Comunicazione a ciascun creditore dell'esito del procedimento di accertamento del passivo tramite telefax in quanto modalità indicata dal creditore (art. 97 R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alMarzo 2008

Page 229

Spett.le 1

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Tribunale di . . . fallimento . . . (n. . . .).

Io sottoscritto curatore del fallimento . . . n. . . . della societ‡ . . . iscritta al registro delle imprese di . . . codice fiscale e numero registro delle imprese . . . con sede legale in . . . via . . . n. . . .

Comunico - ai sensi dell'art. 97 L.F. come sostituito dal D.L.vo 9 gennaio 2006, n. 5 che il giudice delegato, con decreto in data . . . ha dichiarato l'esecutivit‡ dello stato passivo, provvedendo come segue sulla domanda di codesto creditore: . . . - ai sensi dell'art. 98 L.F. come sostituito dal D.L.vo 9 gennaio 2006, n. 5 che contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo puÚ essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o puÚ essere proposta la revocazione.

Distinti saluti.

Il curatore . . .

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[1] L'articolo 97 L.F. come sostituito dal D.L.vo 9 gennaio 2006, n. 5 reca l'onere per il curatore di comunicare a tutti i creditori insinuati l'avvenuto deposito...

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