Circ. (Min. int.) 13 dicembre 2013, Prot. n. 9348

Pagine263-264
263
Arch. giur. circ. e sin. strad. 3/2014
Circolari
I
Circ. (Min. int.) 13 dicembre 2013, Prot. n. 9348. Tra-
sporti di cabotaggio - Regolamento (CE) n. 1072/2009
- applicabilità delle norme relative al cabotaggio ai
veicoli non rientranti nell’ambito di applicazione del
Regolamento.
Sono stati posti vari quesiti in ordine all’applicabilità
delle norme di cui agli articoli 8 e 9 del Regolamento (CE)
n. 1072/2009 (di seguito denominato Regolamento), in ma-
teria di trasporti di cabotaggio, nei confronti dei soggetti
che svolgono attività di autotrasporto di merci per conto
di terzi, operando nel territorio di uno Stato ospitante con
veicoli per i quali - a norma dell’articolo 1, comma 5, del
predetto Regolamento - non è richiesta la Licenza Comu-
nitaria e che sono pertanto esentati da ogni autorizzazione
di trasporto.
Al riguardo, facendo anche seguito alla circo-
lare congiunta del Ministero dell’Interno, prot. n.
300/A/12430/10/108/13/1 e del Ministero dei Trasporti
prot. n. 74491 del 15 settembre 2010 - di cui si allega copia
per pronta consultazione - con la quale sono state, tra
l’altro, dettate le disposizioni attuative per l’applicazio-
ne dell’articolo 46 bis della Legge 6 giugno 1974, n. 298
recante sanzioni in materia di violazioni delle regole del
cabotaggio stradale, ed al f‌ine di assicurare un’uniformità
di orientamento interpretativo su tutto il territorio nazio-
nale, si ritiene opportuno chiarire quali siano gli ambiti e
la portata delle esenzioni relative ai veicoli di cui al pre-
detto articolo 1, comma 5, del Regolamento in relazione
all’attività di cabotaggio eventualmente da questi svolta.
L’attività di “Cabotaggio” si concretizza nello svolgi-
mento - a titolo temporaneo e per un numero limitato di
viaggi - dell’attività di autotrasporto di cose per conto di
terzi da parte di un vettore stabilito in uno Stato membro
della UE ovvero aderente allo spazio economico europeo
(SEE), sul territorio di un altro Paese c.d. “ospitante”.
Tale attività è disciplinata, come si è detto, dagli artico-
li 8 e 9 del Regolamento che ne def‌inisce struttura, limiti
e condizioni.
In particolare, con riferimento ai soggetti abilitati allo
svolgimento dei trasporti di cabotaggio, il Regolamento pre-
vede all’articolo 8, comma 1, che: “qualsiasi trasportatore di
merci su strada per conto terzi che sia titolare di una licen-
za comunitaria - omissis - è ammesso, alle condizioni f‌issate
dal presente capo, ad effettuare trasporti di cabotaggio.”
Sempre l’articolo 8, in relazione ai trasporti di cabotag-
gio svolti con veicoli esenti dalla licenza comunitaria ai
sensi dell’articolo 1, comma 5, del Regolamento, distingue
quali di questi trasporti debbano comunque essere assog-
gettati alla disciplina specif‌ica del cabotaggio (comma 5)
e quali trasporti debbano essere ritenuti del tutto esenti
dalla disciplina stessa (comma 6).
Il comma 5 dell’articolo 8 del Regolamento dispone che:
“Qualsiasi trasportatore abilitato nello Stato membro di
stabilimento, conformemente alla legislazione di quest’ul-
timo, ad effettuare i trasporti di merci su strada per conto
terzi di cui all’articolo 1, paragrafo 5, lettere a), b) e c), è
autorizzato, alle condizioni stabilite dal presente capo, ad
effettuare, a seconda dei casi, trasporti di cabotaggio dello
stesso tipo o con veicoli della stessa categoria.”
Da tale previsione normativa discende che l’attività di
autotrasporto di cabotaggio riferita a:
a) trasporti postali effettuati nell’ambito di un regime
di servizio universale;
b) trasporti di veicoli danneggiati o da riparare;
c) trasporti di merci con autoveicoli la cui massa mas-
sima a carico ammissibile, compresa quella dei rimorchi,
non superi le 3,5 tonnellate
può essere svolta alle medesime condizioni e con gli
stessi vincoli e i limiti stabiliti per i vettori muniti di
licenza comunitaria e, pertanto, i vettori che esercitano
l’attività di autotrasporto di cui ai punti precedenti, po-
tranno svolgere trasporti di cabotaggio esclusivamente nei
limiti temporali e numerici previsti dall’articolo 8 comma
2 del Regolamento e dovranno recare a bordo dei veicoli la
documentazione idonea a comprovare il trasporto inter-
nazionale in entrata nonché ogni trasporto di cabotaggio
successivamente effettuato, secondo le prescrizioni di cui
al successivo comma 3 del Regolamento stesso.
La violazione delle predette condizioni è sanzionata a
norma dell’articolo 46 bis della legge 6 giugno 1974 n. 298.
Inf‌ine, per ciò che attiene ai trasporti liberalizzati dal
Regolamento di cui all’articolo 1, paragrafo 5, lettere:
d) trasporti in conto proprio;
e) trasporti di medicinali, apparecchi e attrezzature
mediche, nonché altri articoli necessari per cure mediche
urgenti, in particolare a seguito di calamità naturale;que-
sti, a norma dell’articolo 8, comma 6 del Regolamento non
sono soggetti ad alcuna restrizione e, pertanto, per tali
ultimi tipi di trasporto - ed esclusivamente per questi -
non operano le condizioni previste dall’articolo 8, commi 2
e 3 del Regolamento.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT