Circ. (Confedilizia) 27 Aprile 2018, Prot. N. 20461.18/Segr. Gen. Posa Della Fibra Ottica

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PRATICA pra
Arch. loc. cond. e imm. 4/2018
Circ. (Confedilizia) 27 aprile 2018, Prot. n. 20461.18/Segr. gen.
Posa della bra ottica.
Com’è noto, le richieste di accedere agli edif‌ici privati per installare la f‌ibra ottica sono sempre più frequenti. Si
tratta, peraltro, di interventi – come emerso dalla riunione del Coordinamento condominiale svoltasi a Roma lo scorso
7 febbraio – visti con particolare favore da legislatore che, per questo, li facilita.
In estrema sintesi, la materia è regolata dal d.lgs. n. 259 dell’1.8.’03 ed in particolare, per quanto qua interessa,
dall’art. 91, il quale – a seguito delle modif‌iche recate prima dal D.L. n. 179 del 18.10.’12 (come convertito dalla L. n.
221 del 17.12.’12) e poi dal D.L. n. 133 del 12.9.’14 (come convertito dalla l. n. 164 dell’11.11.’14) – reca due previsioni
espressamente riferite alla f‌ibra ottica. Sono i commi 4-bis e 4-ter. Il comma 4-bis così dispone: “L’operatore di comu-
nicazione durante la fase di sviluppo della rete in f‌ibra ottica può, in ogni caso, accedere a tutte le parti comuni degli
edif‌ici al f‌ine di installare, collegare e manutenere gli elementi di rete, cavi, f‌ili, riparti, linee o simili apparati privi di
emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza. Il diritto di accesso è consentito anche nel caso di edif‌ici non abitati e
di nuova costruzione. L’operatore di comunicazione ha l’obbligo, d’intesa con le proprietà condominiali, di ripristinare
a proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e si accolla gli oneri
per la riparazione di eventuali danni arrecati’.
Il comma 4-ter, dal canto suo, così recita: “L’operatore di comunicazione, durante la fase di sviluppo della rete in
f‌ibra ottica, può installare a proprie spese gli elementi di rete, cavi, f‌ili, ripartilinee o simili, nei percorsi aerei di altri
servizi di pubblica utilità sia esterni sia interni all’immobile e in appoggio ad essi, a condizione che sia garantito che
l’installazione medesima non alteri l’aspetto esteriore dell’immobile né provochi alcun danno o pregiudizio al medesimo.
Si applica in ogni caso l’ultimo periodo del comma 4-bis”.
A quanto precede occorre poi aggiungere che un forte impulso a questo genere di impianti era già stato dato dal D.L.
n. 112 del 25.6.’08 (così come convertito dalla legge n. 133 del 6.8.’08), con la previsione di cui all’art. 2 in base alla quale,
per la realizzazione degli impianti di comunicazione elettronica in f‌ibra ottica su immobili di proprietà privata, non è
necessaria “alcuna preventiva richiesta di utenza”.
Ciò che emerge da quanto precede, dunque, è che per lo sviluppo della rete in f‌ibra ottica è “in ogni caso” possibile,
da parte degli operatori interessati, “accedere a tutte le parti comuni degli edif‌ici” per tutto ciò che tale sviluppo in so-
stanza richiede cosi come, allo stesso f‌ine, è possibile installare, a spese degli stessi operatori interessati , “elementi di
rete, cavi, f‌ili, ripartilinee o simili, nei percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilità sia esterni sia interni all’immobile
e in appoggio ad essi”. A fronte di questo, è previsto l’obbligo di detti operatori, per un verso, “d’intesa con le proprietà
condominiali, di ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento nello stato precedente
i lavori” e di accollarsi “gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati” ; per altro verso, con particolare riferi-
mento all’installazione di cavi nei percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilità, di non alterare “l’aspetto esteriore
dell’immobile” (né – viene ribadito dal legislatore – di provocare “alcun danno o pregiudizio al medesimo” immobile).
In questo quadro, si segnala l’interessante iniziativa della Confedilizia di Piacenza che ha sottoscritto un accordo
con il raggruppamento di imprese che si è aggiudicato l’appalto per la realizzazione delle infrastrutture di rete in f‌ibra
ottica per conto dell’operatore di comunicazione cui il Comune di Piacenza ha aff‌idato il compito di cablare il territorio.
Con tale accordo l’Associazione di Piacenza ha ottenuto per i propri iscritti – a fronte del suo impegno a favorire il
cablaggio della città – precise garanzie sugli eventuali danni che venissero arrecati agli edif‌ici interessati dai lavori.
Infatti, la polizza assicu rativa stipulata allo scopo con i Lloyd’s di Londra dal predetto raggruppamento di imprese copre
– f‌ino ad un massimale di un milione di euro (e con una franchigia di 200 euro) – tutti i condominii iscritti a Confedilizia
nonché le parti comuni dei condominii in cui vi siano proprietari iscritti, i quali, in questo caso, vedranno assicurata
anche la loro singola unità immobiliare.
Nell’accordo in questione, inoltre, gli incaricati dei lavori dichiarano, fra l’altro, che: sono in possesso di tutte le
autorizzazioni necessarie, in via amministrativa, per lo svolgimento delle opere; l’intervento sull’edif‌icio è gratuito e
non comporta alcun one re a carico del condominio o del proprietario dell’edif‌icio né in fase di realizzazione né in fase
di successiva manutenzione; il personale sarà riconoscibile tramite apposito tesserino identif‌icativo; lo stesso personale
non potrà e non dovrà assolutamente accedere all’interno delle unità immobiliari di proprietà esclusiva; gli interventi
saranno realizzati a regola d’arte senza alterare l’aspetto esteriore dell’immobile; gli spazi comuni, al termine dei lavori,
saranno lasciati puliti e sgombri; il condominio o il proprietario dell’edif‌icio saranno tenuti completamente sollevati
da ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni che da tali attività possano derivare a persone o cose; gli interventi
realizzati (la posa di cavi, f‌ibre, centraline ecc.) non verranno a costituire servitù di alcun tipo.
Alla luce del buon esito di questa iniziativa – che consente, all’evidenza, anche di attrarre nuovi soci – si invitano
le Associazioni ad attivarsi nello stesso senso proponendo, all’impresa o al raggruppamento di imprese che – per conto
dell’operatore di comunicazione – si è aggiudicata l’appalto per cablare il territorio di interesse, un accordo sulle con-

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