Circ. (Min. trasp.) 11 marzo 2013, Prot. n. R.U. 6268

Pagine577-578
577
Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2013
Circolari
I
Circ. (Min trasp.) 31 gennaio 2013, Prot. n. 2880/DIV3/B.
Applicazione del D.M. 6 giugno 2012, pubblicato sulla
G.U. n. 254 del 30/10/2012, concernente il rapporto di
traino delle macchine operatrici (MO) .
Come è noto con la pubblicazione sulla Gazzetta Uff‌i-
ciale - Serie generale - n. 254 del 30 ottobre 2012 del D.M. 6
giugno 2012, è stato def‌inito il nuovo rapporto di traino tra
macchine operatrici, quale rapporto fra la massa massima
a pieno carico della macchina operatrice trainata e la
massa a vuoto della macchina operatrice semovente. Con
tale provvedimento il rapporto di traino delle macchine
operatrici, già f‌issato nel valore massimo di 1:1 dal D.M.
14 giugno 1985 (punto 1.11 dell’Allegato tecnico), è stato
praticamente allineato a quello già stabilito nel nuovo
codice della strada per le macchine agricole.
Inoltre con il medesimo decreto citato in oggetto, è sta-
ta prevista la possibilità di allestire macchine operatrici
semoventi con organi di traino rispondenti alle norme per
autoveicoli, possibilità questa che era stata accordata in
passato caso per caso, con deroghe specif‌iche in quanto
la norma di carattere generale (il D.M. 14 giugno 1985)
prevedeva, per le MO semoventi, unicamente l’allesti-
mento con organi di traino di cui alla norma CUNA NC
338-02 (trattori agricoli), a differenza delle MO trainate
che potevano essere allestite anche con occhione di traino
destinato all’accoppiamento con autoveicoli.
Ciò premesso, l’attribuzione della massa rimorchiabile,
che deve essere richiesta dal costruttore, segue le proce-
dure previste:
- dalla circolare ministeriale prot. n. 576/M3/B2 del
4 aprile 2001, ed in particolare il paragrafo 1.2 relativo
“all’uso del trattore agricolo (nella fattispecie MO) per
motivi inerenti alle masse rimorchiabili”, qualora la MO
derivi o sia riconducibile, per tipologia costruttiva, ad un
trattore agricolo e sia equipaggiata con organi di traino
rispondenti alla tabella CUNA NC 338-02;dall’Appendice
III all’art. 219 del Regolamento di esecuzione del Codice
della Strada (per quanto applicabile e prescindendo dai
rapporti di traino ivi indicati), qualora la MO derivi o sia
riconducibile, per tipologia costruttiva, ad un autoveicolo
e sia equipaggiata con organi di traino rispondenti alla ta-
bella CUNA NC 138-40 o CUNA NC 138-55 oppure a norme
comunitarie per autoveicoli (direttiva 94/20/CE). Nel caso
venga avanzata richiesta di attribuzione (o incremento)
della massa rimorchiabile per MO già in circolazione in
conformità al nuovo D.M., si ritiene che la procedura da
seguire sia la seguente:
- richiesta di collaudo in EU, avanzata dal proprietario
del veicolo con allegata la fotocopia della carta di circola-
zione, il nulla-osta del costruttore (specif‌icatamente riferi-
to alle modalità di applicazione degli organi di traino), una
relazione tecnico-descrittiva delle modif‌iche da apportare
al veicolo; - il CPA che riceve la richiesta verif‌ica priorita-
riamente che il veicolo non abbia un’anzianità superiore ai
10 anni (in caso contrario l’istanza deve essere respinta) e
procede con le verif‌iche e prove indicate in precedenza con
riferimento al tipo di organo di traino applicato.Si ritiene
opportuno sottolineare che i rapporti di traino indicati nel-
la nuova norma sono valori massimi, nel senso che, entro
il limite massimo, possono essere attribuiti valori inferiori
del rapporto di traino (e di conseguenza della massa rimor-
chiabile) sia in conformità ad una richiesta dell’istante, sia
in conseguenza dei risultati delle prove (ad esempio per la
tenuta del freno di stazionamento).
Per quanto riguarda la massa a vuoto del veicolo tra-
ente, così come def‌inita nell’art. 1 del D.M. 6 giugno 2012,
si ritiene che per MO aventi masse a vuoto differenti in
relazione alle diverse tipologie di attrezzature, la massa
a vuoto da prendere in considerazione è quella minore, in
analogia anche a quanto indicato al comma 3 dell’art. 276
del Regolamento di esecuzione.
Si richiamano, per memoria, le circolari ministeriali
relative al limite dei 10 anni per le trasformazioni delle
MO (prot. 3710/MOT2/B del 15 ottobre 2004 e prot. 1005/
MOT2/B del 25 marzo 2004) e quella relativa alle verif‌iche
del freno di stazionamento delle MO. (prot. n. 881/4801
del 29 aprile 1998).
II
Circ. (Min. trasp.) 11 marzo 2013, Prot. n. R.U. 6268.
Circolare prot. 26638 del 21 settembre 2011. Adegua-
mento dei banchi prova freni a rulli per veicoli di massa
complessiva ≥ 3.5 t in uso ed approvati nel tipo ai sensi
della Circolare prot. 7690/699 del 16 dicembre 1999 e
s.m.i. Tempi di applicazione.
Si fa riferimento alla circolare prot. 26638 del 21 set-
tembre 2011, con la quale sono stati f‌issati i parametri tec-
nici per l’adeguamento dei banchi prova freni a rulli per
veicoli di massa complessiva ≥ 3.5 t in uso ed approvati nel
tipo ai sensi della Circolare prot. 7690/699 del 16 dicem-
bre 1999 e s.m.i; si fa altresì riferimento alla successiva
circolare, prot. 26120 del 26 settembre 2012, con la quale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT