Circ. (Min. trasp.) 10 ottobre 2013, Prot. n. 24968
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Arch. giur. circ. e sin. strad. 01/09 1075
circ
- che, in base alle disposizioni all’epoca vigenti, era idoneo
a conseguire una patente di categoria C, CE, D o DE; e- che, dal
19 gennaio 2013 sarebbe stato utile a sostenere anche la relati-
va prova pratica di guida, in deroga ai limiti anagrafici, previo
conseguimento della CQC.Al contrario, non sembra opportuno
che i più ampi termini richiesti per la predisposizione del più
volte citato DM di cui all’articolo 19, comma 5-bis, del decreto
legislativo n. 286 del 2005, determini disagio, o pregiudizio di
legittime aspettative, in capo ai predetti conducenti.
Disposizioni
Alla luce di tali considerazioni - a decorrere dalla data
di applicazione dell’emanando DM, recante disposizioni
attuative delle modifiche apportate al decreto legislativo n.
286 del 2005, in materia, tra l’altro, di corsi di qualificazio-
ne iniziale e formazione periodica - si dispone quanto rias-
sunto, per migliore comprensione, nella seguente tabella:
Quando
a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni
dell’emanando DM, recante disposizioni attuative delle modi-
fiche apportate al decreto legislativo n. 286 del 2005, in mate-
ria, tra l’altro, di corsi di qualificazione iniziale e formazione
periodica (data che sarà resa nota con apposito file avvisi)
Chi - requisiti soggettivi:
1- i soggetti che - avendo, entro la data del 18 gennaio
2013, sostenuto con esito positivo, un esame di teoria per il
conseguimento di una patente di categoria C, CE, D o DE -
dopo la predetta data hanno potuto conseguire, per le ragio-
ni su esposte, una patente di categoria C1, C1E, D1 o D1E
2 - ed intendano - previo conseguimento di una CQC
con le modalità che saranno disciplinate dal predetto de-
creto - conseguire altresì una patente di categoria C, CE, D
o DE, eventualmente anche in deroga rispetto ai requisiti
anagrafici di cui all’articolo 115 CdS
Cosa
sono ammessi direttamente alla prova di verifica delle
capacità e dei comportamenti a tal fine utile, senza ripeti-
zione della prova teorica
Come
a mezzo delle apposite funzioni predisposte dal sistema
informatico predisposto dal CED di questa Direzione Ge-
nerale, l’UMC adito potrà contrassegnare la voce “obbligo
di teoria” con la “S” di SI, o con la “N” di NO, a seconda dei
casiLe medesime disposizioni si applicano anche in favore
di coloro che, ricorrendo il requisito soggettivo sub punto
1, hanno medio tempore conseguito una CQC sulla base
della patente di categoria C1, C1E, D1 o D1E conseguita a
far data dal 19 gennaio 2013.
Ulteriori disposizioni di dettaglio saranno impartite
quando sarà in pubblicazione il più volte citato decreto
ministeriale.
V
Circ. (Min. trasp.) 10 ottobre 2013, Prot. n. 24968. Rila-
scio del certificato di abilitazione professionale di tipo
KA o KB a conducente in possesso di qualificazione
CQC per il trasporto di persone.
Il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici 17 aprile
2013, recante “Disposizioni in materia di rilascio del
documento comprovante la qualificazione per l’esercizio
dell’attività professionale di autotrasporto di persone e
cose, denominata qualificazione CQC”, ha previsto, all’art.
1, comma 4, che “la qualificazione CQC per il trasporto di
persone ricomprende in sé il certificato di abilitazione
professionale di tipo KB e quello di tipo KA, limitatamente
alle categorie di motocicli alla cui guida abilita la patente
posseduta”.
Alla luce di questa disposizione, il titolare di qualifica-
zione CQC per il trasporto persone, che intende richiedere
anche il rilascio del certificato di abilitazione profes-
sionale di tipo KB (o laddove l’utente ne abbia interesse,
anche solo di tipo KA) presenta specifica istanza, redatta
sul modello TT746C, cui siano allegate:
- l’attestazione di versamento, su conto corrente n.
9001, della tariffa di cui al punto 2, della tabella 3, della
- l’attestazione di versamento, su conto corrente n.
4028, delle tariffe di cui ai punti 3 e 4 del decreto del
Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento
dell’imposta di bollo relativa all’istanza e dell’imposta
di bollo relativa al rilascio del certificato di abilitazione
professionale);
- fotocopia della patente di guida;- eventuale fotocopia
della carta di qualificazione del conducente, se formato
card;
- eventuale permesso di soggiorno, nel caso in cui
l’istanza sia stata presentata da un cittadino extracomu-
nitario.
Conformemente a quanto previsto d alla circo lare n.
143 del 29 dice mbre 1997 , il certificato di abilitazione
professionale rilasciato sulla base della suddetta pro-
cedura h a durata di validità di cinque anni e si i ntende
automaticamente rinnovato con il rinnovo della patente
di guida.
Le disposizioni della presente circolare si applicano a
tutti i conducenti titolari di qualificazione CQC per il tra-
sporto di persone, restando indifferente modalità e tempo
della qualificazione, nonché la data di richiesta di rilascio
del CAP di tipo KB.
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