Circ. (Min. trasp.) 17 dicembre 2013, Prot. n. 30855

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circ
Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2014
CIRCOLARI
statistici - alla trasmissione di una copia delle schede corrette al
Comitato Centrale per l’Albo degli autotrasportatori, come me-
glio dettagliato nel Manuale operativo allegato.
Qualora le schede predisposte sulla PT A risultino essere in
numero maggiore rispetto ai candidati presenti presso la sede
di esame, la Commissione è tenuta ad annullare le schede non
assegnate e ad inviare al Comitato Centrale per l’Albo Nazionale
degli autotrasportatori di cose per conto di terzi specif‌ica comu-
nicazione via e-mail in merito.
Al termine della prova d’esame la PTA genera gli attestati dei
soli candidati che hanno superato l’esame. A tal f‌ine, le province
inviano al Comitato Centrale per l’Albo degli autotrasportatori
il proprio logo istituzionale per l’inserimento sugli attestati di
competenza, come meglio dettagliato nel Manuale operativo
allegato.
Qualora le province utilizzino le postazioni telematiche per
lo svolgimento della prova d’esame da parte di ogni singolo can-
didato, seguiranno la procedura dettagliata nella Soluzione B del
Manuale operativo.
C) DISPOSIZIONI RELATIVE AI CORSI DI FORMAZIONE
PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI IDONEITÀ PROFESSIONA-
LE
Nelle more di una revisione sistematica della disciplina per lo
svolgimento dei corsi di formazione prevista dall’art. 8, comma 8,
del decreto dirigenziale 25 novembre 2011, n. 291, si forniscono
le seguenti precisazioni.
Ferme restando le disposizioni dettate in materia di autoriz-
zazione allo svolgimento dei corsi di formazione per l’ammissio-
ne all’esame di idoneità professionale, ivi compresa la circolare
della Direzione Generale per il trasporto stradale e per l’inter-
modalità n. 8 del 10 dicembre 2013, i corsi di formazione devono
avere una durata minima di 150 ore così suddivise:
Tabella A
Materia Trasporto merci
e viaggiatori
Diritto Civile 10
Diritto Commerciale 10
Diritto Sociale 10
Diritto Tributario 10
Gestione Commerciale e nanziaria 30
Accesso al mercato 30
Norme Tecniche 20
Sicurezza Stradale 30
Totali 150
Nell’ambito di tali materie e della suddetta durata vanno illu-
strati gli argomenti di carattere internazionale per un minimo di
30 ore così ripartite:
Tabella B
Materia Trasporto merci Trasporto
viaggiatori
Diritto Civile 6
Diritto Commerciale
Diritto Sociale 4 4
Diritto Tributario 4 4
Gestione Commerciale
Accesso al mercato 16 14
Norme Tecniche 4
Sicurezza Stradale 4
Totali 30 30
Per quanto attiene all’esame integrativo previsto dall’art. 3,
comma 1, lett. b), del decreto dirigenziale prot. 79 del 8 luglio
2013, il relativo corso di formazione deve essere svolto esclusi-
vamente sugli argomenti ed aspetti di ambito internazionale,
secondo quanto riportato nella Tabella B che precede, sui quali
verte la prova d’esame nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5,
comma 2, del decreto dirigenziale prot. 79 dell’8 luglio 2013.
A tal proposito si precisa che tale prova d’esame viene effet-
tuata sottoponendo ai candidati sessanta quesiti scelti esclusiva-
mente nelle materie di ambito internazionale, secondo l’identif‌i-
cazione prevista dall’art. 2 del citato decreto dirigenziale prot. 79
dell’ 8 luglio 2013, nonché un’esercitazione contenuta esclusiva-
mente nell’elenco di quelli relativi all’ambito internazionale.
Inf‌ine, relativamente alla durata dei corsi e delle lezioni,
al programma dei corsi, alle comunicazioni di inizio corsi, agli
adempimenti di f‌ine corso, al rilascio degli attestati di frequenza
e alla docenza dei corsi si continuano ad applicare le disposizio-
ni contenute nella citata circolare della Direzione Generale per
l’autotrasporto di persone e cose n. 5 del 9 novembre 2006 (di cui
si riporta in allegato, ad ogni buon f‌ine, apposito stralcio).
Gli attestati di frequenza rilasciati ai sensi del decreto diri-
genziale prot. n. 79 dell’8 luglio 2013 hanno validità di tre anni
dal rilascio.
(Si omettono gli Allegati)
IX
Circ. (Min. trasp.) 17 dicembre 2013, Prot. n. 30855. Decreto
del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici del 15 novembre 2013, recante
“Disposizioni procedurali attuative degli articoli 1, 2 e 3 del
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9
agosto 2013, in materia di nuove procedure di comunicazione
del rinnovo di validità della patente”.
1. PREMESSA
In data 10 dicembre 2013, è stato pubblicato nella Gazzetta
Uff‌iciale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 289 - il de-
creto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
i sistemi informativi e statistici del 15 novembre 2013 (di seguito
DD), recante “Disposizioni procedurali attuative degli articoli 1,
2 e 3 del decreto 9 agosto 2013, in materia di nuove procedure di
comunicazione del rinnovo di validità della patente”.
Il decreto disciplina le procedure necessarie aff‌inché i medici
autorizzati, le strutture mediche competenti e le commissioni,
mediche locali, in sede di rinnovo di validità di una patente di
guida, procedano alla trasmissione telematica della comunica-
zione dei contenuti del certif‌icato medico, della foto e della f‌irma
del titolare della patente stessa, ai sensi degli articoli 1 e 2 del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto
2013 (di seguito DM), nonché alla stampa e consegna della rice-
vuta dell’avvenuta conferma di validità della patente di guida, ai
sensi dell’articolo 3 del citato decreto ministeriale.
Tale decreto individua e def‌inisce, altresì, le procedure che
dovranno essere esperite qualora l’acquisizione e verif‌ica dei
dati e della documentazione di cui agli articoli 1 e 2 del DM non
diano esito positivo.
Va inoltre segnalato che il decreto ha inteso disciplinare i ter-
mini di presentazione della domanda di conferma di validità del-
la patente di guida, espressamente stabilendo che non rientrano
nel campo di applicazione del decreto le domande di conferma
di validità di una patente di guida, presentate prima di quattro
mesi dalla data di scadenza della validità della patente stessa.
Parimenti non rientrano nell’ambito applicazione del DD:
- i rinnovi contestuali di patente e di formazione di tipo
CQC;

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