Circ. (Min. trasp.) 20 novembre 2013, Prot. n. 28574

Pagine168-168
168
circ
2/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
CIRCOLARI
prova di tipo I per veicoli ricaricabili esternamente (HEV OVC)
e veicoli non ricaricabili esternamente (HEV NOVC) con e senza
commutatore.
L’estensione di omologazione del sistema a gas sarà valida per
l’intera famiglia di veicoli ibridi analoga a quella per la quale il
sistema era già stato omologato per i veicoli funzionanti a doppia
alimentazione (benzina/LPG, ovvero benzina/CNG).
Gli adempimenti suddetti, inerenti alle prove di omologazio-
ne, saranno di competenza dei C.P.A. e del Servizio Tecnico della
DIV. 3 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Adempimenti degli Uff‌ici Provinciali della Motorizzazione
Civile.
Le procedure di collaudo presso gli UMC della Motorizza-
zione per veicoli ibridi per l’installazione dei sistemi LPG/CNG
rimangono invariate rispetto a quelle già stabilite per i veicoli a
benzina con le circolari 12816/23.36.14 del 9/2/2009 e successive
modif‌iche e integrazioni.
(Si omettono gli Allegati)
III
Circ. (Min. trasp.) 11 novembre 2013, Prot. n. 27656/DIV3/E.
Questionari per il conseguimento del certif‌icato di formazio-
ne professionale ADR 2013 per i conducenti di veicoli che
trasportano merci pericolose su strada.
Si comunica che nelle schede quiz per il conseguimento del
certif‌icato di formazione professionale CFP aggiornato all’ADR
2013, in distribuzione agli uff‌ici in indirizzo, sono stati riscon-
trati errori di stampa.
Pertanto f‌ino a quando non verranno ristampate le schede
quiz in forma corretta, si dispone che, in sede di valutazione di
esame, non venga presa in considerazione la seguente domanda:
- tabulato 3b, domanda n. 3212.
IV
Circ. (Min. trasp.) 20 novembre 2013, Prot. n. 28513/DIV3/C.
Sistemi speciali di adattamento a gas di petrolio liquefatto
(LPG) ed a gas naturale compresso (CNG), per autoveicoli
rispondenti ai regolamenti UE n. 715/2007 (euro 5-6) e n.
692/2008 (euro 5-6) e successive modif‌iche e integrazioni.
Rispondenza ai nuovi Regolamenti UE: 143/2013 - 171/2013 e
successivamente sostituito dal 195/2013.
I Regolamenti entrati recentemente in vigore, di cui all’og-
getto, (emissioni dei gas di scarico dei veicoli a motore) non han-
no modif‌icato i limiti di emissione (Euro 5-6-A-B-C), pertanto si
conferma la validità delle omologazioni nazionali dei sistemi di
adattamento a gas di petrolio liquefatto (LPG) ed a gas naturale
compresso (CNG), per autoveicoli rispondenti ai regolamenti
Ce n. 715/2007 e n. 692/2008 (euro 5 ed euro 6), rilasciate ai
sensi delle circolari n. 12816/23.36.14 in data 9 febbraio 2009 e
n. 98296/23.36.14 del 10 dicembre 2010, e successive modif‌iche
e integrazioni, anche nel caso in cui sulla carta di circolazione
del veicolo compaiono le diciture dei seguenti Regolamenti UE:
143/2013, 171/2013 e successivamente sostituito dal 195/2013.
V
Circ. (Min. trasp.) 20 novembre 2013, Prot. n. 28574. Luci di
marcia diurna (DRL). Installazione sugli autoveicoli in cir-
colazione.
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Uff‌iciale del 19 novembre
u.s., n. 271, il decreto dirigenziale concernente le procedure per
l’installazione sui veicoli in circolazione dei kit di luci di marcia
diurna (DRL).
Rimandando ai contenuti del decreto per i relativi dettagli,
si specif‌ica che tali dispositivi sono costituiti da kit omologati in
conformità al regolamento UNECE 87 e sono destinati ad equi-
paggiare gli autoveicoli in circolazione.
Sono previste, sostanzialmente, due diverse procedure per
l’installazione di tali kit e solo una di essa comporta l’aggiorna-
mento della carta di circolazione a norma dell’art. 78 del C.d.S.,
secondo quanto di seguito specif‌icato.
1) Installazione di DRL raggruppate, combinate o recipro-
camente incorporate ad altri dispositivi di illuminazione o di
segnalazione luminosa.È il caso di una mera sostituzione di di-
spositivi originari, già presenti sul veicolo, con altri omologati, di
analoga forma e dimensioni, nei quali sono integrate le DRL, non
presenti in origine. In tali casi e, solo in tali casi, non è previsto
l’aggiornamento della carta di circolazione; la corretta instal-
lazione è attestata dalla dichiarazione di installazione a regola
d’arte, riportata in fac-simile in allegato IV al DD in argomento.
2) Installazione di DRL indipendenti.L’installazione di DRL
indipendenti comporta l’aggiornamento della carta di circolazio-
ne a seguito di vista e prova, la cui f‌inalità principale è quella
di verif‌icarne il corretto posizionamento e le altre prescrizioni
indicate in allegato II del DD.
L’aggiornamento della carta di circolazione è effettuato at-
traverso l’emissione di etichetta riportante la dicitura “Installate
luci di marcia diurna conformi al regolamento 87 unece”. Nelle
more di adeguamento delle procedure informatiche per la predi-
sposizione di una specif‌ica etichetta con un proprio codice evento,
gli UMC utilizzeranno la mappa STD2, con codice causale 46, per
emettere il tagliando di “Integrazioni righe descrittive di imma-
tricolazione”, nella quale dovrà essere inserita la suddetta frase.
Sarà cura del CED informare gli Uff‌ici dell’avvenuto adegua-
mento delle procedure informatiche.
VI
Circ. (Min. trasp.) 12 dicembre 2013, Prot. n. 30488. Esami
di guida svolti con veicoli a due ruote privi di indicatori di
direzione.
Alcuni Uff‌ici Motorizzazione civile hanno chiesto alla scri-
vente Direzione se sia ammissibile sostenere l’esame di idoneità
per il conseguimento della patente di guida della categoria AM
o delle categorie A1, A2, A su ciclomotori o motocicli privi di
indicatori di direzione.
Com’è noto l’articolo 154, comma 2, del Codice della strada,
espressamente stabilisce che, qualora il veicolo sia privo degli
appositi indicatori luminosi di direzione “il conducente deve ef-
fettuare le segnalazioni a mano, alzando verticalmente il braccio
qualora intenda fermarsi e sporgendo, lateralmente, il braccio
destro o quello sinistro, qualora intenda voltare”.
Il disposto normativo, pertanto, nel prevedere la possibilità
che veicoli privi dei previsti indicatori di direzione possano rego-
larmente circolare, disciplina il comportamento che, nell’ipotesi
di specie, il conducente deve osservare in caso di cambiamento
di direzione o di corsia o di altre manovre indicate nel primo
comma del citato articolo 154 del Cds.
Ciò premesso, qualora si accedesse ad una interpretazione
intesa a consentire l’effettuazione di esami per il conseguimento
della patente di guida della categoria AM o delle categorie A1,
A2, A su ciclomotori o motocicli privi di indicatori di direzione,
allora dovrebbe concludersi che tale possibilità sussiste in sede
di esame, anche per veicoli privi degli indicatori di direzione di
qualunque categoria: per un verso, infatti, il citato l’articolo 154,

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT