Circ. (Ag. Entrate) 4 giugno 2012, Prot. n. 2012/65306

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Arch. loc. e cond. 4/2012
Legislazione
e documentazione
I
Ris. (Ag. Entrate) 7 giugno 2012, n. 54/E. Istituzione dei codici
tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta
sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso
destinati dalle persone f‌isiche residenti nel territorio dello
Stato e dell’imposta sul valore delle attività f‌inanziarie de-
tenute all’estero dalle persone f‌isiche residenti nel territorio
dello Stato ai sensi dell’articolo 19, commi da 13 a 23, del
f‌icazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modif‌icazioni
L’articolo 19, comma 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, e successive modif‌icazioni, ha introdotto, a decorrere dal
2011, un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a
qualsiasi uso destinati dalle persone f‌isiche residenti nel terri-
torio dello Stato.
L’articolo 19, comma 14, del suddetto decreto legge stabilisce
che: “Soggetto passivo dell’imposta … è il proprietario dell’im-
mobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. L’impo-
sta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi
dell’anno nei quali si è protratto il possesso …”.
n. 201, ha introdotto, a decorrere dal 2011, un’imposta sul valore
delle attività f‌inanziarie detenute all’estero dalle persone f‌isiche
residenti nel territorio dello Stato, disponendo, al comma 19, che
l’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di
detenzione.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
del 5 giugno 2012 sono dettate, tra l’altro, le disposizioni di at-
tuazione dell’articolo 19, commi da 13 a 22. Il suddetto provvedi-
mento prevede, al punto 4.3, che: Nel caso di immobili - ivi com-
presi quelli oggetto di operazione di emersione - per i quali sia
stato stipulato un contratto di amministrazione con una società
f‌iduciaria, quest’ultima provvede ad applicare e a versare l’impo-
sta dovuta dal contribuente, previa fornitura della provvista da
parte dello stesso, entro il suddetto termine.
Per consentire il versamento, mediante il modello F24, delle
suddette imposte, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “4041” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati
all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone f‌isiche residenti
nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv.,
con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif.”
- “4042” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati
all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone f‌isiche residenti
nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con
modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società f‌iduciarie”
- “4043” denominato “Imposta sul valore delle attività f‌inan-
ziarie detenute all’estero dalle persone f‌isiche residenti nel terri-
torio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif.,
dalla L. n. 214/2011, e succ. modif.”
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tri-
buto sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle
somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’in-
dicazione, nel campo “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta
per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.
Per i codici tributo 4041 e 4043, in caso di versamento ratea-
le, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è riportato il
numero della rata nel formato “NNRR” dove “NN” rappresenta il
numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero comples-
sivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione il sud-
detto campo è valorizzato con “0101”. Per il codice tributo 4042, il
campo “NN” non deve essere valorizzato in quanto, il versamento
da parte delle società f‌iduciarie, in base alla provvista ricevuta, è
effettuato cumulativamente per tutti i soggetti amministrati.
II
Circ. (Ag. Entrate) 4 giugno 2012, Prot. n. 2012/65306. Cedola-
re secca sugli aff‌itti – Risposte a quesiti
Premessa
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti su varie
questioni interpretative poste all’attenzione della scrivente ri-
guardanti la c.d. cedolare secca. Nel seguito, per TUIR si intende
il Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con il decreto
TUR si intende Testo Unico dell’imposta di Registro, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Le
circolari e le risoluzioni citate in questo documento sono consul-
tabili nella banca dati Documentazione Tributaria accessibile dal
sito www.agenziaentrate.gov.it o dal sito www.f‌inanze.gov.it.
1. Revoca dell’opzione
D. Il punto 2.2 del provvedimento del 7 aprile 2011 stabilisce
che il locatore ha la facoltà di revocare l’opzione in ciascuna an-
nualità contrattuale successiva a quella in cui questa è stata eser-
citata, demandando a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate la def‌inizione delle relative modalità. Nelle more del-
l’adozione del provvedimento si chiede di conoscere le modalità di
revoca dell’opzione per la cedolare secca già esercitata.
R. Nelle more dell’adozione del provvedimento di def‌inizione
delle modalità di revoca dell’opzione della cedolare secca prece-
dentemente esercitata, l’Uff‌icio può considerare valida la revoca
effettuata in carta libera, debitamente sottoscritta e contenente
i dati necessari all’identif‌icazione del contratto e delle parti, o
quella effettuata con il modello 69 utilizzato come schema di ri-
chiesta della revoca.
L’art. 3, comma 11, del decreto legislativo n. 23 del 2011 pre-
vede che l’opzione per la cedolare secca non ha effetto se di essa
il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore.
Pur non essendo formalmente prevista alcuna forma di comuni-
cazione della revoca dell’opzione già esercitata, è comunque op-
portuno che il locatore comunichi la revoca esercitata al condut-
tore, responsabile solidale del pagamento dell’imposta di registro.
Detta comunicazione, peraltro, corrisponde anche a un interesse
del locatore perché a decorrere dall’annualità della revoca viene
meno la rinuncia agli aggiornamenti del canone di locazione.

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