Circ. (Ag. entr.) 18 settembre 2013, n. 29
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leg
Arch. loc. e cond. 6/2013
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
provvedono al riaccertamento straordinario dei residui con rife-
rimento alla data del 1° gennaio 2014, contestualmente all’ap-
provazione del rendiconto 2013.
5. Con riferimento all’esercizio 2013, per gli enti in sperimen-
tazione, la verifica del limite riguardante la spesa del personale
di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 e sue successive modificazioni può essere effettuata con
riferimento all’esercizio 2011.
6. All’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4 bis. Per l’anno 2014, le disposizioni dell’articolo 20, commi
2, 2 bis e 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive mo-
dificazioni, sono sospese.
4 ter. Per l’anno 2014, il saldo obiettivo del patto di stabilità
interno per gli enti in sperimentazione di cui all’articolo 36 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è ridotto proporzional-
mente di un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti
dall’applicazione del comma 4 quater e, comunque, non oltre un
saldo pari a zero. Tale riduzione non si applica agli enti locali
esclusi dalla sperimentazione ai sensi dell’articolo 5 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, pub-
blicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304
del 31 dicembre 2011.
4 quater. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini
di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 4 ter
si provvede con le risorse finanziarie derivanti dalle percentuali
di cui al comma 6 applicate dagli enti locali che non partecipa-
no alla sperimentazione e mediante utilizzo per 120 milioni di
euro del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto
legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Mini-
stro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;
b) al comma 6, primo periodo, le parole “Le province ed i
comuni” sono sostituite dalle seguenti: “Per l’anno 2014, le pro-
vince ed i comuni che non partecipano alla sperimentazione di
cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
applicano le percentuali di cui al comma 2, come rideterminate
con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Per i re-
stanti anni, le province ed i comuni”;
c) al comma 6, le parole “di cui al periodo precedente” sono
sostituite dalle seguenti: “di cui ai periodi precedenti”.
7. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all’articolo 36
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l’anno 2014,
il limite del 40 per cento di cui all’articolo 76, comma 7, primo
periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, primo periodo è
incrementato al 50 per cento.
8. Al comma 28 dell’articolo 9 del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, dopo il terzo capoverso è aggiunto il seguente: “Per
gli enti locali in sperimentazione di cui all’articolo 36 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l’anno 2014, il limite di
cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa so-
stenuta nel 2009.”.
9. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il
comma 450, è inserito il seguente: “450 bis. Le regioni a statuto
ordinario che hanno aderito alla sperimentazione di cui all’arti-
colo 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concorrono
agli obiettivi di finanza pubblica avendo esclusivo riferimento
all’obiettivo in termini di competenza eurocompatibile, calcolato
sulla base di quanto stabilito dal comma 449 e successivi”.
9 bis. La giunta o l’organo esecutivo degli enti in sperimenta-
zione approva il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30
aprile dell’anno successivo. Le regioni approvano il rendiconto
entro il 31 luglio dell’anno successivo, gli altri enti approvano il
rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 31 maggio dell’anno
successivo.
9 ter. Al comma 5 dell’articolo 147 quater del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo periodo è sostituito
dal seguente: «Le disposizioni del presente articolo si applicano,
in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione
superiore a 100.000 abitanti, per l’anno 2014 agli enti locali con
popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall’anno
2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti,
ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a
decorrere dall’anno 2015, secondo le disposizioni recate dal de-
creto legislativo 23 giugno 2011, n. 118».
legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le regioni interessate, per le medesime finalità, nonché per il
mantenimento dell’equilibrio di bilancio, possono, in alternativa,
utilizzare le complessive risorse del proprio bilancio per i mede-
simi anni, ivi comprese le residue disponibilità derivanti dall’ap-
plicazione dell’accordo sancito in sede di Conferenza permanen-
te per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013, in materia di proroga
dell’utilizzo, ove sussistenti, di economie di bilancio vincolate,
fermi restando i limiti del patto di stabilità interno».
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COPERTURA FINANZIARIA
E DI ENTRATA IN VIGORE
16. (Entrata in vigore) . 1. Il presente decreto entra in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
III
Circ. (Ag. entr.) 18 settembre 2013, n. 29. Decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63 – Interventi di efficienza energetica – Interventi di
ristrutturazione edilizia – Acquisto di mobili per l’arredo e di
elettrodomestici – Detrazioni.
PREMESSA
Il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, entrato in vigore il 6 giu-
gno 2013, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013,
n. 90 (di seguito “decreto”) , contiene alcune misure agevolative
dirette a favorire il miglioramento dell’efficienza energetica de-
gli edifici e il recupero del patrimonio edilizio, anche con finalità
di stimolo dei settori produttivi di riferimento.
In sintesi, per quanto riguarda gli specifici interventi agevo-
lati, il decreto:
- proroga fino al 31 dicembre 2013 la detrazione per gli inter-
venti di riqualificazione energetica degli edifici, elevando conte-
stualmente dal 55% al 65% l’aliquota della detrazione; la proroga
è fino al 30 giugno 2014 per gli interventi riguardanti parti co-
muni degli edifici condominiali o tutte le unità immobiliari del
condominio;
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