Circ. (Ag. entr.) 20 dicembre 2012, n. 47/E

Pagine253-255
253
leg
Arch. loc. e cond. 2/2013
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
5. Al complessivo onere di euro 7.113.525,56, derivante dal paga-
mento degli indennizzi dovuti, così come identif‌icati dall’articolo
1 e liquidati con apposito provvedimento, si farà fronte mediante
utilizzo delle somme iscritte, nell’anno 2012, in conto residui sul
capitolo n. 7377 dello stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle f‌inanze.
Sino a tale data l’Agenzia del demanio provvede a corrispon-
dere ed assolvere le obbligazioni assunte in virtù del contratto di
locazione stipulato con il Fondo.
Il presente decreto è inviato al visto della Corte dei conti e
pubblicato nella Gazzetta Uff‌iciale della Repubblica italiana, con
eff‌icacia da detta data di pubblicazione.
(Si omette l’allegato)
IV
Circ. (Ag. entr.) 20 dicembre 2012, n. 47/E. Questioni inter-
pretative in merito all’applicazione dell’articolo 3 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (c.d. “cedolare secca”) e
tito, con modif‌icazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44 (c.d.
“remissione in bonis”).
Premessa.
Pervengono alla scrivente numerosi quesiti in relazione
all’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 3 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con la presente circo-
lare si forniscono, pertanto, ulteriori chiarimenti in merito alla
disciplina della c.d. “cedolare secca”, con particolare riferimento
ai rapporti intercorrenti fra detta disciplina e l’istituto della c.d.
“remissione in bonis” di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-
legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modif‌icazioni, nella
legge 26 aprile 2012, n. 44. Vengono fornite, altresì, precisazioni
in merito al regime f‌iscale applicabile, ai f‌ini dell’imposta di regi-
stro, ai contratti di locazione di beni immobili ad uso abitativo
non registrati o registrati con indicazione di un importo inferiore
a quello effettivo, nonché alla registrazione dei contratti di co-
modato f‌ittizio (commi 8 e 9 del citato articolo 3 del D.L.vo n.
23 del 2011).
1. La disciplina della cedolare secca.
L’articolo 3 del D.L.vo n. 23 del 2011 ha introdotto nel nostro
ordinamento un regime facoltativo di tassazione dei redditi deri-
vanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo (c.d. cedolare
secca). Termini e modalità di esercizio dell’opzione sono stati
stabiliti con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate del 7 aprile 2011. In particolare, i soggetti che intendono
avvalersi del regime della cedolare secca devono esercitare l’op-
zione in sede di registrazione del contratto, mediante il modello
telematico di cui al punto 8.1 (“modello Siria”) del Provvedimen-
to citato, ove sussistano le condizioni per il suo utilizzo, ovvero
mediante il modello cartaceo di cui al successivo punto 8.2 (“mo-
dello 69”) valido anche per esercitare l’opzione in occasione della
proroga del contratto di locazione o per le annualità successive a
quella della registrazione. Tali modelli devono essere presentati
entro il termine previsto per la registrazione del contratto di lo-
cazione (30 giorni dalla data di formazione dell’atto o dalla data
di esecuzione, se antecedente alla stipula, o se si tratta di con-
tratti verbali). Nel caso di esercizio dell’opzione nelle annualità
successive a quella della registrazione o in sede di proroga del
contratto deve essere presentato il “modello 69” entro il termine
previsto per il versamento dell’imposta di registro dall’articolo 17
del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di regi-
aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR), vale a dire entro 30 giorni
dalla proroga. Si forniscono chiarimenti in merito alla disciplina
f‌iscale relativa alle ipotesi in cui l’opzione venga effettuata oltre
i richiamati termini di scadenza (tramite la presentazione del
“modello 69”), distinguendo le ipotesi in cui si tratti:
- opzione effettuata in sede di registrazione tardiva del con-
tratto;
- opzione effettuata successivamente alla registrazione.
1.1. Opzione effettuata in sede di registrazione tardiva del
contratto.
L’ipotesi in cui l’opzione per il regime della cedolare secca
venga effettuata in sede di tardiva registrazione iniziale del con-
tratto di locazione è stata oggetto dei chiarimenti al paragrafo
9.1 della Circolare n. 26/E del 1° giugno 2011.
Nel richiamato paragrafo è stato precisato, infatti, che è
possibile optare per il regime facoltativo di tassazione anche
nell’ipotesi di tardiva registrazione del contratto di locazione, ri-
correndo all’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo
13 del Decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997.
1.2. Opzione effettuata successivamente alla registrazione.
Com’è noto, l’esercizio dell’opzione per il regime della cedo-
lare secca può essere effettuato (presentando un nuovo “modello
69”) in un momento successivo alla registrazione del contratto.
Sul punto, nel paragrafo 2.1. della circolare n. 26/E del 1° giu-
gno 2011, è stato precisato che “qualora non sia stata esercitata
l’opzione in sede di registrazione del contratto ovvero di proroga,
è possibile accedere al regime della cedolare secca per le annua-
lità successive, esercitando l’opzione entro il termine previsto
per il versamento dell’imposta di registro dovuta annualmente
sull’ammontare del canone relativo a ciascun anno, vale a dire
entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità (articolo 17
del TUR). Tale descritta modalità di opzione deve essere osserva-
ta anche nel caso in cui il contribuente abbia corrisposto l’impo-
sta dovuta per la registrazione del contratto in unica soluzione
al momento della registrazione”. In tale caso, il contribuente non
ha diritto alla restituzione dell’imposta di registro versata.
Per quanto appena specif‌icato, l’esercizio dell’opzione attra-
verso la presentazione del “modello 69” oltre il termine previsto
per il versamento dell’imposta di registro dovuta annualmente
determina l’impossibilità di accedere al regime della cedolare
secca per l’annualità in relazione alla quale l’opzione non è stata
esercitata nei termini. Pertanto, in questo caso gli effetti dell’op-
zione decorrono soltanto “per le annualità successive”, ossia dal
momento in cui inizia a decorrere il successivo anno nell’ambito
del complessivo periodo di locazione.
In questa ipotesi, non è applicabile alcuna sanzione. Si pensi
al caso di un contratto di locazione quadriennale con eff‌icacia
dal 1° gennaio 2013 (anno n) al 31 dicembre 2016 (anno n + 3)
stipulato il 1° gennaio 2013 e registrato nei termini il 15 gennaio
2013, presentando un “modello 69” in cui non è stata esercitata
l’opzione per la cedolare secca ed è stata versata l’imposta di
registro dovuta per tutte e quattro le annualità.
Esempio 1.
Successivo “modello 69” presentato in data 15 febbraio 2013
al f‌ine di esercitare la opzione per la cedolare secca.
L’opzione non produce effetto per il 2013 (anno per il quale
doveva essere presentata entro il termine di prima registrazione
ossia 31 gennaio 2013), ma solo a partire dal 2014 (anno n +1),
senza applicazione di alcuna sanzione e senza diritto al rimborso
dell’imposta di registro versata.
Esempio 2.
Successivo “modello 69” presentato in data 15 febbraio 2014
al f‌ine di esercitare l’opzione per la cedolare secca.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT