Circ. (Min. trasp.) 29 aprile 2013, n. 10712

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6/2013 Arch. giur. circ. e sin. strad.
CIRCOLARI
a) della tariffa di cui al punto 1 della tabella 3 della legge 1
dicembre 1986, n. 870 (esami per conducenti di veicoli a moto-
re);
b) della tariffa di cui al punto 3 del decreto del Ministro
delle f‌inanze 20 agosto 1992 (assolvimento dell’imposta di bollo
relativa all’istanza);
c) della tariffa di cui al punto 4 del decreto del Ministro delle
f‌inanze 20 agosto 1992 (assolvimento dell’imposta di bollo relati-
va alla patente di guida).
In materia, si applicano le disposizioni previste dall’art. 121,
commi 10, 11 e 12 del codice della strada.
II
Circ. (Min. trasp.) 29 aprile 2013, n. 10712. Implementazioni
alle procedure di immatricolazione che saranno in esercizio
dal 6 maggio 2013.
Si comunica che da lunedì 6 maggio p.v., saranno operative
le nuove implementazioni alle procedure di immatricolazione di
seguito descritte.
1) Codice di avviamento postale
Le mappe, che gestiscono la richiesta di nuove immatricola-
zioni e l’aggiornamento della carta di circolazione: SC67, SC16,
STDU, PRA1, PRA2, PRS1, PRS2, PR67 e PR16, sono state mo-
dif‌icate aggiungendo, quale informazione obbligatoria, il CAP di
residenza (campo di 5 caratteri).
2) Sede legale società
È possibile di acquisire l’informazione relativa all’indirizzo
della sede legale di una persona giuridica, che immatricola od
acquista (Passaggio di proprietà) un veicolo intestandolo ad una
sua sede secondaria.
Operazioni eseguite fuori STA
Le informazioni relative alla “Sede legale” devono essere
inserite con la stessa modalità usata per l’inserimento dei dati
relativi al comproprietario del veicolo.
Nel caso in cui si debba inserire anche i comproprietari, il
valore del campo “NUM COMPR” dovrà essere la somma del loro
numero più uno per la sede legale. La dimensione di tale campo
e stata aumentata a due caratteri.
Nelle mappe, in cui devono essere digitati i dati del compro-
prietario, devono essere inseriti la stessa denominazione, ragione
sociale e partita Iva dell’intestatario del veicolo e l’indirizzo della
sede legale, avvalorando con “S” il campo “Sede legale (s/n)”.
Se vengono inseriti questi dati sulla carta di circolazione
viene riportata, nel terzo riquadro, la dicitura: “Sede legale” e di
seguito la descrizione dell’indirizzo della sede legale (provincia,
comune ed indirizzo).
Operazioni eseguite in STA
È possibile inserire i dati della sede legale compilando la sche-
da relativa al nuovo soggetto “Intestatario sede legale”.
3) Stato estero di destinazione in caso di radiazione per
esportazione
Sono state aggiornate sia l’applicazione STA che le mappe
PRRR e PR67 per acquisire nel campo “Stato estero di esporta-
zione”, di tre caratteri, la sigla dello stato estero verso il quale un
veicolo viene esportato in caso di radiazione per esportazione.
Lo Stato estero verrà riportato sul tagliando di radiazione per
esportazione.
4) Immatricolazione veicoli adibiti al trasporto di persone di
imprese iscritte al REN
È stata sviluppata una nuova mappa IMBS, che deve essere
utilizzata per immatricolare un autobus, uso di terzi, da intestare
ad un’impresa iscritta al registro elettronico nazionale.
Nella mappa devono essere digitati i dati principali della ri-
chiesta (tipo domanda, destinazione uso, omologazione, telaio,
etc.) e il numero di iscrizione al REN.
Dalla mappa IMBS si richiama automaticamente la mappa
SC67, da cui si visualizzano, senza poterli modif‌icare, i dati
anagraf‌ici dell’impresa, quindi si deve completare la richiesta
richiamando la mappa SC12, in cui devono essere digitati i dati
relativi alla licenza.
I codici operazione, che si possono usare nella mappa IMBS,
sono: 2, 4 o 6.
Se l’intestatario del l’autobus è un’impresa individuale con
sede legale diversa dalla residenza dell’intestatario, nella carta
di circolazione i dati della sede lega le vengon o riporta ti nel
quarto riquadro come già succede per le imprese i ndividuali,
che effettuano trasporto merci in conto terzi.
Gli uff‌ici in indirizzo potranno consultare i manuali aggiorna-
ti all’indirizzo “http://manuali.dtt:2210/helpsim/docu/indexman.
html”.
III
Circ. (Min. trasp.) 29 aprile 2013, Prot. n. 11138. Imprese di
autotrasporto di cose per conto di terzi. Dimostrazione del
requisito di idoneità f‌inanziaria.
In relazione alla dimostrazione del requisito di idoneità f‌i-
nanziaria previ sto dall’art. 7 del Regolamento (CE) 1071/2009,
si fa seguito alla precedente nota prot. n. 26326 del 26 novem-
bre 2012 di questa Direzione Generale per fornire ulteriori indi-
cazioni in ordine alle modalità di dimostrazione del requisito in
parola, fer me restando le disposizioni emana te di cui al punto
5 della circolare prot. n. 11551 dell’11 maggio 2012 e quelle
inerenti la dimostrazione del requisito mediante attestazione
f‌ideiussoria.
In particolare con la predetta nota prot. n. 26326 del 26 no-
vembre 2012, emanata al f‌ine di garantire una maggiore unifor-
mità di comportamento da parte degli organismi competenti alla
valutazione delle attestazioni presentate dalle imprese, nonché
di scongiurare l’utilizzo di strumenti non conformi alla ratio del-
la normativa di settore, è stata consentita - in via assolutamente
transitoria e in attesa della disponibilità di specif‌iche polizze di
assicurazione professionale - la dimostrazione del requisito in
oggetto mediante attestazione di vigenza di polizza di responsa-
bilità del vettore stradale.
Poiché, allo stato, risulta che sul mercato assicurativo sono
state introdotte apposite polizze di responsabilità civile profes-
sionale predisposte specif‌icamente per le imprese di trasporto, si
precisa che, relativamente alle richieste di iscrizione all’Albo de-
gli autotrasportatori presentate a far data dal 10 maggio p.v. ov-
vero per i rinnovi annuali successivi alla predetta data, le polizze
di responsabilità vettoriali non potranno essere più considerate
idonee alla dimostrazione del requisito in parola.
Si ritiene, comunque, che le suddette polizze di responsa-
bilità vettoriale già presentate in conformità alle disposizioni
contenute nella citata nota prot. n. 26326 del 26 novembre 2012,
debbano essere ritenute valide f‌ino alla scadenza annuale delle
stesse.
Relativame nte agli elemen ti obbligatori c he le attestazi oni
di vigenza della polizza professionale devono contenere - in
ordine ai quali pervengono a questa Direzione Generale nu-
merosi ques iti - si ribadisce c he la scrivente non ha specif‌ica e
diretta competenza in merito alla disamina dei prof‌ili attinenti
alla materia assicurativa, la valutazione dei quali non può che
ricadere in capo alle Amministrazioni provinciali competenti
per l’iscrizione e il mantenimento dell’iscrizione all’Albo de-
gli a utotrasportator i. Nell’am bito di detta val utazione i citati
organismi dovranno operare in conformità al cit ato art. 7 del
Regolament o (CE) n. 1071/20 09, nonché all’art. 7 del DD del
Capo D ipartimento per i trasporti la navigazi one ed i sistemi
informativ i e statistici pro t. n. 291 del 25 nove mbre 2011 e alle

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