La chiusura della liquidazione coatta amministrativa delle banche

AutoreGabriele Dell'Atti
Pagine123-138
GABRIELE DELL’ATTI
LA CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE
COATTA AMMINISTRATIVA DELLE BANCHE
S: 1. Premessa. 2. La chiusura della liquidazione coatta amministrativa
delle banche: cause e presupposti. 3. Gli adempimenti finali: documentazione,
autorizzazione della Banca d’Italia e contestazioni. 4. L’applicazione delle di-
sposizioni relative alla cancellazione delle società di capitali ed al deposito dei
libri sociali. 5. La chiusura della procedura ed i giudizi pendenti.
1. La regolamentazione tanto della fase siologica dell’impresa e dell’at-
tività creditizia, quanto della fase patologica della crisi bancaria, si inserisce
nell’ambito di una disciplina di settore, la cui funzione viene comunemente
percepita come strumento afnché il risparmio, soprattutto quello che non è
istituzionalmente rivolto al rischio1, trovi una giusta tutela in tutti gli stadi
dell’attività bancaria2. A questi ni, quindi, se è vero che, nello specico, la
vigilanza rappresenta un elemento distintivo non solo dell’accesso, ma anche
della gestione e, inevitabilmente, della crisi dell’impresa bancaria3, è altret-
tanto vero che, in genere, l’interpretazione di tale normativa va letta, non
in contrasto, ma in termini di adeguata integrazione con le regole di diritto
societario ed in tema di procedure concorsuali4.
In questa prospettiva, dunque, la chiusura della liquidazione coatta am-
ministrativa delle banche rappresenta un istituto di particolare interesse pro-
1 Si cfr. O, Libertà di iniziativa e attività bancaria, in Riv. dir. civ., 1990, p. 469 e ss., ed in
Scritti giuridici, IV, Padova, 1992 (da cui si cita), p. 22; M, Crisi della società bancaria
e poteri dell’assemblea, in Banca borsa e tit. cred., 1996, I, p. 85-86; C, Crisi nanziaria, in-
terventi legislativi e ordinamento bancario, in AA.VV., Scritti in onore di Francesco Capriglione,
Padova, 2010, p. 1195 e ss.
2 Si v. N, La disciplina delle crisi bancarie: la liquidazione coatta amministrativa, in
Giur. comm., 1996, p. 144 e ss.; S, La liquidazione coatta delle banche fra diritto comune
e diritto speciale: il rinvio alla legge fallimentare, in Banca borsa e tit. cred., 1997, p. 441 e ss.;
P G, Brevi note sulla liquidazione coatta amministrativa della capogruppo, in A.V.,
Studi in onore di Luca Buttaro, 3, p. 267 e ss..
3 N, op. ult. cit., p. 144 e ss..
4 Così F, I bilanci bancari: specialità o privilegio?, in A.V., I bilanci delle ban-
che e la proposta di IV Direttiva Comunitaria. Proli tecnici e giuridici, Milano, 1983, p. 166.
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prio perché in esso si coniugano organicamente le une e le altre regole; ci si
propone, pertanto, di analizzare tale momento della procedura attraverso l’e-
same della norma di riferimento–l’art. 92 del TUB, rubricato “adempimenti
nali”–e delle questioni interpretative che essa pone.
2. L’art. 92 TUB5 è una norma che ricalca in parte l’art. 82 della Legge
bancaria ed in parte l’art. 213 della Legge fallimentare6 e che è stata, in un
primo momento, significativamente novellata dall’art. 64, comma 18, del
d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415 (tra l’altro con l’introduzione della disciplina del
contenzioso dopo la chiusura della procedura), e, successivamente, con l’art.
9.28, comma 1, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (articolo 2, comma 1 del
dlgs. 6 febbraio 2004, n. 37), formalmente coordinata con la riforma delle
società di capitali (anche in virtù della riformulazione della numerazione
degli articoli del codice civile sulla liquidazione) attraverso il generico ri-
chiamo, al comma 6, all’applicabilità delle disposizioni in materia di cancel-
lazione delle società di capitali e di deposito dei libri sociali in luogo del
previgente rinvio agli “articoli 2456 e 2457 del codice civile7.
Tuttavia, l’art. 92 TUB non indica in maniera specica quali siano le cau-
se di chiusura della liquidazione che costituiscono il presupposto dell’obbli-
go di esecuzione degli “adempimenti nali”; ciononostante, l’inciso “liqui-
dato l’attivo” presente nell’incipit del primo comma (oltre alle prescrizioni
di cui ai successivi artt. 93 e 94 TUB in tema di concordato di liquidazione)
ha portato a ritenere che non sia possibile applicare alla fattispecie in esame
l’art. 118 della Legge fallimentare8 e che si possa procedere alla chiusura
della procedura una volta che sia stato liquidato l’attivo dell’ente creditizio
(ovvero in virtù dell’esecuzione del concordato di liquidazione)9.
5 Si cfr. C, Sub art. 92, in Commentario al testo Unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, a cura di C, Padova, 2001, 723 ss.; P M, Sub art. 64, in
L’Eurosim, D.LGS. 23 LUGLIO 1996, N. 415, Commentario, a cura di CMPOBASSO, Milano,
1997, 434 ss.; D B, La chiusura della liquidazione, in La Nuova Legge Bancaria, il T.U. delle
leggi sulla intermediazione bancaria e creditizia e le disposizioni di attuazione, Commentario, a
cura di F L e C, Milano, 1996, 1497 ss.; B, Sub art. 92, in Commento al
d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, a cura di
B, C, P G, P, S, Bologna, 2007, 1580 ss.; T C-
 , La liquidazione coatta amministrativa, in B, La crisi dell’impresa bancaria, Milano,
1998, 322 ss.; C, L’ordinamento bancario, Bologna, 2007, 827 ss.; D, Sub art. 92, in
Commentario al Testo Unico Bancario, a cura di P, B, L, F, S,
Milano, 2010, 732 ss. In tema di chiusura del fallimento, comunque, si v. C, La chiusura del
fallimento e l’esdebitazione del fallito, in AA.VV., Trattato di diritto fallimentare, Padova, 2011, p.
513 e ss.; I, Chiusura del fallimento (Commento agli artt. 118-120 L.F.), in S – S-
–N (a cura di), La legge fallimentare dopo la riforma, Torino, 2010.
6 E ciò anche allo scopo di porre in essere un coordinamento tra le normative; si veda C-
, op. cit., 724.
7 Relazione al d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, in Riv. società, 2004, 969; P M,
op. cit., 434 ss.; D B, op. cit., 1497 ss.
8 B, op. cit., 1581; D B, op. cit., 1498.
9 Si cfr. C, op. cit., 827; B, op. cit., 1581; F, La liquidazione coatta delle
banche, in Banca e borsa, I, 1994, 776, nt. 25, in merito alla posizione per cui il concordato “tende
a sostituirsi alla liquidazione coatta, nel senso che la sua approvazione comporta la revoca del prov-

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