Circ. (Min. trasp.) 9 maggio 2013, Prot. n. 11720

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circ
6/2013 Arch. giur. circ. e sin. strad.
CIRCOLARI
PORTALE DELL’AUTOMOBILISTA” - A tal f‌ine l’utente, esegue
le seguenti operazioni, tutte gratuite:- registrazione al sito www.
ilportaledellautomobilista.it; - inserimento della login e della
password;- selezione, in progressione, delle funzionalità “accesso
ai servizi” - “verif‌ica punti patente”- “estratto conto”;- stampa di
quanto visualizzato.B) STAMPA DEL SALDO DEI PUNTI PRE-
SENTI SULLA PATENTE DI GUIDA, ACQUISITO ATTRAVERSO
L’ACCESSO DA PARTE DI CODESTI UFFICI ALLA MASCHERA
VECA - Tale modalità, che prevede ovviamente che l’utente ac-
ceda agli sportelli di codesti Uff‌ici, non comporta alcun onere a
carico dello stesso.
Si rammenta che la suddetta procedura è già stata attuata da
Codesti Uff‌ici in esecuzione della circolare n. 6878 del 9 marzo
2012 in occasione della mancata postalizzazione dei tagliandi
CED.Si richiama l’attenzione dei medesimi Uff‌ici ad un’osser-
vanza puntuale delle suesposte disposizioni in uno spirito di
collaborazione con l’utenza.
VI
Circ. (Min. trasp.) 8 maggio 2013, Prot. n. 11606. Rilascio auto-
rizzazione a minore ai f‌ini della guida accompagnata.
Si comunica che, fermo restando quanto previsto all’art.
6 comma 1 del decreto ministeriale 11 novembre 2011 n. 213,
la procedura informatica per il rilascio dell’autorizzazione alla
guida anticipata consente di designare come accompagnatori i
titolari di patente che, pur avendo un’età inferiore a 60 anni al
momento del rilascio dell’autorizzazione, avranno superato tale
età alla scadenza di validità della stessa.È evidente che in tali
casi sarà cura degli uff‌ici in indirizzo, annotare sull’autorizza-
zione la data limite ridotta per l’accompagnatore, cioè f‌ino al
compimento del sessantesimo anno di età.
VII
Circ. (Min. trasp.) 9 maggio 2013, Prot. n. 11676. Integrazioni
alla circolare prot. n. 2613 del 29 gennaio 2013, recante de-
creto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante
“Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di veri-
f‌ica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento
delle patenti di categoria C1, C, D1, D, anche speciali, C1E,
CE, D1E e DE, nonché delle modalità di esercitazioni alla
guida di veicoli per i quali sono richieste le predette patenti”
- Disponibilità dei veicoli utili al conseguimento delle patenti
di categoria C1, C1E, D1 e D1E.
Si fa seguito alla circolare prot. n. 2613 del 29 gennaio 2013,
di cui all’oggetto, il cui paragrafo A.3.2. OPERAZIONI PRELI-
MINARI, tra l’altro prevede che:”CON RIFERIMENTO AI SOLI
VEICOLI DI CATEGORIA C1, C1E, D1 E D1E ...(omissis)... in via
provvisoria, e comunque non oltre la data del 30 giugno 2013, ...
(omissis).. le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica
che svolgono formazione dei conducenti per tutte le categorie
di patenti possono disporre di veicoli di categoria C1, C1E, D1
e D1E messi a disposizione, a qualunque titolo, da altri consorzi
o altre autoscuole, entrambi ricompresi nell’ambito territoriale
della medesima provincia o in quello di cui all’articolo 7, comma
9, del D.M. n. 317 del 1995.”.Da più parti è stato, tuttavia, rappre-
sentato che tale previsione - nell’imporre un vincolo territoriale
aff‌inché un veicolo di categoria C1, C1E, D1 e D1E, possa esser
messo a disposizione in favore di un’autoscuola o di un centro di
istruzione automobilistica, da altra autoscuola o da un consorzio
- non assicura adeguata presenza, su tutto il territorio nazionale,
di tali veicoli in favore dei candidati al conseguimento delle cor-
rispondenti categorie di patenti.Si ritiene pertanto necessario,
fermo restando il carattere provvisorio della disposizione in com-
mento, modif‌icarla sì da eliminare il predetto vincolo territoriale
e garantire l’esigenza di assicurare adeguata offerta di formazio-
ne all’utenza interessata.Conseguentemente, nel paragrafo A.3.2
OPERAZIONI PRELIMINARI della circolare prot. n. 2613 del 29
gennaio 2013, al punto “? CON RIFERIMENTO AI SOLI VEICOLI
DI CATEGORIA C1, C1E, D1 E D1E”, secondo periodo le parole: “,
entrambi ricompresi nell’ambito territoriale della medesima pro-
vincia o in quello di cui all’articolo 7, comma 9, del D.M. n. 317
del 1995” sono soppresse.Per comodità di lettura, di seguito si
ripropone il testo del suddetto periodo come modif‌icato: “Poiché
tuttavia tali veicoli devono essere presentati in sede di esame
muniti di doppi comandi (vedi articolo 121, comma 9, c.s.), ed
occorre al contempo assicurare adeguata offerta di formazione
all’utenza che intenda conseguire tali categorie di patenti, in via
provvisoria, e comunque non oltre la data del 30 giugno 2013, si
stabilisce che le autoscuole ed i centri di istruzione automobili-
stica che svolgono formazione dei conducenti per tutte le catego-
rie di patenti possono disporre di veicoli di categoria C1, C1E, D1
e D1E messi a disposizione, a qualunque titolo, da altri consorzi
o altre autoscuole.”.
Si coglie l’occasione per ricordare che - a seguito della pub-
blicazione del D.M. 25 febbraio 2013, recante recepimento della
direttiva 2012/36/UE, nella Gazzetta Uff‌iciale n. 84 del 10 aprile
2013 da tale ultima data e f‌ino al 30 giugno 2013, in sede di esame
per le patenti di categoria C e CE, i corrispondenti veicoli posso-
no essere indifferentemente conformi tanto alle caratteristiche
prescritte nella citata circolare prot. n. 2613 del 29 gennaio 2013
(cfr. A.3.1 VEICOLI, categoria C e categoria CE) quanto alle ca-
ratteristiche prescritte per gli stessi veicoli dalla circolare prot.
n. 9412 dell’11 aprile 2013 (cfr. lettere d) ed e)).Peraltro - poi-
ché né il citato D.M. 25 febbraio 2013, nè la relativa circolare n.
9412 dell’11 aprile 2013 hanno innovato sul punto - si ribadisce
la possibilità di utilizzare, f‌ino alla data del 30 settembre 2013,
per le prove utili a conseguire le patenti delle categorie C1, C1E,
C, CE, D1, D1E, D e DE, veicoli non conformi ai requisiti minimi
suindicati, purché alla data del 17 luglio 2008 gli stessi fossero
già stati inseriti nel parco veicolare di un’autoscuola o di un cen-
tro di istruzione automobilistica.
VIII
Circ. (Min. trasp.) 9 maggio 2013, Prot. n. 11720. Patenti ita-
liane rinnovate all’estero ai sensi dell’art. 126 comma 9 del
Codice della Strada.
Il Ministero degli Affari Esteri ha evidenziato alcune proble-
matiche connesse con il mancato riconoscimento, in Italia, della
conferma di validità della patente di guida italiana effettuata
a cura delle autorità diplomatico-consolari italiane, ai sensi
dell’art. 126 comma 9 del Codice della Strada. In particolare è
stato segnalato che qualche Uff‌icio della Motorizzazione, nel
caso di patente italiana rinnovata all’estero, ha emesso un prov-
vedimento di revisione attribuendo al titolare un lungo periodo
di mancato esercizio alla guida; ciò basandosi presumibilmente
sulla scadenza riportata sulla patente e non riconoscendo quindi
il rinnovo avvenuto presso le Rappresentanze diplomatiche ita-
liane.
A tal proposito si ritiene pertanto utile ricordare che la con-
ferma di validità effettuata dalle autorità diplomatico-consolari,
con le modalità previste dal citato art 126, è da ritenersi valida
a tutti gli effetti e quindi deve essere opportunamente valutata
prima di considerare l’eventuale emissione di un provvedimento
di revisione (ai sensi dell’art. 128 del Codice della Strada) aven-
te come motivazione un mancato esercizio alla guida per lungo
periodo che, in genere, viene individuato in tre anni, in base alla
Circolare n. 16/1971 di quest’Amministrazione.
Infatti il periodo def‌inito dalla conferma di validità effettuata
dalla Rappresentanza diplomatica italiana, non può essere con-
siderato come un intervallo di tempo in cui il titolare non ha
mantenuto l’esercizio alla guida.

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