Circ. (Min. trasp.) 21 gennaio 2014, n. 1221/8.7.6

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 3/2014
CIRCOLARI
dato privatista, che in favore di un’autoscuola o di un cen-
tro di istruzione automobilistica: si applicano in tal caso
le disposizioni già impartite con riferimento all’esame di
guida per il conseguimento della patente di categoria A,
con circolare prot. n. 21509 del 15 luglio 2011; b) veicoli
le esercitazioni e gli esami per il conseguimento della
categoria B1. Conformemente a quanto previsto al para-
grafo A.3.2 della circolare prot. 2461 del 29 gennaio 2013,
il veicolo d’esame può essere messo a disposizione da un
terzo, sia in favore del candidato privatista che in favore di
un’autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica:
si applicano in tal caso le disposizioni già impartite con
riferimento all’esame di guida per il conseguimento della
patente di categoria A, con circolare prot. n. 21509 del 15
luglio 2011; c) veicoli per le esercitazioni e gli esami per il
conseguimento delle categorie C1, C1E, D1, D1E. Confor-
memente a quanto previsto al paragrafo A.3.2 della circo-
lare prot. 2613 del 29 gennaio 2013 le autoscuole ed i cen-
tri di istruzione automobilistica che svolgono formazione
dei conducenti per tutte le categorie di patenti possono
disporre di veicoli di categoria C1, C1E, D1 e D1E messi a
disposizione, a qualunque titolo, da altri consorzi o altre
autoscuole anche aventi sede in altre province. Si ricor-
da, altresì, che è stato pubblicato sulla gazzetta uff‌iciale
del 10 gennaio 2014 il decreto del Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti 12 dicembre 2013: “Recepimento
della direttiva 2013/47/UE recante modif‌ica all’allegato II
della direttiva 2006/126/CE e successive modif‌icazioni in
materia di patente di guida”. Detto decreto prevede che,
f‌ino alla data del 31 dicembre 2018, l’esame di guida per il
conseguimento della patente di categoria A può svolgersi
su un motociclo a combustione interna, di almeno 600 cm3
di potenza compresa tra 40 e 50 kW (fermi restanti gli al-
tri requisiti previsti dal paragrafo b.2) dell’allegato B al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25
febbraio 2013. Conseguentemente, decorrere dal 1 genna-
io 2019, i motocicli a combustione interna per le eserci-
tazioni e gli esami per il conseguimento della categoria A
dovranno avere potenza non inferiore a 50kW.
Inf‌ine, si fa presente che per le esercitazioni e gli esami
per il conseguimento della patente di guida della categoria
BE resta ferma la disposizione di cui all’art. 6, comma 10,
del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
17 maggio 1994, n. 317, ai sensi del quale “Per le esercita-
zioni e gli esami per il conseguimento ... della categoria
BE è ammesso l’uso di veicoli di proprietà dell’allievo o di
terzi che ne autorizzino l’uso”.
VI
Circ. (Min. trasp.) 17 gennaio 2014, Prot. n. 1049. Impiego
degli pneumatici invernali.
Sono pervenute segnalazioni in merito all’uso degli
pneumatici invernali in relazione al loro impiego stagio-
nale e all’indice di velocità consentito.
Come è noto con l’entrata in vigore della direttiva del
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 genna-
io 2013 il periodo interessato dall’obbligo degli pneumatici
invernali è quello ricompreso tra il 15 novembre e il 15
aprile.
Vengono rappresentate diff‌icoltà da parte di cittadini
e associazioni per quanto riguarda l’approssimarsi delle
suddette date in quanto tale obbligo provocherebbe il con-
gestionamento presso gli operatori del settore per soddi-
sfare la richiesta del montaggio di pneumatici invernali.
Al f‌ine di evitare diff‌icoltà al settore si ritiene opportuno
consentire l’uso, in riferimento alla penultima linea delle
conclusioni della circolare 104/95 del 31 maggio 1995, di
pneumatici invernali (contraddistinti dalle marcature
aggiuntive M+S, MS, M-S ovvero M&S), nel periodo com-
preso tra il 15 ottobre e il 15 maggio, anche con indice di
velocità Q, fatto salvo quanto stabilito dalla direttiva del
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal punto 6
della circolare 104/95.
Si precisa inf‌ine che l’uso degli pneumatici invernali
consentiti e cioè quelli con i parametri riportati sulla
carta di circolazione ivi compreso l’indice di velocità non
ha restrizioni di carattere temporale e che pertanto essi
possono essere usati durante tutti i mesi dell’anno solare.
VII
Circ. (Min. trasp.) 21 gennaio 2014, n. 1221/8.7.6. Pro-
roga dei termini per adeguamento del parco veicolare
delle autoscuole. Errata corrige .
Si rettif‌ica il testo della circolare prot. 828/8.7.6 del 15
gennaio 2014 che, nell’indicare il regime di proroga al par-
co veicolare delle autoscuole, introdotto dal decreto legi-
slativo 30 dicembre 2013, n. 150, ha erroneamente fatto
riferimento anche alle prescrizioni relative al carico dei
veicoli di cui all’allegato II, paragrafo I, lettera B, punto
5.2, ultimo capoverso, del decreto legislativo 18 aprile
2011, n. 59 e successive modif‌icazioni e integrazioni.
Si riporta di seguito il testo corretto, che sostituisce in
toto la citata circolare prot. 828/8.7.6 del 15 gennaio 2014.
Il decreto legislativo 30 dicembre 2013, n. 150 (pub-
blicato sulla Gazzetta uff‌iciale G.U. n. 304 del 30 dicembre
2013), all’art. 4 ha prorogato al 31 dicembre 2014 taluni
termini di scadenza in materia di infrastrutture e tra-
sporti.
Tra questi, quelli relativi all’art 28, comma 1, del de-
creto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, limitatamente all’ar-
ticolo 10, comma 1, dello stesso decreto, con riferimento
all’articolo 3, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i), n)
ed o), riguardanti l’adeguamento del parco veicolare delle
autoscuole.
Di conseguenza, le disposizioni vigenti f‌ino al 31 dicem-
bre 2013, in materia di parco veicolare delle autoscuole,
dovranno considerarsi prorogate f‌ino alla data sopra indi-
cata del 31 dicembre 2014.

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