CIRCOLARE 30 ottobre 2013, n. 36 - Chiusura delle contabilita' dell'esercizio finanziario 2013, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia contabile. (13A09004)

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alle Amministrazioni centrali dello Stato Agli Uffici centrali del Bilancio presso le Amministrazioni centrali dello Stato Alle Amministrazioni autonome dello Stato Alle Ragionerie territoriali dello Stato Alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti con il Tesoro All'Agenzia interregionale per il fiume Po Alla Corte dei Conti Sezioni regionali della Corte dei Conti All'Avvocatura generale dello Stato Alle Avvocature distrettuali dello Stato Agli Uffici territoriali del Governo Al Dipartimento delle finanze All'Agenzia delle entrate All'Agenzia del demanio All'Agenzia delle dogane e dei monopoli A Equitalia S.p.A. Al Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi A Poste Italiane S.p.A. e p.c. Alla Corte dei Conti - Sezioni riunite in sede di controllo Ai Commissari o Rappresentanti del Governo per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano Alle Ragionerie delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano All'Associazione Bancaria Italiana La presente circolare, al fine di assicurare la massima omogeneita' dei comportamenti da parte degli Uffici preposti alle operazioni di chiusura delle scritture relative all'esercizio finanziario 2013, fornisce dettagliate istruzioni riportate nell'Allegato 1. In particolare tali istruzioni individuano gli adempimenti in materia di entrate, di spese e di patrimonio dello Stato connessi con la chiusura dell'esercizio, di competenza delle Amministrazioni statali e delle Tesorerie, cosi' come previsto dalla normativa contabile e dall'art. 193, 3° comma, delle Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato per le operazioni di chiusura relative alla gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio dello Stato nel rispetto della vigente normativa contabile. Si desidera tuttavia richiamare l'attenzione su alcune disposizioni in particolare. "Entrate": Per quanto riguarda la resa della contabilita' amministrativa delle entrate, gli Uffici interessati sono tenuti alla rigorosa osservanza degli articoli 254 e 257 del vigente Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. Al fine di superare le difficolta' operative rappresentate dalle Ragionerie Territoriali dello Stato e dalla Banca d'Italia e consentire, quindi, la corretta contabilizzazione delle entrate erariali, si ritiene possibile derogare, limitatamente alle operazioni di chiusura, alla disposizione contenuta nell'art. 62 delle Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato riguardante le rettifiche e l'annullamento delle quietanze - e consentire altresi' che le modifiche di imputazione possano essere eseguite anche in mancanza dell'originale della quietanza. Per le operazioni di chiusura riguardanti l'esercizio 2013, gli Uffici riscontranti del sistema delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43) si avvalgono delle funzionalita' S.I.E. ("Sistema Informativo Entrate"), accessibile dall'ambiente intranet del Dipartimento...

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