Circ. (Ag. entr.) 11 marzo 2013, n. 5

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Arch. loc. e cond. 3/2013
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
5 agosto 1978, n. 457, ora articolo 3, lettera a), del D.P.R. 6
Sul punto, l’amministrazione f‌inanziaria, con circolare
n. 71 del 7 aprile 2000, ha precisato che il benef‌icio in com-
mento è applicabile anche alle prestazioni di manutenzio-
ne obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per
quelli di riscaldamento, consistenti in verif‌iche periodiche
e nel ripristino della funzionalità, compresa la sostituzio-
ne delle parti di ricambio in caso di usura, a fronte delle
quali vengono corrisposti canoni annui.
Premesso quanto sopra, deve concludersi che la revisio-
ne periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento,
condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a
prevalente destinazione abitativa privata, ed il controllo
delle emissioni degli stessi, in quanto riconducibili nell’al-
veo degli interventi di manutenzione ordinaria, costitui-
scono prestazioni di servizi soggette ad IVA con aliquota
del 10 per cento.
Si precisa, altresì, che l’agevolazione in esame, diretta
ai soggetti benef‌iciari dell’intervento, ordinariamente
identif‌icabili con i consumatori f‌inali della prestazione,
non è applicabile ai contratti aventi ad oggetto, oltre alla
manutenzione ordinaria, anche prestazioni ulteriori (ad
esempio, la copertura assicurativa della responsabilità
civile verso terzi) per le quali non sia indicato un corri-
spettivo distinto (cfr. circolare Min. Finanze, 7 aprile
2000, n. 71).
L’eventuale richiesta di rimborso dell’IVA addebitata
agli utenti in misura eccedente il 10 per cento, da presen-
tarsi entro il termine biennale di cui all’articolo 21 del de-
creto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, decorrente dalla
data del versamento dell’imposta applicata nella misura
ordinaria, potrà essere soddisfatta solo a condizione che
il prestatore di servizi dimostri l’effettiva restituzione del
tributo agli utenti e nel limite della somma effettivamente
restituita a questi ultimi.
In ragione della necessità di escludere che a seguito del-
la presente risoluzione possano verif‌icarsi indebiti arricchi-
menti, si precisa che, per ottenere il rimborso dell’imposta
applicata in misura eccedente il 10 per cento, non possono
essere utilizzati i meccanismi di variazione delle fatture di-
sciplinati dall’articolo 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
(cfr. risoluzione 15 ottobre 2010, n. 108/E).
Le Direzioni regionali vigileranno aff‌inché i principi
enunciati e le istruzioni fornite con la presente risolu-
zione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
provinciali e dagli Uff‌ici dipendenti.
VI
Circ. (Ag. entr.) 11 marzo 2013, n. 5. Rapporti tra l’IMU e
le imposte sui redditi - Chiarimenti .
PREMESSA
A partire dal 2012 in tutti i comuni del territorio nazio-
nale si applica l’imposta municipale propria (IMU) a titolo
sperimentale. L’IMU sostituisce sia l’imposta comunale
sugli immobili (ICI), sia, per la componente immobiliare,
l’imposta sul reddito delle persone f‌isiche (IRPEF) e le
relative addizionali regionali e comunali dovute in rife-
rimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati.
Con la presente circolare, d’intesa con il Dipartimento
delle f‌inanze, si forniscono alcuni chiarimenti sugli effetti
sull’IRPEF e sulle relative addizionali derivanti dall’appli-
cazione dell’IMU sperimentale per gli anni 2012-2014. Nel
seguito, per TUIR si intende il Testo Unico delle Imposte
sui Redditi approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le circolari e le riso-
luzioni citate in questo documento sono consultabili nella
banca dati Documentazione Tributaria accessibile dal sito
www.agenziaentrate.gov.it o dal sito www.f‌inanze.gov.it.
1. RAPPORTO TRA IMU E IMPOSTE SUI REDDITI
1.1 Effetti sulla base imponibile IRPEF
L’art. 8, comma 1, del D.L. vo n. 23 del 2011 contiene
una prima disposizione di principio nei rapporti tra l’IMU
e le imposte sui redditi, stabilendo che l’IMU “sostituisce,
per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle
persone f‌isiche e le relative addizionali dovute in relazione
ai redditi fondiari relativi ai beni non locati …”.
Nel rinviare al par. 2 l’individuazione dei singoli redditi
in relazione ai quali si produce l’effetto sostitutivo, in
questa sede occorre evidenziare in via di inquadramento
sistematico che in materia di imposte sui redditi, l’art. 3,
comma 3, del TUIR stabilisce il principio generale secondo
cui “Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile: a) i
redditi esenti dall’imposta e quelli soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;”.
L’esclusione dalla base imponibile IRPEF ha effetto
sulla determinazione del reddito complessivo, nonché
sulla determinazione delle deduzioni e delle detrazioni
rapportate al reddito complessivo, salvo che non sussista
un’apposita disposizione che preveda l’obbligo di tenere
conto del reddito escluso a determinati f‌ini, quali, ad
esempio, la verif‌ica della spettanza di benef‌ici f‌iscali.
Anche se l’IMU non ha natura di imposta sul reddito,
il descritto effetto di sostituzione dell’IRPEF - in quanto
espressamente disposto per principio dal citato art. 8 del
D.L.vo n. 23 del 2011 - si concretizza nell’ambito del TUIR
mediante l’esclusione, dalla base imponibile dell’IRPEF,
del reddito fondiario prodotto dagli immobili non aff‌ittati
o non locati soggetti a IMU, con effetti analoghi a quelli
derivanti dall’applicazione dell’art. 3 del TUIR.
Il pieno effetto sostitutivo deriva anche dalla consi-
derazione che, nelle disposizioni che disciplinano l’IMU,
non sussiste una disposizione analoga a quella del comma
7 dell’art. 3 del medesimo D.L.vo n. 23 del 2011 che, nel
disciplinare l’imposta sostitutiva denominata cedolare
secca, stabilisce che “Quando le vigenti disposizioni fanno
riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per
la determinazione di deduzioni, detrazioni o benef‌ici di
qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso
di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del
reddito assoggettato alla cedolare secca.”.
Il predetto principio di sostituzione incide anche sul-
l’applicazione dell’art. 11, comma 2 bis, del TUIR secondo
cui “Se alla formazione del reddito complessivo concorro-

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