Circ. (Min. int.) 14 febbraio 2013, Prot. n. 300/A/1319/-13/101/20/21/7

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3/2013 Arch. giur. circ. e sin. strad.
CIRCOLARI
VII
Circ. (Min. trasp.) 12 febbraio 2013, Prot. n. 3639/8.3. Na-
stri operativi per le prove d’esame di guida per il conse-
guimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2,
A, B1, B, BE, B cod. 96.
A pochi giorni dall’attuazione della direttiva 2006/126/
CE, si è manifestata la necessità, verif‌icata la maggior com-
plessità delle prove d’esame pratico per il conseguimento
delle patenti di guida, di f‌issare nuovi nastri operativi,
in sostituzione di quelli precedentemente emanati dalla
scrivente Amministrazione, per l’esame pratico.
A decorrere, dunque, dal giorno successivo alla pub-
blicazione della presente disposizione sul sito web www.il-
portaledellautomobilista.it, le sedute di esame pratico per
il conseguimento delle categorie A1, A2, A, B1, B, BE, B
cod. 96 dovranno essere organizzate in modo di assicurare
quaranta minuti per ogni candidato.
VIII
Circ. (Min. int.) 14 febbraio 2013, Prot. n. 300/A/1319/-
13/101/20/21/7. Decreto legislativo n. 209 del 7 settem-
bre 2005 - Tacito rinnovo delle polizze assicurative.
L’articolo 22 del decreto legge n. 179 del 18 ottobre
2012, convertito con modif‌icazioni dalla legge n. 221 del
17 dicembre 2012, ha apportato modif‌iche al decreto
legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 “codice delle as-
sicurazioni private”, introducendo l’articolo 170-bis ri-
guardante l’esclusione del tacito rinnovo delle polizze as-
sicurative. La predetta norma stabilisce che le compagnie
assicurative debbano stipulare contratti di assicurazione
obbligatoria R.C.A., di durata annuale che si risolvono au-
tomaticamente alla scadenza naturale e che non possono
essere più tacitamente rinnovati. In proposito, viene pre-
cisato che l’impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare
il contraente della scadenza del contratto con preavviso di
almeno 30 giorni e nel contempo a mantenere comunque
operante la garanzia prestata con il precedente contratto
assicurativo f‌ino all’effetto della nuova polizza ovvero f‌ino
al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del con-
tratto stesso. Poiché la norma prevede espressamente
l’estensione della copertura assicurativa alla scadenza
annuale per un limitato periodo di quindici giorni dalla
scadenza, l’assicurato, in attesa di sottoscrivere altro con-
tratto in tempo utile, durante tale periodo può continuare
ad esibire il certif‌icato ed il contrassegno scaduti. Pertan-
to, mentre la precedente condizione imponeva di verif‌icare
la continuità tra la validità di una polizza e la successiva
consentendo all’operatore di polizia, nei casi di mancata
copertura assicurativa, di orientare l’accertamento dell’il-
lecito anche sull’applicazione dell’articolo 193 del C.d.S.,
solo se vi era stata disdetta del contratto o comunque
mancanza di proroga automatica della polizza, la nuova
previsione normativa estende a tutti il benef‌icio della co-
pertura assicurativa nel predetto periodo di quindici gior-
ni, rendendo di fatto ininf‌luente tale ulteriore controllo.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene non più sanzionabile
ai sensi degli articoli 180 e 181 del C.d.S. la circolazione
del veicolo con il certif‌icato e il contrassegno assicurativo
scaduti, atteso che, la garanzia assicurativa prestata con
il precedente contratto è estesa in ogni caso, non oltre il
quindicesimo giorno dalla data di scadenza dello stesso.
Le Prefetture - Uff‌ici Territoriali del Governo, che leggono
per conoscenza, sono pregate di voler estendere il conte-
nuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale
e Provinciale.

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