Ulteriori chiarimenti interpretativi del decreto legislativo n. 494/1996 e del decreto legisaltivo n. 626/1994
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
CIRCOLARE 5 marzo 1998, n. 30/98.
Ulteriori chiarimenti interpretativi del decreto legislativo n.
494/1996 e del decreto legisaltivo n. 626/1994.
Alle direzioni regionali e
provinciali del lavoro
Alle regioni - Assessorati alla
sanita'
Alle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro
Alle organizzazioni sindacali dei
lavoratori
e, per conoscenza:
Al Ministero del lavori pubblici
Al Ministero della sanita'
Al Ministero dell'industria
Al Ministero dell'interno
Al Dipartimento della funzione
pubblica e affari regionali
Al Ministero della difesa
Al Ministero dei trasporti
In risposta a quesiti pervenuti presso questo Ministero si
forniscono ulteriori chiarimenti interpretativi relativamente ai
decreti indicati in oggetto.
Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494
Il termine "impianti", di cui all'allegato I, p. 2, deve essere
riferito agli impianti tecnologici asserviti ad opere edili o di
genio civile e non anche ad impianti connessi alla produzione
industriale, agricola o di servizi.
Una diversa interpretazione, che includesse in tale termine tutti
gli impianti a prescindere dalla loro connessione con opere edili o
di genio civile, amplierebbe irragionevolmente il campo di
applicazione del decreto legislativo n. 494/1996 che, al contrario,
ha trasposto nell'ordinamento giuridico italiano la sola direttiva
particolare relativa ai "Cantieri temporanei o mobili", ossia la
direttiva 24 giugno 1992, n. 92/57 CEE.
L'impossibilita' sotto il profilo giuridico di una simile eventuale
estensione, deriva dal fatto che, mentre e' stato possibile,
nell'ambito del settore dei cantieri edili o di genio civile,
individuare prescrizioni anche piu' restrittive di quelle contenute
nella direttiva, certamente non sarebbe possibile estendere quella
normativa ad altri settori, quali ad es. la produzione industriale o
agricola o di servizi, settori per i quali l'Unione europea ha
emanato altre direttive generali o particolari, che sono state
regolarmente tutte recepite nel nostro ordinamento giuridico.
Tanto cio' e' vero, che nell'allegato I della direttiva in
questione, l'elenco dei lavori da considerarsi edili o di genio
civile, anche se solo esemplificativo, contiene esempi tutti
strettamente collegati a lavori rientranti nel settore delle
costruzioni, e il termine "impianti" non e' neanche presente.
D'altra parte, al riguardo, va tenuta presente anche la circostanza
che specifici obblighi di tutela a carico dei datori di lavoro
committenti sono stabiliti anche nel decreto legislativo n. 626/1994,
all'art. 7, il quale impone azioni congiunte di informazione,
cooperazione e coordinamento, sia a carico dei datori di lavoro
committenti sia a carico dei datori di lavoro appaltatori e dei
lavoratori autonomi e tale normativa trova senz'altro applicazione
anche alle attivita' di manutenzione degli impianti di produzione
industriale, agricola o di servizi.
Lavori edili effettuati direttamente con proprio personale
dipendente, sena ricorso all'appalto.
Ove i lavori o le attivita' individuate negli allegati I e II del
decreto legislativo n. 494/1996 vengano effettuati dal datore di
lavoro esclusivamente con proprio personale dipendente, le
disposizioni del decreto legislativo n. 494/1996 non sono applicabili
poiche' in tal caso il soggetto in questione non assume il ruolo di
committente, bensi' unicamente quello di datore di lavoro. Pertanto
le normative di riferimento sono quelle contenute nel decreto
legislativo n. 626/1994 e nelle disposizioni speciali di settore di
volta in volta applicabili.
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