Circ. (Min. trasp.) 9 aprile 2014, n. 8326
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Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2014
CIRCOLARI
Articolo 8
Le competenti Autorità argentine possono chiedere, per il
tramite delle Rappresentanze diplomatiche e consolari, infor-
mazioni alle competenti Autorità dell’altra Parte Contraente,
ove sorgano dubbi circa la validità, l’autenticità della patente
italiana ed i dati in essa riportati.
Articolo 9
L’ Autorità competente della Parte Contraente che riceve la
patente ritirata, a seguito di conversione, informa l’altra Parte,
qualora il documento presenti anomalie relative alla validità, al-
l’autenticità ed ai dati in esso riportati. Tale informazione viene
trasmessa sempre per i canali diplomatici.
Articolo 10
Le Parti Contraenti comunicheranno, con un anticipo di
almeno due mesi, prima dell’entrata in vigore del presente Ac-
cordo, gli indirizzi delle Autorità competenti a cui le Rappresen-
tanze Diplomatiche inviano le patenti ritirate ai sensi dell’art. 7,
nonché le informazioni di cui agli artt. 8 e 9.
Ciascuna delle Parti Contraenti, inoltre, comunica gli in-
dirizzi delle proprie Rappresentanze diplomatiche e consolari
presenti sul territorio dell’altra Parte, che fanno da tramite per
le procedure di cui ai predetti articoli 7, 8 e 9 e che rilasciano le
certificazioni previste nel capoverso 2 dell’articolo 6.
Articolo 11
Il presente Accordo con i relativi allegati tecnici entrerà in
vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione della seconda
delle due notifiche, con le quali le Parti Contraenti si saranno
comunicate l’adempimento delle procedure previste dalle ri-
spettive normative.
Articolo 12
Il presente Accordo potrà essere modificato per mutuo consenso
mediante scambio di Note Diplomatiche; le modifiche così concor-
date entreranno in vigore con le stesse procedure previste per l’en-
trata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo avrà durata
illimitata, ma potrà essere denunciato per iscritto in qualunque
momento da una delle Parti Contraenti; la denuncia produrrà i suoi
effetti trascorsi sei mesi dalla ricezione della relativa notifica.
Articolo 13
Il presente Accordo, a partire dalla data di entrata in vigore,
sostituirà il precedente Accordo sul riconoscimento reciproco in
materia di conversione di patenti di guida firmato a Roma il 17
luglio 2003 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica argentina.
Fatto a Buenos Aires il 27 aprile 2009 in due originali, cia-
scuno in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti
ugualmente fede.
(Si omettono gli allegati dell’accordo)
III
Circ. (Min. trasp.) 9 aprile 2014, n. 8326. Nuova procedura di
rinnovo di validità della patente di guida.
1. PR E M E S S A
Con circolare prot. 4920 del 3 marzo 2014 sono stati forniti chia-
rimenti e disposizioni operative in materia di rinnovo di validità
della patente di guida. In considerazione di alcune richieste di
chiarimenti pervenute dagli Uffici Motorizzazione civile e dagli ope-
ratori del settore, si rende necessario fornire ulteriori precisazioni.
Pertanto, si ripropone il testo della precedente circolare
opportunamente integrato con le innovazioni apportate in carat-
tere grassetto.
Il D.D. disciplina le procedure necessarie affinché i medici
autorizzati, le strutture mediche competenti e le commissioni
mediche locali, in sede di rinnovo di validità di una patente di
guida, procedano alla trasmissione telematica della comunica-
zione dei contenuti del certificato medico, della foto e della firma
del titolare della patente stessa, nonché alla stampa e consegna
della ricevuta dell’avvenuta conferma di validità della patente di
guida, ai sensi del D.M.
Tale decreto individua e definisce, altresì, le procedure che
dovranno essere esperite qualora l’acquisizione e verifica dei
dati e della documentazione di cui agli articoli 1 e 2 del D.M. non
diano esito positivo.
Il nuovo procedimento di rinnovo di patente, con modalità
telematica ed emissione di duplicato della stessa, prevede che:
a) i soggetti certificatori (siano essi medici monocratici od
organi collegiali, appartenenti o meno a strutture, amministra-
zioni o corpi) - contestualmente alla conclusione della visita uti-
le alla conferma di validità della patente di guida - trasmettono
telematicamente all’UCO (Ufficio Centrale Operativo) del CED di
questa Direzione Generale, una comunicazione dei contenuti del
certificato medico, della quale il D.M. indica i contenuti minimi:
in particolare, si segnala che eventuali prescrizioni relative al
conducente o ad adattamenti al veicolo dovranno essere indicate
con gli appositi codici unionali o nazionali;
b) unitamente alla comunicazione, trasmettono - con la
stessa modalità telematica - la foto e la firma del titolare della
patente;
c) qualora l’acquisizione di quanto sub lettere a) e b) sia
andata a buon fine, il sistema informatico del CED elabora una
ricevuta sulla quale sono riportati, tra l’altro, le eventuali pre-
scrizioni relative al conducente o alle modifiche del veicolo e la
nuova data di scadenza della patente posseduta;
d) il soggetto certificatore stampa la ricevuta su carta sem-
plice e la consegna immediatamente all’interessato: essa è valida
ai fini della circolazione fino al ricevimento del duplicato della
patente di guida rinnovato nella validità, e comunque non oltre
sessanta giorni dalla data di rilascio.
Il sistema informatico del CED, una volta acquisita la co-
municazione dei contenuti del certificato medico, procede alla
stampa del duplicato di patente, rinnovato nella validità, ed alla
successiva spedizione postale dello stesso, presso l’indirizzo che
il titolare avrà comunicato in sede di visita medica quale luogo
di recapito.
2. CA S I IN C U I N O N È P O S S I B I L E P R O C E D E R E A L L A C O N F E R M A D I V A L I D I T À
D E L L A P A T E N T E D I G U I D A S E C O N D O L A P R O C E D U R A C O N M O D A L I T À T E L E M A T I C A
Il D.D. ha inteso disciplinare i termini di presentazione della
domanda di conferma di validità della patente di guida, espressa-
mente stabilendo che non rientrano nel campo di applicazione del
D.D. le domande di conferma di validità di una patente di guida,
presentate prima di quattro mesi dalla data di scadenza della vali-
dità della patente stessa; in tale ipotesi, il titolare deve richiedere
un duplicato della patente, allegando oltre al certificato medico ed
alle fotografie, un’attestazione di versamento in conto corrente po-
stale della tariffa di cui ai punti 3 e 4, del decreto del Ministro delle
finanze 20 agosto 1992 , su c.c.p n. 4028 attualmente di € 16,00 a
titolo imposta di bollo per l’istanza e sul duplicato della patente
un’attestazione di versamento a titolo di diritto di motorizzazione
di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870,
sul c.c.p. n. 9001, attualmente di € 9,00.
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