Ulteriori chiarimenti interpretativi del decreto legislativo n. 494/1996 e del decreto legisaltivo n. 626/1994

MINISTERO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 5 marzo 1998, n. 30/98.

Ulteriori chiarimenti interpretativi del decreto legislativo n.

494/1996 e del decreto legisaltivo n. 626/1994.

Alle direzioni regionali e

provinciali del lavoro

Alle regioni - Assessorati alla

sanita'

Alle organizzazioni sindacali dei

datori di lavoro

Alle organizzazioni sindacali dei

lavoratori

e, per conoscenza:

Al Ministero del lavori pubblici

Al Ministero della sanita'

Al Ministero dell'industria

Al Ministero dell'interno

Al Dipartimento della funzione

pubblica e affari regionali

Al Ministero della difesa

Al Ministero dei trasporti

In risposta a quesiti pervenuti presso questo Ministero si

forniscono ulteriori chiarimenti interpretativi relativamente ai

decreti indicati in oggetto.

Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494

Allegato I, p 2 - Definizione di "impianti"

Il termine "impianti", di cui all'allegato I, p. 2, deve essere

riferito agli impianti tecnologici asserviti ad opere edili o di

genio civile e non anche ad impianti connessi alla produzione

industriale, agricola o di servizi.

Una diversa interpretazione, che includesse in tale termine tutti

gli impianti a prescindere dalla loro connessione con opere edili o

di genio civile, amplierebbe irragionevolmente il campo di

applicazione del decreto legislativo n. 494/1996 che, al contrario,

ha trasposto nell'ordinamento giuridico italiano la sola direttiva

particolare relativa ai "Cantieri temporanei o mobili", ossia la

direttiva 24 giugno 1992, n. 92/57 CEE.

L'impossibilita' sotto il profilo giuridico di una simile eventuale

estensione, deriva dal fatto che, mentre e' stato possibile,

nell'ambito del settore dei cantieri edili o di genio civile,

individuare prescrizioni anche piu' restrittive di quelle contenute

nella direttiva, certamente non sarebbe possibile estendere quella

normativa ad altri settori, quali ad es. la produzione industriale o

agricola o di servizi, settori per i quali l'Unione europea ha

emanato altre direttive generali o particolari, che sono state

regolarmente tutte recepite nel nostro ordinamento giuridico.

Tanto cio' e' vero, che nell'allegato I della direttiva in

questione, l'elenco dei lavori da considerarsi edili o di genio

civile, anche se solo esemplificativo, contiene esempi tutti

strettamente collegati a lavori rientranti nel settore delle

costruzioni, e il termine "impianti" non e' neanche presente.

D'altra parte, al riguardo, va tenuta presente anche la circostanza

che specifici obblighi di tutela a carico dei datori di lavoro

committenti sono stabiliti anche nel decreto legislativo n. 626/1994,

all'art. 7, il quale impone azioni congiunte di informazione,

cooperazione e coordinamento, sia a carico dei datori di lavoro

committenti sia a carico dei datori di lavoro appaltatori e dei

lavoratori autonomi e tale normativa trova senz'altro applicazione

anche alle attivita' di manutenzione degli impianti di produzione

industriale, agricola o di servizi.

Lavori edili effettuati direttamente con proprio personale

dipendente, sena ricorso all'appalto.

Ove i lavori o le attivita' individuate negli allegati I e II del

decreto legislativo n. 494/1996 vengano effettuati dal datore di

lavoro esclusivamente con proprio personale dipendente, le

disposizioni del decreto legislativo n. 494/1996 non sono applicabili

poiche' in tal caso il soggetto in questione non assume il ruolo di

committente, bensi' unicamente quello di datore di lavoro. Pertanto

le normative di riferimento sono quelle contenute nel decreto

legislativo n. 626/1994 e nelle disposizioni speciali di settore di

volta in volta applicabili.

Allegato I, p 1 - Attivita' di...

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