Circ. (Min. econ. e fin.) 5 febbraio 2014, Prot. n. DT10492

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3/2014 Arch. loc. e cond.
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
VIII
Circ. (Min. econ. e f‌in.) 5 febbraio 2014, Prot. n. DT10492.
Chiarimenti interpretativi in merito alle modalità di pa-
gamento dei canoni di locazione di unità abitative (ar-
ticolo 1, comma 50, legge 27 dicembre 2013 n. 147).
A seguito di richieste di chiarimenti provenute a questa
amministrazione su indirizzo dell’Agenzia delle Entrate, si
forniscono talune delucidazioni sull’obbligo di provvedere
al pagamento dei canoni di locazione per unità abitative
con modalità e forme che escludano l’uso del contante, in-
trodotto dall’articolo 1 comma 50 della Legge 27 dicembre
2013, n. 147 (di seguito: “legge di stabilità 2014”).
La norma testualmente recita: “All’articolo 12 del de-
creto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con mo-
dif‌icazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il
comma 1 è inserito il seguente:
1.1 i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità
abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia
residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente,
quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano
l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai
f‌ini della asseverazione dei patti contrattuali per l’otteni-
mento delle agevolazioni e detrazioni f‌iscali da parte del
locatore e del conduttore”.
Preliminarmente, si precisa che, ai f‌ini dell’irrogazione
delle sanzioni comminate ai sensi del D.L.vo n. 231/07, con
f‌inalità di prevenzione del riciclaggio e di f‌inanziamento al
terrorismo, rileva unicamente il limite stabilito dall’art. 49
del citato decreto ai sensi del quale “è vietato il trasferi-
mento di denaro contante o di libretti di deposito bancari
o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in
valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti di-
versi, quando il valore oggetto di trasferimento, è comples-
sivamente pari o superiore a euro mille. Il trasferimento
è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti
inferiori alla soglia che appaiono artif‌iciosamente frazio-
nati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il
tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta
elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando
prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui al-
l’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.(…)”.
Per le predette f‌inalità, la citata norma ritiene “criti-
che” unicamente le movimentazioni di contante eccedenti
la soglia f‌issata dalla legge e non intermediate da soggetti
all’uopo autorizzati, quali che siano la causa o i motivi
della transazione.
D’altra parte, la ratio sottesa a norme del tenore di
quella testé citata è da rinvenirsi nella necessità di ar-
ginare fenomeni di impiego, occultamento o immissione
nel sistema economico di r isorse di provenienza illecita,
controbilanciando, con strumenti che garan tiscano la
tracciabilità della transazione, il rischio insito nella
velocità di circolazione del contante - e di altri titoli di
pagamento al portatore - e nella non riconducibilità del
contante stesso all’inequivoca titolarità di un soggetto
determinato.
Per quanto qui rileva, deve conseguentemente de-
sumersi che, fermo il limite di carattere generale di cui
all’art. 49 D.L.vo n. 231/07, la f‌inalità di conservare traccia
delle transazioni in contante, eventualmente intercorse
tra locatore e conduttore, può ritenersi soddisfatta fornen-
do una prova documentale, comunque formata, purché
chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di
una determinata somma di denaro contante al pagamento
del canone di locazione, anche ai f‌ini della asseverazione
dei patti contrattuali, necessaria all’ottenimento delle
agevolazioni e detrazioni f‌iscali previste dalla legge a van-
taggio delle parti contraenti.
IX
D.L. 28 dicembre 2013, n. 149. Abolizione del f‌inanzia-
mento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza
e la democraticità dei partiti e disciplina della con-
tribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in
loro favore (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 303 del 28
dicembre 2013), convertito, con modif‌icazioni, nella L. 21
febbraio 2014, n. 13 (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 46
del 26 febbraio 2014).
CAPO III
DISCIPLINA DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA
E DELLA CONTRIBUZIONE INDIRETTA
11 bis. (Modif‌ica all’articolo 7 del decreto legislativo n.
504 del 1992, in materia di applicazione dell’IMU). 1. Al-
l’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo
73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modif‌icazioni, fatta
eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che
restano comunque assoggettati all’imposta indipendente-
mente dalla destinazione d’uso dell’immobile, destinati
esclusivamente allo svolgimento con modalità non com-
merciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie,
di ricerca scientif‌ica, didattiche, ricettive, culturali, ri-
creative e sportive, nonchè delle attività di cui all’articolo
16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.».

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