Circ. (Min. trasp.) 9 aprile 2014, Prot. n. 8296/DIV3

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5/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
CIRCOLARI
III
Circ. (Min. trasp.) 26 marzo 2014, Prot. n. 6946. Patenti di
guida comunitarie ritirate ai sensi dell’art. 136 bis - comma
3 - del Codice della Strada.
Si trasmette la Circolare prot. 300/A/1577/14/109/12/2 del 3
marzo 2014, emessa dal Ministero dell’Interno di comune accor-
do con la scrivente Direzione, al f‌ine di favorire una corretta ed
uniforme interpretazione dell’art. 136 bis del Codice della Strada
“Disposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni pro-
fessionali rilasciate da Stati dell’Unione Europea e dello Spazio
Economico Europeo” ed in particolare del comma 3, ultimo pe-
riodo, che dispone:
“Il titolare di patente di guida, senza limiti di validità am-
ministrativa, trascorsi due anni dall’acquisizione della residenza
normale, deve procedere alla conversione della patente pos-
seduta.”.
Detta disposizione, in vigore dal 19 gennaio 2013, deve essere
così applicata:
- il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato del-
l’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, senza
limiti di validità amministrativa, già residente in Italia alla data
del 19 gennaio 2013 deve convertire la sua patente entro il 19
gennaio 2015, ossia entro due anni dalla data di entrata in vigore
della nuova normativa;
- il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato del-
l’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, senza limiti
di validità amministrativa, che ha acquisito la residenza normale
in Italia dopo il 19 gennaio 2013 deve convertire la sua patente
entro due anni dalla data dell’acquisizione di detta residenza.
Ciò premesso si fa presente che qualora presso codesti Uff‌ici
della Motorizzazione fossero state inviate patenti rilasciate da
Paesi dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo,
ritirate dalle forze dell’ordine, esclusivamente per la mancata
osservanza del predetto art. 136 bis, comma 3 - ultimo paragrafo
-, le stesse non possono essere trattenute; inoltre non può es-
sere imposta ai titolari la loro conversione che, da quanto sopra
evidenziato, non risulta obbligatoria f‌ino al 19 gennaio 2015.
Pertanto le patenti di guida rientranti nella casistica in esa-
me, debbono essere restituite, da codesti Uff‌ici, all’organo che
ha provveduto al ritiro (ovvero alla Prefettura che ha fatto da
tramite tra detto organo e l’Uff‌icio della Motorizzazione), per la
riconsegna agli interessati. Ciò, ovviamente, ad eccezione del
caso in cui il titolare della patente non abbia presentato formale
richiesta di conversione per propria scelta.
IV
Circ. (Min. trasp.) 9 aprile 2014, Prot. n. 8296/DIV3. Immatri-
colazioni di veicoli “f‌ine serie” ai sensi dell’art. 27 comma 1
della direttiva 2007/46/CE e successive modif‌iche, non con-
formi al Regolamento CE 595/2009, riguardo alle emissioni
inquinanti (euro VI).
ERRATA CORRIGE
Ad integrazione della Circolare prot. 31497 del 30 dicembre
2013, in merito all’immatricolazione di cui all’oggetto, secondo
la procedura prevista dalla direttiva 2007/46/CE, allegato XII
lettera B, si autorizza l’immatricolazione in deroga dei veicoli
omologati di categoria M2-M3 e veicoli atipici di cui si allega un
elenco con l’indicazione delle Case Costruttrici.
La deroga è valida per un periodo di dodici mesi per i veicoli
completi (31 dicembre 2014) e di diciotto mesi per i veicoli da
allestire (30 giugno 2015).
Questa Sede si riserva di effettuare controlli in merito.
COSTRUTTORE VEICOLI DI CATEGORIA (M2 - M3)
1) CITROEN
2) FIAT
3) GULERYZ KAROSERI VE OTOMOTIV SANA YI TICARET A.S.
4) SITCAR S.P.A.
5) U.N.V.I.

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