Breve chiosa sull'inappellabilità delle sentenze di condanna ai sensi dell'art. 593, comma 3 c.p.p.

AutoreCristina Di Paola
Pagine343-349
343
Arch. nuova proc. pen. 4/2012
Dottrina
BREVE CHIOSA
SULL’INAPPELLABILITÀ
DELLE SENTENZE
DI CONDANNA AI SENSI
DELL’ART. 593, COMMA 3 C.P.P.
di Cristina Di Paola
SOMMARIO
1. Una premessa di ordine pratico. 2. L’art. 593, comma 3
c.p.p. a confronto con il doppio grado di giurisdizione di
merito. 3. Un’evoluzione a f‌isarmonica. 4. (Segue) L’assetto
attuale. 5. Lineamenti di diritto vivente.
1. Una premessa di ordine pratico
La lettera della disposizione di cui all’art. 593, comma 3
c.p.p. si pone in modo cristallino agli occhi dell’operatore
del diritto il quale si approccia rinfrancato al cospetto di
una norma che sembra declamare il brocardo «in claris
non f‌it interpretatio». Sennonché la congerie di note di
aggiornamento che accompagna il testo della norma co-
stringe l’interprete a una non agevole ricostruzione delle
interpolazioni succedutesi e delle pronunce d’incostitu-
zionalità intervenute sui casi di appello tale da far venir
meno l’iniziale certezza sull’esatta portata della disposi-
zione.
Senza presunzione di giustezza si tenterà di dipanare
la matassa che avvolge l’art. 593, comma 3 c.p.p. al f‌ine di
illuminarne i punti d’ombra; per tale operazione è oppor-
tuno un rapido excursus di diritto positivo sull’evoluzione
della disposizione in esame, non prima di aver affrontato
in termini generali il principio del doppio grado di giuri-
sdizione.
2. L’art. 593, comma 3 c.p.p. a confronto con il doppio
grado di giurisdizione di merito
In apertura corre l’obbligo di intraprendere l’analisi dal
principio del doppio grado di giurisdizione (1) di merito
per appurare se il limite codif‌icato all’art. 593, comma 3
c.p.p. sia tollerabile in relazione ad esso. La dottrina larga-
mente maggioritaria è concorde nell’escludere che il sud-
detto principio alberghi nella nostra Carta fondamentale
(2), pur non mancando autorevoli contributi di segno con-
trario (3). La Consulta, dal canto suo, si colloca parimenti
sulla linea del mancato recepimento in Costituzione del
principio de quo; il superiore convincimento è stato co-
stantemente ribadito in considerazione dell’assenza di un
precetto che, al pari dell’art. 111, comma 2 [oggi 7] Cost.,
imponga al legislatore ordinario la conf‌igurazione di un
mezzo d’impugnazione per motivi di fatto (4).
Ciò non di meno non è revocabile in dubbio che il
quadro normativo manifesti una predisposizione verso il
doppio grado di merito (5). Un simile substrato a livello
di fonti primarie ha ingenerato interrogativi su ipotesi
di privazione del secondo grado per ritenuto contrasto
con gli artt. 3 e 24 Cost.; tuttavia il Giudice delle leggi ha
sempre escluso la possibilità di ricavare la garanzia del
doppio grado di merito quale corollario del diritto di difesa
(6). Per quanto attiene più da vicino la preclusione del
secondo grado di giudizio di merito per le contravvenzioni
sanzionate in prime cure con la sola ammenda, anche la
giurisprudenza della Corte di Cassazione si pone nel solco
tracciato dalla dottrina maggioritaria. La Suprema Corte
ha difatti seguito unanimemente l’insegnamento della
Consulta e ha sempre giudicato manifestamente infondate
le questioni di legittimità sollevate dai giudici di merito
per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. (7). Si è così ne-
gato il contrasto con il principio di ragionevolezza in quan-
to la situazione disciplinata dall’art. 593, comma 3 c.p.p.
non è assimilabile ai casi di condanna a pena detentiva.
Il diverso trattamento riservato alle condanne alla sola
ammenda è direttamente collegato alla minore aff‌littività
della pena stessa che, a sua volta, è espressione di una
scelta di politica criminale e giudiziaria operata dal legi-
slatore in punto di gravità delle fattispecie di reato, come
tale non arbitraria e pertanto non censurabile. La lesione
del diritto di difesa e del principio di parità di trattamento
dell’imputato è stata altresì negata poiché, mentre non è
“costituzionalizzato” l’obbligo di un secondo grado di me-
rito, è comunque garantito - con il ricorso per cassazione
- il riesame della vicenda processuale in quanto eguale
trattamento è riservato a situazioni similari (8).
Preso atto dell’insussistenza del principio del doppio
grado di giurisdizione di merito tra le norme di matrice
costituzionale, va verif‌icato se esso sia desumibile da nor-
me internazionali vincolanti (9). La superiore disamina è
tanto più doverosa in considerazione del crescente affer-
marsi della cultura europea ed internazionale in materia
di diritti fondamentali dell’individuo nel processo penale
(10). Gli enunciati da vagliare sono in particolare due:

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT