dal 19 gennaio 2013;
• la prenotazione ad una seduta di esame di teoria,
effettuata entro la data del 18 gennaio 2013, è valida qua-
le prenotazione ad una seduta di esame di teoria dal 19
gennaio 2013;
• la prenotazione ad una seduta di esame di guida ef-
fettuata entro la data del 18 gennaio 2013, è valida quale
prenotazione ad una seduta di esame di guida dal 19 gen-
naio 2013.
III
Circ. (Min. trasp.) 29 gennaio 2013, Prot. n. 2612/08.03.
Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici, n. 17 del
29 gennaio 2013, recante disposizioni atte a garantire
condizioni ottimali di sicurezza nell’espletamento delle
manovre particolari e delle prove di frenatura, pre-
scritte nell’ambito della prova di verifica delle capacità
e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti
di guida delle categoria A1, A2 ed A, anche speciali.
Si fa seguito alla circolare prot. n. 2459 RU del 29
gennaio 2013, per comunicare che in data odierna, è stato
firmato il decreto del Capo del Dipartimento di cui all’og-
getto, redatto ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del D.M.
relativo alle modalità di esame per il conseguimento delle
patenti di categoria A1, A2 ed A, anche speciale.
Nelle more della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
al fine di non pregiudicare lo svolgimento delle prove prati-
che di guida per il conseguimento delle predette categorie
di patenti, il contenuto del DD in parola è anticipato quale
oggetto della presente circolare.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AREA DESTINATA
ALL’EFFETTUAZIONE DEI PERCORSI DI PROVA
Al fine di non pregiudicare la sicurezza dei candidati,
in caso di cadute o perdita di controllo del veicolo, l’area
destinata all’effettuazione dei percorsi di prova, di cui agli
allegati A, B, C e D del citato D.M., è libera da ogni tipo di
ostacolo.
Intorno all’area di cui al precedente periodo, deve es-
sere garantita una fascia perimetrale libera da ogni tipo di
ostacolo ed avente larghezza almeno pari a 5 metri.
Le predette area e fascia perimetrale devono essere
agevolmente accessibili con i veicoli di prova ed essere
dotate di pavimentazione in buono stato e priva di amma-
loramenti.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPAZI RISERVATI
ALLE SINGOLE AREE DI PROVA
Al fine di salvaguardare l’esecuzione delle prove in
sicurezza, la superficie destinata ai percorsi di ciascuna
prova di cui agli allegati A, B, C e D del D.M. per le patenti
di categoria A1, A2 ed A, anche speciali, è incrementata di
un’ulteriore superficie minima, stimata in relazione alla
velocità di percorrenza, indicata per ciascun percorso di
prova, nell’allegato alla presente circolare.
FASE TRANSITORIA
Fino alla completa verifica della idoneità delle aree già
adibite all’espletamento delle prove pratiche di guida del-
le patenti delle categorie A1 ed A, ai nuovi contenuti delle
corrispondenti prove delle patenti di categoria A1, A2 ed
A, nonché fino all’eventuale adeguamento delle stesse in
condizioni di sicurezza, le manovre di cui alla IV e V fase
(seconda prova), del paragrafo A.3.3. della circolare prot.
n. 2459 del 29 gennaio 2013, per le quali è prescritta una
velocità di 50 Km/h, sono svolte ad una velocità di almeno
30 Km/h. Conseguentemente, la lunghezza dei corridoi di
accelerazione delle relative prove può essere corrispon-
dentemente ridotta fino ad una misura minima di 44 metri
per qualunque categoria di patente.
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