Circ. (Min. econ. e fin.) 5 febbraio 2014, Prot. n. DT10492
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3/2014 Arch. loc. e cond.
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
VIII
Circ. (Min. econ. e fin.) 5 febbraio 2014, Prot. n. DT10492.
Chiarimenti interpretativi in merito alle modalità di pa-
gamento dei canoni di locazione di unità abitative (ar-
ticolo 1, comma 50, legge 27 dicembre 2013 n. 147).
A seguito di richieste di chiarimenti provenute a questa
amministrazione su indirizzo dell’Agenzia delle Entrate, si
forniscono talune delucidazioni sull’obbligo di provvedere
al pagamento dei canoni di locazione per unità abitative
con modalità e forme che escludano l’uso del contante, in-
trodotto dall’articolo 1 comma 50 della Legge 27 dicembre
2013, n. 147 (di seguito: “legge di stabilità 2014”).
La norma testualmente recita: “All’articolo 12 del de-
creto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il
comma 1 è inserito il seguente:
1.1 i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità
abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia
residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente,
quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano
l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai
fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’otteni-
mento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del
locatore e del conduttore”.
Preliminarmente, si precisa che, ai fini dell’irrogazione
delle sanzioni comminate ai sensi del D.L.vo n. 231/07, con
finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento al
terrorismo, rileva unicamente il limite stabilito dall’art. 49
del citato decreto ai sensi del quale “è vietato il trasferi-
mento di denaro contante o di libretti di deposito bancari
o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in
valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti di-
versi, quando il valore oggetto di trasferimento, è comples-
sivamente pari o superiore a euro mille. Il trasferimento
è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti
inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazio-
nati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il
tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta
elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando
prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui al-
l’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.(…)”.
Per le predette finalità, la citata norma ritiene “criti-
che” unicamente le movimentazioni di contante eccedenti
la soglia fissata dalla legge e non intermediate da soggetti
all’uopo autorizzati, quali che siano la causa o i motivi
della transazione.
D’altra parte, la ratio sottesa a norme del tenore di
quella testé citata è da rinvenirsi nella necessità di ar-
ginare fenomeni di impiego, occultamento o immissione
nel sistema economico di r isorse di provenienza illecita,
controbilanciando, con strumenti che garan tiscano la
tracciabilità della transazione, il rischio insito nella
velocità di circolazione del contante - e di altri titoli di
pagamento al portatore - e nella non riconducibilità del
contante stesso all’inequivoca titolarità di un soggetto
determinato.
Per quanto qui rileva, deve conseguentemente de-
sumersi che, fermo il limite di carattere generale di cui
all’art. 49 D.L.vo n. 231/07, la finalità di conservare traccia
delle transazioni in contante, eventualmente intercorse
tra locatore e conduttore, può ritenersi soddisfatta fornen-
do una prova documentale, comunque formata, purché
chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di
una determinata somma di denaro contante al pagamento
del canone di locazione, anche ai fini della asseverazione
dei patti contrattuali, necessaria all’ottenimento delle
agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a van-
taggio delle parti contraenti.
IX
D.L. 28 dicembre 2013, n. 149. Abolizione del finanzia-
mento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza
e la democraticità dei partiti e disciplina della con-
tribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in
loro favore (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 303 del 28
dicembre 2013), convertito, con modificazioni, nella L. 21
febbraio 2014, n. 13 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 46
del 26 febbraio 2014).
CAPO III
DISCIPLINA DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA
E DELLA CONTRIBUZIONE INDIRETTA
l’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo
73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta
eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che
restano comunque assoggettati all’imposta indipendente-
mente dalla destinazione d’uso dell’immobile, destinati
esclusivamente allo svolgimento con modalità non com-
merciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie,
di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ri-
creative e sportive, nonchè delle attività di cui all’articolo
16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.».
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