Circ. (Min. trasp.) 6 maggio 2014, Prot. n. 9945/08.03
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6/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
CIRCOLARI
le apparecchiature che hanno ottenuto l’omologazione ovvero
le apparecchiature per le quali è stata presentata domanda di
aggiornamento e successivamente l’autocertificazione di ade-
guamento ad MCTCNet2.
Il CSRPAD provvederà, entro il 31 agosto 2014, ad assegnare i
nuovi numeri di omologazione e renderli disponibili, ai relativi co-
struttori, sul Portale del CSRPAD, consentendo loro di registrare
le proprie chiavi pubbliche o i semi segreti relativi alla cifratura
di cui al capitolo 3.2 del capitolato tecnico di MCTCNet2.
Il costruttore, entro e non oltre il 30 settembre 2014, dovrà
registrare sul Portale del CSRPAD, per ognuna delle omologazio-
ni autocertificate e per ognuna delle modalità di collegamento
per le quali ha presentato l’autocertificazione, la chiave pubblica
corrispondente alla chiave privata o il seme segreto implementa-
to nella apparecchiatura.
Il CSRPAD, entro e non oltre il 31 ottobre 2014, provvederà
all’attivazione di tutte le omologazioni in regola con quanto so-
pra descritto e per le quali non sia necessaria una nuova verifica
metrologica.
Accogliendo le richieste pervenute da parte delle Associazioni
di categoria interessate, l’Amministrazione prevede, nel periodo
che va dal 1° settembre al 31 ottobre 2014, sulla base di accordi
specifici con le suddette Associazioni, di anticipare la fase di
adeguamento delle attrezzature in maniera tale da effettuare un
periodo di sperimentazione.
È il caso di ribadire che informatizzando tutte le omologa-
zioni, le approvazioni e i certificati di idoneità software, con il
nuovo protocollo MCTCNet2, la validità di tutte le componenti e
subordinata alla regolarità e alla congruenza delle chiavi pubbli-
che relative alla cifratura RSA di cui al capitolo 3.2 del protocollo
MCTCNet2 e, se ricorre, del seme segreto relativo alla cifratura
RC4, pertanto i costruttori sono responsabili della segretezza
della propria chiave privata.
Resta inteso che l’emissione dei certificati di idoneità soft-
ware, delle approvazioni dei Sistemi RT e l’attivazione delle
omologazioni autocertificate, sono subordinati alla registrazione
delle relative chiavi pubbliche e/o del seme segreto da parte
delle società richiedenti. Le procedure da adottare, già note da
tempo, sono specificate nel manuale di utilizzo predisposto per
il costruttore, disponibile sul portale www.csrpad.it nell’area
Download - Revisioni - Portale CSRPAD. Nel manuale medesimo
sono altresì descritte le procedure di registrazione dei libretti
metrologici, di cui alla circolare R.U. 14177 del 22 maggio 2012.
L’Amministrazione, a partire dal giorno di ricezione della
domanda di aggiornamento di una omologazione potrà, in qua-
lunque momento, dare inizio alle verifiche di conformità. Si
puntualizza che eventuali difformità, verificate successivamente
alla attivazione di una omologazione autocertificata, potranno
portare alla sospensione della validità dell’omologazione stessa.
La sospensione potrà avvenire per via informatica disattivando la
validità della relativa chiave pubblica dal portale del CSRPAD. In
caso di gravi inadempienze, tali da inficiare sostanzialmente le
procedure di revisione definite dal Capitolato MCTCNet2, ovvero
consentire agli operatori di settore di disattendere agli obblighi
di cui al Capo III della nuova 88/95, il CSRPAD potrà revocare in
via definitiva la validità dell’omologazione stessa.
A far data dal 30 aprile 2014 non saranno più effettuate opera-
zioni finalizzate al rilascio di omologazioni di attrezzature non ri-
spondenti al protocollo di comunicazione MCTCNet2. Le istanze
di omologazione delle attrezzature di cui sopra, già accettate dal
CSRPAD, potranno comunque essere ritenute valide, se richiesto
dal costruttore, per le verifiche e prove conseguenti all’entrata in
vigore della nuova versione del protocollo di comunicazione.
Allo scopo di definire le modalità con cui si potrà dar corso
alla autocertificazione, si ritiene necessario richiedere a tutti i
costruttori:
1) la verifica della corrispondenza biunivoca tra domande di
aggiornamento ad MCTCNet2 e le successive autocertificazioni
presentate;
2) l’invio di un elenco riepilogativo dove dovranno essere
indicate tutte le domande di aggiornamento a MCTCNet2 pre-
sentate con la data di invio al CSRPAD, la data di invio delle
autocertificazioni corrispondenti, la tipologia di intervento
necessario per l’adeguamento (software, firmware, processori,
case, schede, sensori, trasduttori, etc.), la necessità o meno di
una nuova verifica metrologica dell’ apparecchiatura preceden-
temente omologata. L’elenco dovrà essere fatto utilizzando le
seguenti colonne: tipo di attrezzatura - numero di omologazione
- data invio domanda - data invio autocertificazione - tipologia
intervento - necessità nuova verifica metrologica.
In questo modo si darà la possibilità ai costruttori che nel
frattempo avessero riscontrato incongruenze o errori nella do-
cumentazione inoltrata finora, di presentare ulteriori documenti
per perfezionare la singola posizione o sanarla. In particolare,
sarà possibile presentare domanda di aggiornamento di apparec-
chiatura finalizzata alla presentazione della autocertificazione di
adeguamento ad MCTCNet2 anche per quelle apparecchiature
per le quali non era ancora stata presentata. L’elenco di cui sopra
dovrà essere inviato, entro il 31 agosto 2014, a consuntivo di que-
sto riesame e dovrà naturalmente comprendere tutte le apparec-
chiature per le quali si vuole ricorrere all’ autocertificazione.
VI
Circ. (Min. trasp.) 6 maggio 2014, Prot. n. 9945/08.03. Conver-
sione delle patenti militari ed assimilate ai sensi dell’art. 138,
D.L.vo 285/92.
Con nota n. 15563/08/03 del 14 giugno 2013, questa Direzione
Generale ha dato disposizioni al fine di consentire l’esame delle
richieste di conversione delle patenti militari presentate dopo
l’entrata in vigore della nuova normativa in materia di patenti di
guida introdotta dal decreto legislativo n. 59/2011, stante la per-
durante inerzia delle Amministrazioni interessate nel fornire gli
elementi necessari per elaborare nuove tabelle di equipollenza.
A tal fine, si è ritenuto necessario acquisire dall’Autorità che
ha rilasciato la patente ai sensi dell’art. 138 C.d.S. idonea docu-
mentazione attestante il tipo di veicolo su cui si è svolto l’esame,
rispondente ai criteri minimi indicati al punto 5.2 dell’All. II al
D.L.vo 59/2011, per poter individuare la categoria di patente
civile corrispondente.
L’applicazione della procedura indicata, peraltro, ha evi-
denziato ulteriori aree di criticità in riferimento alle patenti di
categoria C e D, considerato che i veicoli utilizzati per il rilascio
delle patenti militari in genere non sono di recente produzione
e quindi non rispondono a tutti i requisiti richiesti dall’All. II al
D.L.vo 59/2011.
Si ritiene pertanto che i dati minimi da acquisire siano quelli
relativi alla massa massima del veicolo ed al numero di posti per
le persone trasportate previsti dall’art. 116, D.L.vo 285/92.
Quindi, per il rilascio della patente di pat. C1 il veicolo uti-
lizzato per gli esami dovrà essere di massa massima fino a 7,5 t.;
per la patente di cat. C, di oltre 7,5 t. - (art. 116, comma 3, lett.
h) e l), D.L.vo 285/92.
Per il rilascio della patente di cat. D1 il veicolo utilizzato per
gli esami dovrà essere progettato e costruito per il trasporto di
non più di 16 persone oltre al conducente; per la patente di cat.
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