Circ. (Ag. Entr.) 6 Maggio 2016, N. 18/E. Questioni Interpretative In Materia Di Irpef Prospettate Dal Coordinamento Nazionale Dei Centri Di Assistenza Fiscale E Da Altri Soggetti

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PRATICA
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Circ. (Ag. Entr.) 6 maggio 2016, n. 18/E. Questioni interpretative in materia
di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza
Fiscale e da altri soggetti.
(Estratto)
3.1 Detrazione per l’installazione del sistema di contabilizzazione del calore
D. Si chiede se le spese sostenute per i sistemi di contabilizzazione del calore - che devono essere obbligatoriamente
installati nei condomini e negli edif‌ici polifunzionali entro il 31 dicembre 2016, ai sensi del decreto legislativo n. 102 del
2014 - rientrino tra quelle ammesse alla detrazione per gli interventi di riqualif‌icazione energetica degli edif‌ici.
R. L’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, prevede che per favorire il contenimento dei con-
sumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi
effettivi di ciascun centro di consumo individuale, nei condomini e negli edif‌ici polifunzionali, riforniti da una fonte di
riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centraliz-
zato che alimenta una pluralità di edif‌ici, è obbligatoria l’installazione, entro il 31 dicembre 2016, di contatori individua-
li per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella
misura in cui sia tecnicamente possibile, eff‌iciente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici
potenziali. Qualora, l’uso di tali contatori non sia tecnicamente possibile o non sia eff‌iciente in termini di costi, sono
installati sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in
corrispondenza a ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari.
Se i dispositivi in questione sono installati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione - e contestuale messa a punto del
sistema di distribuzione - ovvero con pompe di calore ad alta eff‌icienza o con impianti geotermici a bassa entalpia,
le relative spese sono già ammesse alla detrazione spettante per gli interventi di riqualif‌icazione energetica ai sensi
dell’articolo 1, comma 347 della legge n. 296 del 2006 pari, attualmente, al 65 per cento delle spese stesse per un valore
massimo della detrazione di 30.000 euro.
Se, invece, i dispositivi in argomento sono installati senza che sia sostituito, integralmente o parzialmente, l’impianto
di climatizzazione invernale ovvero nel caso in cui quest’ultimo sia sostituito con un impianto che non presenta le ca-
ratteristiche tecniche richieste ai f‌ini della citata detrazione per gli interventi di riqualif‌icazione energetica, le relative
spese sono ammesse alla detrazione spettante ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lett. h) del TUIR nella misura
attuale del 50 per cento trattandosi di intervento f‌inalizzato al conseguimento di risparmio energetico.
4/2016 Arch. loc. cond. e imm.

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