Circ. (Min. trasp.) 8 marzo 2013, Prot. n. 6223
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circ
Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2013
CIRCOLARI
dell’art. 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell’art.
7, comma 1, del nuovo codice della strada.
Sentite le competenti Federazioni, l’Ente competente può
rilasciare l’autorizzazione all’effettuazione della competizione,
subordinandola al rispetto delle norme tecnico-sportive e di
sicurezza vigenti (ad esempio, quelle emanate dalle suddette
Federazioni), di altre specifiche prescrizioni tecniche ed all’esito
favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature
relative, quando sia dovuto o ritenuto necessario.
A tale proposito giova precisare che, a norma dell’art. 9, com-
ma 4 del nuovo codice della strada, il collaudo del percorso di
gara è obbligatorio nel caso di gare di velocità e nel caso di gare
di regolarità per i tratti di strada sui quali siano ammesse velo-
cità medie superiori a 50 Km/h od 80 Km/h, se, rispettivamente,
aperti o chiusi al traffico.
In tal modo è risolto il problema riguardante la corretta inter-
pretazione del termine “velocità media” nel caso delle gare di re-
golarità in cui in una unica sezione di gara siano comprese tratti
di regolarità e prove speciali a velocità libera su tratti chiusi al
traffico.
Negli altri casi il collaudo può essere omesso.
Il collaudo del percorso, sia nei casi in cui è prescritto, che
nei casi in cui rientra nella discrezionalità dell’Ente competente,
è effettuato da un tecnico di quest’ultimo ovvero richiesto all’En-
te proprietario della strada se la strada interessata non è di pro-
prietà dell’Ente competente al rilascio.
Ai sensi del citato art. 9, comma 4 del nuovo codice della stra-
da, al collaudo del percorso di gara assistono i rappresentanti
dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’interno,
unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e
degli organizzatori.
Per quanto attiene alla rappresentanza delle varie ammini-
strazioni citate, l’Ente competente ovvero il proprietario della
strada comunica la data del collaudo e richiede al più vicino
ufficio periferico di tali amministrazioni di designare il proprio
rappresentante.
Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle
istanze è essenziale per poter svolgere tutte le incombenze con-
nesse al conseguimento delle autorizzazioni.
Al termine di ogni gara l’Ente competente deve tempestiva-
mente comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici - Direzione Generale per la sicurezza
stradale - le risultanze della competizione, precisando le even-
tuali inadempienze rispetto all’autorizzazione e il verificarsi di
inconvenienti o incidenti.
In assenza di comunicazione entro la fine dell’anno, si riterrà
tacitamente che la competizione sia stata effettuata regolar-
mente senza alcun rilievo, anche ai fini della predisposizione del
calendario per l’anno successivo.
3. NULLA-OSTA DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTU-
RE E DEI TRASPORTI
Sono state prese in esame e definite le proposte presentate
dagli organizzatori per il tramite della C.S.A.I. (Commissione
Sportiva Automobilistica Italiana) e della F.M.I. (Federazione
Motociclistica Italiana) per la redazione del programma delle
gare automobilistiche e motociclistiche da svolgere nell’anno
2013. Le proposte, come riportate nell’allegato A, sono relative
a gare già svolte nell’anno precedente, e per le quali la Direzio-
ne Generale per la sicurezza stradale ha concesso il nulla-osta
avendo verificato l’insussistenza di gravi limitazioni al servizio di
trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario per effetto dello
svolgersi delle gare stesse.
Per le gare fuori calendario si dovrà procedere a specifica
istruttoria per il rilascio del nulla-osta per ogni singola gara
(allegato B).
Il programma dettagliato nell’allegato A è valido per le gare
nella configurazione riportata nello stesso. Non è consentito in-
tegrare o svolgere in più date una manifestazione già iscritta nel
programma, ovvero operare frazionamenti delle stesse. Eventua-
li frazionamenti potranno essere presi in considerazione come
gare non previste nel programma annuale.
(Si omettono gli Allegati)
II
Circ. (Min. trasp.) 8 marzo 2013, Prot. n. 6223. Prova pratica
per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1,
A2 e A effettuata oltre il termine di validità del foglio rosa.
Integrazione alla circolare prot. 4763 del 21 febbraio 2013.
Poiché continuano a pervenire lamentele da parte di utenti
titolari di foglio rosa per il conseguimento delle patenti di guida
di categoria A1, A2 e A, in scadenza o scaduto, si ritiene necessa-
rio far seguito alla circolare Prot. 4763 del 21 febbraio 2013 per
precisare le istruzioni operative.
Al fine di garantire agli stessi l’esercizio del diritto di effet-
tuare entrambe le prove pratiche di guida (art. 121, comma 11
del codice della strada) eventualmente anche oltre la scadenza
del foglio rosa, si dispone che:
- ai predetti candidati, che alla data del 18 gennaio 2013 ave-
vano già sostenuto la prima prova, è garantita la prenotazione
alla seconda;
- ai candidati che entro il 18 gennaio 2013 non avessero so-
stenuto alcuna prova è assicurata la possibilità di accedere a due
prove di guida.
Resta confermata ogni altra disposizione già impartita con la
predetta circolare.
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