Circ. (Min. int.) 7 ottobre 2013, n. 300/A/7554/13/101/20/21/1

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2014
Circolari
I
Circ. (Min. int.) 7 ottobre 2013, n. 300/A/7554/13/101/20/21/1.
Quesito relativo all’ambito di applicazione dell’articolo 202
del C.d.S. come modif‌icato dal D.L. 69/2013 convertito da L.
98/2013.
Si fa riferimento al quesito di cui all’oggetto, qui pervenuto
con nota Prot. n. 131137 del 30 agosto 2013, relativo all’applica-
zione delle disposizioni del D.L. 69/2013 relative alla facoltà di
pagamento in misura ridotta con lo sconto del 30% agli atti di
accertamento redatti dagli organi di polizia stradale in occasio-
ne di violazioni commesse da un trasgressore non identif‌icato al
momento dell’accertamento stesso.
In proposito si annota preliminarmente che la prassi ammi-
nistrativa del cosiddetto preavviso di accertamento che, come
evidenziato anche da Codesto Comando, non è disciplinata
espressamente dal Codice della Strada, è stata regolamentata da
ciascun Uff‌icio o Corpo di Polizia in modo autonomo e funzionale
alle esigenze di tutela degli utenti che ne sono destinatari che,
provvedendo al pagamento in modo bonario entro i termini ri-
chiesti, possono evitare l’ulteriore addebito a loro carico dei costi
di notif‌icazione del verbale di contestazione.
La disciplina di tale autonomia nella determinazione delle
procedure operative e di gestione di tali atti di accertamento,
prodromici all’attività di contestazione e notif‌icazione, esula
dalle competenze istituzionali di questa Direzione che, ai sensi
dell’art. 12 c.d.s. ha il compito di coordinare l’attività degli organi
di Polizia Stradale con riferimento all’applicazione delle norme
del Codice della Strada e deve essere rimessa soltanto al pru-
dente apprezzamento degli Uff‌ici o Comandi di Polizia. Per tale
ragione, nell’ambito delle direttive e delle note di coordinamento
emanate da questa Direzione immediatamente dopo l’entrata in
vigore delle disposizioni richiamate, non si è inteso fornire indi-
cazioni su tali prassi amministrative locali.
Atteso quanto esposto, nel prendere atto delle ragioni tec-
nico-giuridiche delle scelte operate da Codesto Comando circa
l’applicazione della nuova norma soprarichiamata, in quanto
espressioni dell’autonomia organizzativa sopraindicata, che que-
sta Direzione non intende assolutamente considerare nel merito,
si manifesta l’esigenza di valutare la possibilità di concedere
comunque al trasgressore che è destinatario del preavviso la fa-
coltà di pagare in misura ridotta con l’applicazione dello sconto
del 30% di cui all’art. 202, comma 2 del c.d.s.
Infatti, al di là delle comprensibili scelte giuridiche di esclu-
dere l’applicazione di tale norma al preavviso di accertamento,
certamente aderenti all’autonomia sopraindicata, anche in ra-
gione dell’assenza di un preciso dettato normativo in materia, si
rappresenta che esigenze di semplif‌icazione del procedimento e
di equità sostanziale portano a valutare l’opportunità di accor-
dare ugualmente il benef‌icio anche durante il tempo in cui il
trasgressore può pagare in modo bonario, dopo la redazione del
preavviso di accertamento e prima dell’invio del verbale.
Del resto, da un sommario e non esaustivo esame dell’evo-
luzione della prassi amministrativa sopraindicata nel primo pe-
riodo di applicazione delle norme richiamate, si è avuto modo di
rilevare che molte Amministrazioni Locali, pur nel silenzio della
norma, hanno preferito applicare il predetto benef‌icio anche al
preavviso. Tale scelta appare probabilmente più coerente con lo
spirito della nuova disposizione che, certamente, consente di
accedere al benef‌icio dopo la notif‌icazione del verbale di conte-
stazione ed allo scopo di agevolare l’attività di immediata riscos-
sione delle sanzioni amministrative, scopo che appare ugual-
mente evidente anche nella fase antecedente alla notif‌icazione
del verbale stesso.
II
Circ. (Min. trasp.) 5 novembre 2013, Prot. n. 27253-DIV3-C.
Omologazione ed installazione di sistemi di adattamento
LPG/CNG per veicoli ibridi già in circolazione.
Risultano sempre più numerose le richieste di trasformazione
dell’alimentazione di veicoli ibridi ad alimentazione GPL/CNG.
Come noto i veicoli ibridi in circolazione sono dotati di pro-
pulsione meccanica ricavata da un carburante di consumo e da
un dispositivo per l’immagazzinamento dell’energia elettrica.
In previsione di istanze da parte dell’utenza tese ad ottenere
l’autorizzazione alla circolazione di veicoli ibridi con l’installa-
zione di impianto a gas LPG/CNG si rende necessario chiarire la
procedura da seguire per la loro omologazione.
Per i veicoli in circolazione alimentati a benzina esistono allo
stato attuale sistemi a gas già omologati che possono essere in-
stallati secondo le procedure previste dal Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti attualmente in vigore.
Al f‌ine pertanto di poter estendere l’omologazione per l’in-
stallazione dei sistemi già omologati per veicoli a benzina ai
veicoli ibridi, i veicoli dovranno essere sottoposti alle verif‌iche
di seguito riportate, al f‌ine di stabilire la rispondenza del veicolo
ibrido trasformato a LPG o CNG alle direttive/regolamenti CE,
riguardanti le emissioni, attualmente in vigore anche dopo la tra-
sformazione.
Adempimenti dei Centri Prova Autoveicoli e del Servizio
Tecnico della DIV 3.
Il veicolo ibrido, trasformato con l’alimentazione LPG/CNG,
dovrà essere sottoposto alla prova di tipo I, per la verif‌ica della
rispondenza ai limiti antinquinamento in vigore al momento
dell’omologazione originaria del veicolo, di cui al Regolamento
83-06 UN/ECE.
In particolare per lo svolgimento della suddetta prova di tipo
I si richiama il rispetto delle condizioni previste dall’allegato 14
Reg. del 83/06.
Al f‌ine dell’ottenimento dell’estensione di omologazione
del sistema valida per l’intera gamma dei veicoli ibridi in cir-
colazione si dovrà presentare alla prova un veicolo ibrido rap-
presentativo, scelto dal costruttore del sistema, conformemente
a quanto previsto dall’allegato 14 circa i metodi di prova per la

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