Circ. (Min. trasp.) 2 maggio 2013, n. 10470

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2013
CIRCOLARI
successive ulteriori disposizioni in merito, tenendo ovviamen-
te conto, nella fase istruttoria relativa al contenuto della po-
lizza p rodotta dalle imprese, d ella specif‌ici tà dello s trumento
assicurativo utilizzato.
Si evidenzia, inf‌ine, la necessità che le attestazioni di vigenza
di polizza professionale rechino l’impegno, da parte dei soggetti
che le rilasciano, di comunicare in forma scritta all’autorità com-
petente ogni fatto che determini la modif‌ica di quanto attestato.
IV
Circ. (Min. trasp.) 2 maggio 2013, n. 10470. Regolamento UE n.
1230/2012 - Masse e dimensioni dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi - Chiarimenti.
Il regolamento UE 1230/2012 del 12 dicembre 2012, concer-
nente le masse e le dimensioni dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi, attua il regolamento CE 661/2009, che stabilisce i re-
quisiti per la sicurezza generale dei veicoli a motore, e modif‌ica
Il suddetto regolamento UE 1230/2012, si applica ai veicoli
incompleti, completi e completati appartenenti alle categorie
internazionali M, N, O ed è entrato in vigore il 10 gennaio 2013
(è applicabile dal 1 novembre 2012).
In sintesi tale regolamento UE 1230/2012 contempla sia le
prescrizioni concernenti le masse e le dimensioni dei veicoli e
dei loro rimorchi, sia le prescrizioni concernenti l’aggiornamento
dell’omologazione europea ai sensi della direttiva 2007/46/CE.
Lo scopo del regolamento è quello di razionalizzare ed inte-
grare in una unica normativa la materia, nonché quello di ade-
guare alcune prescrizioni all’evoluzione tecnica dei veicoli.
Al f‌ine di avere un quadro coordinato dell’argomento, è op-
portuno richiamare la vigente direttiva 96/53/CE del Consiglio,
del 25 luglio 1996 e successive, che stabilisce, in congruenza
con il citato regolamento, le dimensioni massime autorizzate nel
traff‌ico nazionale e internazionale e le masse massime autoriz-
zate nel traff‌ico internazionale.
Nell’ambito delle masse massime autorizzate alla circolazio-
ne, la norma mantiene, in armonia con la citata direttiva, la facol-
tà di ciascun Stato membro di continuare ad applicare la propria
legislazione nazionale al traff‌ico nazionale che, ovviamente, nel
caso italiano è disciplinato dall’art. 62 del Codice della Strada.
Premesso quanto sopra nel contesto della normativa con-
cernente l’omologazione dei veicoli (direttiva 2007/46/CE) e la
loro sicurezza generale (regolamento CE 661/2009), si ritiene
opportuno riportare, di seguito, alcune prescrizioni modif‌icative
(signif‌icative a titolo di esempio), introdotte dal regolamento UE
in argomento:
- valore della massa del passeggero pari a 75 kg (catg. M1 e
N1) ai f‌ini del calcolo della distribuzione della massa;- massa
max tecnicamente ammissibile (catg. M1 e N1) sul punto di
aggancio non inferiore al 4% della massa max rimorchiabile
ammissibile o a 25 kg;
- elenco dei dispositivi e delle apparecchiature, diversif‌icato
per categoria del veicolo, che non devono essere prese in consi-
derazione per la determinazione delle dimensioni più esterne;-
tolleranza del 3% tra le dimensioni dichiarate dal costruttore e
quelle effettive, nel rispetto dei limiti max ammessi;
- tolleranza ± 3% tra la massa in ordine di marcia e il valore
nominale, la tolleranza è pari al ± 5% per i veicoli speciali e per i
controlli di conformità della produzione;
- per le caravan il requisito relativo alla massa utile minima;
- la verif‌ica della massa sull’asse sterzante differente per le
varie categorie;
- la verif‌ica del raggio di curvatura posteriore.Considerata
l’importanza della norma, che ha impatto sia, sui Centri prova
autoveicoli, in merito all’accertamento dei requisiti di idoneità
alla circolazione ed omologazioni e nonché, sugli Uff‌ici della
motorizzazione civile, per quanto riguarda l’accertamento dei
requisiti di idoneità alla circolazione (unico esemplare), si ritie-
ne opportuno fornire anche alcune indicazioni sui criteri e sulle
modalità di applicazione della stessa norma, al f‌ine di rendere
chiaro ed uniforme il comportamento degli stessi uff‌ici.
Per quanto riguarda l’omologazione di un nuovo tipo di veico-
lo, la normativa da applicare in materia di masse e dimensioni è
il regolamento UE n. 1230/2012 sia per la redazione di verbali che
per il rilascio di tutti i provvedimenti di omologazione.
Per l’estensione di un’omologazione, relativa ad un tipo di vei-
colo già omologato in base alla precedente normativa, viceversa,
è possibile continuare ad estendere l’omologazione in conformità
alla previgente disciplina (92/21/CEE, 97/27/CE).
Riveste attenzione particolare il cas o di veicoli per i quali
si richiede l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circo-
lazione e omologazione limitata di piccola serie, ai sensi del
D.M. 277/2 001, per esempio un allestimento di carrozzeria (II
fase) su autotelaio già omologato, con la di rettiva 97/2 7/CE,
per quan to riguarda masse e dimensioni. In tale condizione è
possibile ritenere applicabile la precitata direttiva 97/27/CE,
anche per l’omologazione del veicolo completato, in tale modo
l’omologazione del veicolo complet ato, così rilascia ta, segue la
vita del veicolo base.
Al riguardo si fa presente che non si ritiene ammissibile accor-
dare richieste di applicazione parziale delle prescrizioni previste
nelle normative e pertanto ricorre, una volta stabilita la prassi da
seguire, l’obbligo dell’integrale rispondenza alla norma.
La fase transitoria andrà ad esaurirsi con l’entrata in vigore
a regime di tutte le omologazioni dei nuovi tipi di veicoli che
verranno emesse nel rispetto del nuovo citato regolamento.
V
Circ. (Min. trasp.) 8 maggio 2013, Prot. n. 11490. Art. 126 bis
c.s. - Accesso ai corsi di recupero punti.
Come è noto, l’art. 6, comma 1 del D.M. 29 luglio 2003 recante
“Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di
guida” (G.U. 6 agosto 2003 n. 181) come modif‌icato dal D.M.
30 marzo 2006 (G.U. 3 maggio 2006, n. 101) prevede che “non
è possibile iscriversi ad un corso se non si è prima ricevuta la
comunicazione, da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri,
di decurtazione del punteggio”.
Sulla mancata ricezione della detta comunicazione e le con-
seguenze in termini di impossibilità di iscriversi ai corsi di recu-
pero si è sviluppato un notevole contenzioso che ha portato ad un
orientamento della giurisprudenza amministrativa (v. per tutte
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 6189/2012 del 4 dicembre
2012) che introduce una interpretazione “adeguatrice” della so-
praddetta disposizione regolamentare nel senso che deve essere
consentito l’accesso ai corsi di recupero anche a coloro che, pur
in assenza della detta comunicazione, comprovino l’avvenuta co-
noscenza della decurtazione già operata dagli Organi accertatori
nei loro riguardi tramite il report del Portale dell’automobilista
o il numero verde.
Tanto premesso, ritenuto che appare opportuno conformarsi
al predetto orientamento giurisprudenziale allo scopo di conte-
nere quanto più possibile il contenzioso garantendo in ogni caso
la sicurezza della circolazione,
SI DISPONE QUANTO SEGUEAd integrazione di quanto
stabilito dal comma 1 del predetto articolo 6 e nelle more del-
l’emanazione del nuovo D.M. che recepisca le modif‌iche intro-
dotte all’art. 126 bis dalla legge 120/2010, l’iscrizione ad uno dei
predetti corsi di recupero punti sarà consentita anche a mezzo
dell’esibizione di una delle due seguenti documentazioni:A)
STAMPA DEL SALDO DEI PUNTI PRESENTI SULLA PATENTE
DI GUIDA, ACQUISITO ATTRAVERSO L’ACCESSO AL SITO “IL

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