Circ. (Min. trasp.) 5 marzo 2014, Prot. n. 5175/23.18.08

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2014
CIRCOLARI
Sentite le competenti Federazioni, l’Ente competente può
rilasciare l’autorizzazione all’effettuazione della competizione,
subordinandola al rispetto delle norme tecnico-sportive e di
sicurezza vigenti (ad esempio, quelle emanate dalle suddette
Federazioni), di altre specif‌iche prescrizioni tecniche ed all’esito
favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature
relative, quando sia dovuto o ritenuto necessario.
A tale proposito giova precisare che, a norma dell’art. 9,
comma 4 del nuovo codice della strada, il collaudo del percorso
di gara è obbligatorio nel caso di gare di velocità e nel caso di
gare di regolarità per i tratti di strada sui quali siano ammesse
velocità medie superiori a 50 Km/h od 80 Km/h, se, rispettiva-
mente, aperti o chiusi al traff‌ico.
In tal modo è risolto il problema riguardante la corretta inter-
pretazione del termine “velocità media” nel caso delle gare di re-
golarità in cui in una unica sezione di gara siano comprese tratti
di regolarità e prove speciali a velocità libera su tratti chiusi al
traff‌ico.
Negli altri casi il collaudo può essere omesso.
Il collaudo del percorso, sia nei casi in cui è prescritto, che
nei casi in cui rientra nella discrezionalità dell’Ente competente,
è effettuato da un tecnico di quest’ultimo ovvero richiesto all’En-
te proprietario della strada se la strada interessata non è di pro-
prietà dell’Ente competente al rilascio.
Ai sensi del citato art. 9, comma 4 del nuovo codice della stra-
da, al collaudo del percorso di gara assistono i rappresentanti
dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ interno,
unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e
degli organizzatori.
Per quanto attiene alla rappresentanza delle varie ammini-
strazioni citate, l’Ente competente ovvero il proprietario della
strada comunica la data del collaudo e richiede al più vicino
uff‌icio periferico di tali amministrazioni di designare il proprio
rappresentante.
Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle
istanze è essenziale per poter svolgere tutte le incombenze con-
nesse al conseguimento delle autorizzazioni.
Al termine di ogni gara l’Ente competente deve tempestiva-
mente comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici - Direzione Generale per la sicurezza
stradale - le risultanze della competizione, precisando le even-
tuali inadempienze rispetto all’autorizzazione e il verif‌icarsi di
inconvenienti o incidenti.
In assenza di comunicazione entro la f‌ine dell’anno, si riterrà
tacitamente che la competizione sia stata effettuata regolar-
mente senza alcun rilievo, anche ai f‌ini della predisposizione del
calendario per l’anno successivo.
3. NULLA-OSTA DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTU-
RE E DEI TRASPORTI
Sono state prese in esame e def‌inite le proposte presentate
dagli organizzatori per il tramite della C.S.A.I. (Commissione
Sportiva Automobilistica Italiana) e della F.M.I. (Federazione
Motociclistica Italiana) per la redazione del programma delle
gare automobilistiche e motociclistiche da svolgere nell’anno
2014. Le proposte, come riportate nell’allegato A, sono relative
a gare già svolte nell’anno precedente, e per le quali la Direzio-
ne Generale per la sicurezza stradale ha concesso il nulla-osta
avendo verif‌icato l’insussistenza di gravi limitazioni al servizio di
trasporto pubblico, nonché al traff‌ico ordinario per effetto dello
svolgersi delle gare stesse.
Per le gare fuori calendario si dovrà procedere a specif‌ica
istruttoria per il rilascio del nulla-osta per ogni singola gara
(allegato B).
Il programma dettagliato nell’allegato A è valido per le gare
nella conf‌igurazione riportata nello stesso. Non è consentito in-
tegrare o svolgere in più date una manifestazione già iscritta nel
programma, ovvero operare frazionamenti delle stesse. Eventua-
li frazionamenti potranno essere presi in considerazione come
gare non previste nel programma annuale.
(Si omettono gli allegati)
II
Circ. (Min. trasp.) 5 marzo 2014, Prot. n. 5175/23.18.08. Conver-
sioni patenti di guida moldave. Rappresentanze diplomatiche
della Repubblica di Moldova.
L’Ambasciata della Repubblica di Moldova, su richiesta della
scrivente Direzione, ha comunicato la nuova situazione riguar-
dante le Rappresentanze diplomatiche moldave presenti nel
nord Italia.
Pertanto, in aggiornamento al contenuto della Circolare prot.
n. 29701/23.18.08 del 2 novembre 2012, si fa presente quanto
segue al f‌ine di agevolare lo svolgimento delle procedure di
conversione delle patenti di guida moldave, presso codesti Uff‌ici
della Motorizzazione.
Il Consolato Generale della Repubblica di Moldova a Milano,
dal 14 febbraio 2014, ha avviato la sua attività in sostituzione di
quello con sede a Bologna (non più operativo).
L’indirizzo e i recapiti del nuovo Consolato sono:
Via Vincenzo Gioberti 8
20123 Milano
Telefono 02 36745700 fax 02 36745709
e-mail milano@mfa.md
Inoltre si indicano le regioni italiane che, al momento, rien-
trano nella competenza del predetto Consolato di Milano:
Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Toscana, Emilia
Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.
È stato anche preannunciato che le ultime tre regioni su-
indicate (Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige)
rientreranno prossimamente nelle competenze di un Consolato
che verrà istituito nella città di Padova. La predetta Ambasciata
ha assicurato che comunicherà opportunamente a questa Sede
l’inizio dell’attività del Consolato di Padova, al f‌ine di permettere
la diffusione della notizia a tutti gli Uff‌ici della Motorizzazione.
Restano invariate le competenze territoriali dell’Ambasciata
della Repubblica di Moldova con sede in Roma.
La presente Circolare è diramata esclusivamente tramite po-
sta elettronica.

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