Ciclomotorista regolarmente in sorpasso e responsabilità del pedone investito

AutoreVittorio Santarsiere
Pagine841-842

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@1. Nozione.

La fattispecie della riportata sentenza concerne un incidente stradale, in cui rimaneva investito un pedone in atto di attraversare una strada consolare di Roma, fuori dalle strisce pedonali. Ora, è risaputo che l'attraversare una carreggiata extra zona riservata ai pedoni richiede molta prudenza e bisogna lasciare precedere tutti i veicoli. Se nelle circostanze di cui sopra il pedone si avventurasse ad attraversare senza lasciare defluire tutti i veicoli, potrebbe scaturire dalla sua condotta la configurazione di una concausa del danno subito.

Va osservato, però, che anche il conducente non ha un diritto assoluto di precedenza rispetto al cittadino «appiedato». Questo, se iniziasse l'attraversamento con anticipo congruo rispetto al veicolo ancora lontano, estrinsecherebbe una condotta lecita. I pedoni vantano il diritto di precedenza rispetto ai veicoli sulle strisce pedonali, ma per una pronuncia di legittimità, hanno «buona sorte» anche quando attraversino la strada in immediata vicinanza di passaggio pedonale 1. Con altra sentenza, è stata confermata l'imputazione del 40% della colpa di un pedone investito, per avere attraversato la strada fuori dagli appositi spazi, senza verificare previamente la possibilità di effettuare la manovra indenne, omettendo la precedenza alla vettura, trovandosi su strada poco illuminata in ore notturne 2.

@2. Norme di legge.

Recita l'art. 2054 c.c. che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Per una corte di merito, la prova liberatoria di cui all'articolo qui menzionato da parte del conducente può risultare anche dall'accertamento che la condotta della vittima sia stata il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, non evitabile dal conducente, attese le circostanze del caso concreto e la conseguente impossibilità di una idonea manovra di emergenza 3.

A norma dell'art. 141 D.L.vo n. 285/1992, i conducenti devono dare la precedenza - rallentando e all'occorrenza fermandosi - ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali. Nelle strade sprovviste di tali attraversamenti i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento, impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.

Dispone l'art. 190 del D.L.vo n. 285/1992 che i pedoni, per...

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