Circ. (Ag. entr.) 30 luglio 2013, n. 29439

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Arch. loc. e cond. 3/2014
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
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Circ. (Ag. entr.) 30 luglio 2013, n. 29439. Dichiarazioni in
catasto di Unità Collabenti (categoria F/2).
Pervengono segnalazioni in merito alle corrette moda-
lità da eseguire per la verif‌ica delle dichiarazioni in ogget-
to ed in particolare riguardanti la presentazione di Docfa
“anomali’” talora connessi ad atti di illecito edilizio.
Le criticità segnalate si riferiscono ai territori interes-
sati da normative regionali, che consentono il recupero e
la riedif‌icazione di edif‌ici collabenti o di ruderi, in stretta
connessione con le procedure relative a procedimenti au-
torizzatori, in materia urbanistico-edilizia.
Al riguardo si sottolinea che l’attribuzione della cate-
goria F/2 è regolamentata dal decreto del Ministro delle
Finanze 2 gennaio 1998, n. 28, art. 3, comma 2, per quelle
costruzioni caratterizzate da un notevole livello di degra-
do che ne determina una incapacità reddituale temporal-
mente rilevante.
In particolare, il citato comma 2 prevede che tali co-
struzioni, ai soli f‌ini dell’identif‌icazione “possono formare
oggetto di iscrizione in catasto, senza attribuzione di ren-
dita catastale, ma con descrizione dei caratteri specif‌ici e
della destinazione d’uso “. Per tali immobili sussiste quindi
la possibilità e non l’obbligo dell’aggiornamento degli atti
catastali.
Lo stesso decreto ministeriale all’art. 6, comma l lettera
c), in relazione alle modalità semplif‌icate per la denuncia
delle costruzioni di scarsa rilevanza cartograf‌ica o censua-
ria, di cui al successivo art. 7, ne stabilisce l’applicazione
“per le costruzioni non abitabili o agibili e comunque di fat-
to non utilizza bili, a causa di dissesti statici. di fatiscenza
o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovve-
ro delle principali f‌initure ordinariamente presenti nella
categoria catastale, cui l’immobile è censito o censibile.
ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilità non
è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione
ordinaria o straordinaria. In tali casi alla denuncia deve
essere allegata una apposita autocertif‌icazione, attestante
l’assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell
‘energia elettrica, dell’acqua e del gas “.
Ai f‌ini delle dichiarazioni di unità collabenti è pertanto
necessario che il professionista che predispone la dichia-
razione su incarico della committenza:
- rediga una specif‌ica relazione, datata e f‌irmata, ri-
portante lo stato dei luoghi, con particolare riferimento
alle strutture e alla conservazione del manufatto, che deve
essere debitamente rappresentato mediante documenta-
zione fotograf‌ica;
- alleghi l’autocertif‌icazione, resa dall’intestatario di-
chiarante. ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, at-
testante l’assenza di allacciamento dell’unità alle reti dei
servizi pubblici dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas.
Si rammenta che, per tali dichiarazioni. le unità devo-
no essere individuate esclusivamente nell’elaborato pla-
nimetrico (Cfr. Circolare n. 9 del 26 novembre 2001 dell’
Agenzia del Territorio e successive disposizioni).
Come indicato nella normativa citata, l’iscrizione nella
categoria F/2 prevede la presenza di un fabbricato che ab-
bia perso del tutto la sua capacità reddituale; ne consegue
che la stessa categoria non è ammissibile, ad esempio,
quando l’unità che si vuole censire. risulta ascrivibile in
altra categoria catastale, ovvero, non è individuabile e/o
perimetrabile Si considerano catastalmente né individua-
bili, né perimetrabili, le costruzioni ed i manufatti:
a) privi totalmente di copertura e della relativa strut-
tura portante o di tutti i solai;
b) delimitati da muri che non abbiano almeno l’altezza
di un metro.
Pertanto, se non sono verif‌icati entrambi detti ultimi
requisiti, non è ammessa la dichiarazione al catasto fab-
bricati (di seguito CF), in categoria F/2, degli immobili
censiti al catasto terreni (di seguito CT) come: 280 “fab-
bricato diruto”, 281 “fr div sub”, 277 “fa div sub”, 278 “fabb
promis”, 279 “fabb rurale”, 283 “fu d accert”, 284 “porz acc
fr “, 285 “porz acc fu “, 286 “porz di fa “, 287 “porz di fr “, 288
“porz rur fp “, 290 “porz di fu “.
Qualora venga impropriamente dichiarata al CF, con
procedura Docfa, una costruzione, già iscritta al CT con
destinazione ‘’fabbricato diruto”, priva dei requisiti de-
scritti ai punti a) e b), come accertato a seguito di verif‌ica
in sopralluogo, si procede con variazione d’uff‌icio alla
soppressione dell’unità immobiliare al CF, assicurando la
corretta continuità storica dei vari stadi dell’immobile e al
censimento del cespite al solo CT nella richiamata qualità
280, o in altra più idonea, in capo alla ditta già iscritta agli
atti del catasto.
Altra fattispecie meritevole di particolare attenzione in
sede di controllo delle dichiarazioni Docfa, è costituita dai
fabbricati dichiarati come collabenti “ex novo”, ossia privi
al CF ed al CT di un precedente censimento come costru-
zione (ad esempio nel caso di particella preesistente al
tipo mappale con qualità “seminativo”), successivamente
dichiarata in F/2 al CF.
Per tali casi, in cui non si riscontra la preesistenza del
fabbricato (“279 fabb. rurale”, “283 fu d accert”, etc.), è
necessario apporre per ciascun oggetto immobiliare di-
chiarato come collabente la seguente annotazione di im-
mobile: “Nessun fabbricato censito in catasto anteceden-
temente alla dichiarazione prot. n. ....... del ... ... “.
Analoga annotazione è apposta negli atti del CT,
quando viene dichiarata per un immobile la destinazione
280, in assenza di qualità pregressa riconducibile ad una
costruzione.
In ultimo, si segnala la necessità di effettuare -per
le fattispecie di unità collabenti dichiarate agli atti del
catasto, censite con pratiche di aff‌lusso Docfa -le attività
di sopralluogo, al f‌ine di verif‌icare la veridicità delle di-
chiarazioni, avendo cura di rispettare il seguente ordine
di priorità:
1. fabbricati a cui è stata attribuita la rendita presunta
con le attività di “alta valenza f‌iscale”, variati in categoria
F/2 in sede di regolarizzazione della parte;
2. unità già censite in categorie diverse (gruppi A, B, C,
D), variate in categoria F/2;

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