Circ. (Min. trasp.) 3 aprile 2014, Prot. n. 7787

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2014
Circolari
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Circ. (Min. trasp.) 3 aprile 2014, Prot. n. 7787. Nuove disposizio-
ni in materia di corsi di qualif‌icazione iniziale e formazione
periodica per il conseguimento della carta di qualif‌icazione
del conducente, delle relative procedure d’esame e di soggetti
erogatori dei corsi, di cui al D.M. 20 settembre 2013 - istru-
zioni operative.
PR E M E S S E :
A) IL D I R I T T O C O M U N I T A R I O
Come è noto, la direttiva 2003/59/CE, del Parlamento euro-
peo e del Consiglio del 15 luglio 2003, ha subordinato al con-
seguimento di una qualif‌icazione iniziale, e di una formazione
periodica ogni 5 anni, lo svolgimento nell’ambito dei Paesi UE e
SEE, dell’attività professionale di trasporto:
- di persone, alla guida di veicoli per i quali è richiesta una
patente almeno di categoria D1, a decorrere dal 9 settembre
2008;
- di cose, alla guida di veicoli per i quali è richiesta una paten-
te almeno di categoria C1, a decorrere dal 9 settembre 2009.
A.1) Ambito di applicazione
La direttiva si applica all’attività di guida professionale dei
conducenti che effettuano trasporti su strada all’interno della
Comunità, per mezzo di veicoli per i quali è necessaria una pa-
tente di guida di categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D o DE:
a) titolari di una patente rilasciata da uno Stato membro
dell’UE o dello SEE;
b) titolari di una patente rilasciata da uno Stato extra UE o ex-
tra SEE, dipendenti da un’impresa stabilita in uno Stato membro.
Dunque ai soggetti summenzionati è stato richiesto - ri-
spettivamente a far data dal 9 settembre 2008 per il trasporto di
persone e dal 9 settembre 2009 per quello di cose - di acquisire,
o comprovare sulla base di diritti acquisiti, una qualif‌icazione
iniziale, ai f‌ini dell’esercizio dell’attività professionale trasporto
di persone o cose nell’ambito dei Paesi dell’UE o dello SEE.
Luogo della qualif‌icazione iniziale - Ai sensi dell’articolo 9
della direttiva 2003/59/CE, i conducenti titolari di patente rila-
sciata da uno Stato membro acquisiscono la qualif‌icazione inizia-
le nello Stato membro di residenza normale; i conducenti titolari
di una patente di guida rilasciata da uno Stato extra UE o extra
SEE (per i quali ricorrano le condizioni sub lettera b)) acquisi-
scono tale formazione nello Stato membro nel quale è stabilita
l’impresa o nello Stato membro che ha rilasciato un permesso di
lavoro. A tutela dei diritti acquisiti, inoltre, l’art. 4 della mede-
sima direttiva prevede le ipotesi in cui la qualif‌icazione iniziale
possa essere riconosciuta a conducenti che già esercitavano
l’attività alla data del 9 settembre 2008, per il trasporto profes-
sionale di persone e alla data del 9 settembre 2009, per il tra-
sporto professionale di cose.
A.2) CAP comprovante la qualif‌icazione CQC
L’art. 6 della direttiva 2003/59/CE (3) richiede che gli Stati
membri rilascino, a seguito dell’esame, un CAP comprovante la
qualif‌icazione iniziale conseguita, che attesti se la stessa è deri-
vata da un corso di tipo ordinario o accelerato.
L’art. 8 della stessa direttiva prevede altresì che gli Stati
membri rilascino, al termine della formazione periodica, un CAP
comprovante la medesima. Tale formazione deve essere seguita
e comprovata con riferimento tanto ai conducenti che abbiano
frequentato un corso di qualif‌icazione iniziale, quanto a quelli
che abbiano potuto far valere diritti acquisiti, ai sensi del sum-
menzionato art. 4.
Inf‌ine, l’art. 10 prevede che sulla base del CAP attestante la
qualif‌icazione iniziale o la formazione periodica, gli Stati mem-
bri comprovino l’acquisizione dell’una o dell’altra attraverso
l’apposizione - in corrispondenza di una delle seguenti categorie
di patenti C1, C1E, C e CE, per il trasporto di cose, e D1, D1E, D
e DE, per il trasporto di persone - del codice UE 95
- sulla patente di guida posseduta;
- sulla carta di qualif‌icazione del conducente (di seguito CQC
formato card), conforme all’allegato II della direttiva stessa.
Inf‌ine, limitatamente ai titolari di patente extra UE o extra
SEE, la qualif‌icazione iniziale e la formazione periodica:
- del trasporto di cose può essere comprovata dal posses-
so dell’attestato del conducente di cui al regolamento (CE)
1072/2009, che ha sostituito il regolamento 484/2002;
- del trasporto di persone può essere comprovata dal certi-
f‌icato rilasciato dallo Stato di formazione, a cui altro/i Stato/i
membro/i riconosce/ono, a condizione di reciprocità, validità sul
proprio territorio.
B) RE C E P I M E N T O IN I T A L I A D E L L A D I R E T T I V A 2003/59/C E
La disciplina comunitaria suddetta è stata recepita nel no-
stro ordinamento con il decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
286 e successive modif‌iche ed integrazioni: ultimo intervento di
modif‌ica è, come è noto, quello di cui al Capo II del decreto legi-
slativo 16 gennaio 2013, n. 2, recante “Disposizioni integrative
del Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,
come modif‌icato dal decreto legislativo 22 dicembre 2008, n.
214, recante attuazione della direttiva n. 2003/59/CE in materia
di qualif‌icazione iniziale e formazione periodica dei conducenti
di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di cose o di passeg-
geri”.
È altresì noto che la legge 1 marzo 2005, n. 32, con la quale
è stata conferita l’iniziale delega per il recepimento della citata
direttiva 2003/59/CE, prevede in particolare all’art. 2, comma
1, lett. d), l’“introduzione di una normativa di coordinamento”
fra i principi della direttiva stessa ed il sistema della patente a
punti.
B.1) Titolari di patente italiana
Nell’ordinamento interno, la qualif‌icazione professionale di
tipo CQC - conf‌igurata come abilitazione per l’esercizio dell’at-
tività di autotrasporto di persone e/o cose - si lega imprescin-
dibilmente all’attribuzione di venti punti, distinti ed ulteriori
rispetto a quelli attribuiti sulla patente di guida posseduta dal
conducente e presupposto indispensabile della stessa CQC.
Al f‌ine di comprovare detta qualif‌icazione professionale e,
conseguentemente, la titolarità di venti punti aggiuntivi - in un

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