DECRETO 30 ottobre 2007 - Misure d''emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, nel territorio della Repubblica italiana. Recepimento della decisione della Commissione 2006/464/CE.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000, n. 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 pubblicato nel supplemento ordinario n. 169/L alla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2005, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 febbraio 2006, concernente le misure per la lotta obbligatoria contro il cinipide del castagno Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu;

Vista la decisione della Commissione n. 2006/464/CE del 27 giugno 2006 che stabilisce misure d'emergenza provvisorie per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu;

Considerata la necessita' di recepire la decisione della Commissione n. 2006/464/CE, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo n. 214 anzidetto;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 espresso nella seduta del 7 e 8 maggio 2007;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 18 ottobre 2007;

Decreta:

Art. 1.

Scopi generali

  1. Il presente decreto ha lo scopo di impedire l'introduzione e la diffusione all'interno del territorio nazionale del cinipide del castagno, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, in appresso denominato «l'organismo».

    Art. 2.

    Definizioni

  2. Nel presente decreto per «vegetali» si intendono i vegetali e le parti di vegetali del genere Castanea Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione dei frutti e delle sementi.

    Art. 3.

    Divieti

  3. E' vietato introdurre, spostare o detenere nel territorio nazionale esemplari vivi, in qualsiasi stadio di sviluppo, dell'organismo e vegetali infestati dallo stesso.

  4. E' vietato spostare vegetali al di fuori o all'interno delle zone delimitate di cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto.

    Art. 4.

    Importazione di vegetali

  5. Fatto salvo quanto disposto, dall'allegato III, parte A, sez. II e dall'allegato IV, parte A, sez. I, punti (11.1), (11.2), (33), (36.1), (39) e (40) del decreto legislativo n. 214/2005, i vegetali provenienti da Paesi terzi possono essere introdotti nel territorio nazionale unicamente nel caso in cui:

    1. sono accompagnati dal certificato fitosanitario, previsto dall'art. 36, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 214/2005, che indica alla rubrica «dichiarazione supplementare»:

      che i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione ubicati in Paesi dove l'organismo non e' presente, oppure che i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione che il Servizio nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie; e alla rubrica «paese di origine» indica la denominazione della zona indenne.

    2. al loro ingresso nella Comunita' sono stati sottoposti ad ispezione, conformemente all'art. 36 del decreto legislativo n. 214/2005, per determinare la presenza dell'organismo e ne siano stati dichiarati indenni.

      Art. 5.

      Produzione e circolazione di vegetali all'interno del territorio...

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