CIRCOLARE 15 febbraio 2008 -, n. 1 - Ulteriori chiarimenti ed indicazioni sulle modalita'' applicative previste dal decreto 30 agosto 2000. Regolamento CE n. 1760/2000 - Titolo II etichettatura delle carni bovine.

Alle Organizzazioni autorizzate ad etichettare carni bovine

Agli Organismi indipendenti accreditati

Alle Associazioni nazionali allevatori razze bovine

All'Assocarni

Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti

Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana

Alla Confederazione italiana agricoltori

Alla Confederazione produttori agricoli

- COPAGRI

Alla Associazione generale cooperative italiane AGCI

All'Anca-Lega

Alla Federazione nazionale cooperative agricole

All'Assalzoo

Al Consorzio italiani macellatori

Alla Confesercenti

Alla Confcommercio

All'Agea

Alla Commissione ministeriale etichettatura carni bovine

Alle regioni e province autonome di

Trento e Bolzano - Assessorati agricoltura

Al Ministero dello sviluppo economico

D.G.S.P.C.

Al Ministero della salute -

Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti

All'Ispettorato Centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari - ICQ

Alla Direzione generale delle politiche agricole 1. Premessa.

Con circolare n. 5 del 15 ottobre 2001 (1) e circolare n. 1 del 9 aprile 2003 (2) sono stati forniti chiarimenti sulla predisposizione dei disciplinari di etichettatura delle carni bovine e sulle modalita' applicative degli stessi nell'ambito dell'etichettatura facoltativa introdotta dal regolamento CE n. 1760/2000 (3) (titolo II) e dal decreto ministeriale 30 agosto 2000 (4).

(1) Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 250 del 26 ottobre 2001.

(2) Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile 2003.

(3) ;Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L 204 dell'11 agosto 2000.

(4) Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 268 del 16 novembre 2000.

A seguito dell'applicazione dei disciplinari approvati per l'etichettatura delle carni bovine con informazioni facoltative ed all'attivita' di monitoraggio esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di una piu' puntuale e corretta applicazione della normativa sopra richiamata, si rende necessario fornire ulteriori chiarimenti. 2. Alimentazione zootecnica priva di grassi animali aggiunti questione UNIFEED.

Con le precedenti circolari n. 5/2001 e n. 1/2003 sono stati fissati i metodi di analisi ed i limiti di accettabilita' che le organizzazioni e gli organismi indipendenti, nell'ambito della rispettiva attivita' di autocontrollo e di controllo, devono utilizzare per garantire l'informazione di alimentazione zootecnica priva di grassi animali aggiunti.

Gli stessi organismi ed organizzazioni, hanno evidenziato che i limiti di accettabilita' del colesterolo, fissati e confermati dalle predette circolari n. 5/2001 e n. 1/2003, pari a ´percentuale di colesterolo minore o uguale a 1% sulla frazione sterolica e/o contenuto di colesterolo minore o uguale a 50 mg/kg sul grasso estrattoª, vengono di norma superati e che la percentuale di colesterolo supera i limiti sopra indicati nel caso di alimentazione zootecnica sotto forma di UNIFEED.

La stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi (SSOG), investita del problema, ha evidenziato, sulla base di nuovi dati sperimentali, che la percentuale relativa di colesterolo nella frazione sterolica inferiore od uguale all'1.5% puo' essere confermato anche nel caso in cui nella razione alimentare si utilizzano gli UNIFEED, mentre l'alto contenuto di colesterolo espresso in mg/kg, presente in alcune materie prime (ad es. olio di palma, alcune farine di estrazione di soia, granella di mais, ecc.) utilizzate per la preparazione proprio degli UNIFEED, evidenzia difficolta' di rispettare il limite precedentemente stabilito di 50 mg/kg di colesterolo sul grasso estratto. Infatti, il colesterolo, nella fascia piu' significativa dei campioni esaminati, raggiunge valori fino 600 mg/kg. Il nuovo limite del valore assoluto di colesterolo, pertanto, puo' essere fissato fino a 600 mg/kg.

In conclusione per garantire l'assenza di grassi animali aggiunti vengono fissati i nuovi limiti analitici di accettabilita' di colesterolo nel controllo dei prodotti destinati alla alimentazione zootecnica sottoforma di UNIFEED:

  1. percentuale relativa di colesterolo nella frazione sterolica: minore o uguale a 1,5%;

  2. contenuto assoluto di colesterolo nel grasso estratto: minore o uguale a 600 mg/kg. 3. Controllo di rintracciabilita' attraverso analisi del DNA.

    Alcune organizzazioni hanno manifestano l'interesse a riportare in etichetta, nell'ambito del proprio disciplinare di etichettatura, l'informazione sull'esito del processo di rintracciabilita' adottato e garantito attraverso un controllo genetico effettuato con analisi del DNA degli animali e delle loro carni. Tale controllo si basa sul confronto dei genotipi definiti per campioni di materiale biologico dello stesso animale prelevati in momenti differenti e la verifica della coincidenza dei genotipi stessi.

    In generale, la procedura operativa proposta mirerebbe a prelevare e conservare un campione biologico degli animali allevati da utilizzare per l'analisi del DNA e l'esecuzione del confronto con campioni di carne post-macellazione per la stessa.

    L'indicazione di questo tipo potrebbe rientrare tra le informazioni che possono essere apposte in etichetta purche' le organizzazioni interessate sviluppino apposito protocollo operativo nell'ambito di un disciplinare di etichettatura approvato, precisando:

    1) i metodi ufficiali di campionamento;

    2) i metodi ufficiali di catalogazione e conservazione;

    3) i metodi di analisi del DNA per la determinazione del genotipo del campione;

    4) calcolo della stima dell'incertezza associata al metodo;

    5) la significanza statistica del numero dei siti e del numero di analisi per sito per garantire con ragionevole certezza che il sistema di rintracciabilita' e' garantito attraverso il confronto dei genotipi ottenuti da campioni biologici dello stesso soggetto prelevati in momenti diversi (soggetto vivo/soggetto macellato).

    Nel disciplinare vanno conseguentemente sviluppati gli aspetti relativi a tale informazione e precisamente:

  3. l'esecuzione del prelievo di un campione biologico sul 100% dei capi attraverso il prelievo di un campione (tissutale o ematico o di pelo ovvero altro materiale biologico) idoneo all'analisi del DNA, attraverso metodi definiti;

  4. la spedizione dei campioni prelevati ad un laboratorio accreditato SINAL;

  5. le modalita' di stoccaggio e conservazione dei campioni biologici, prelevati nei siti, presso il laboratorio idoneo ed accreditato SINAL per la prova di rintracciabilita' genetica delle carni di origine animale ed in grado, pertanto, di procedere alla estrazione del DNA e alle operazioni di confronto e verifica sui campioni in comparazione;

  6. la tempistica di consegna e conservazione dei campioni biologici presso il laboratorio di stoccaggio:

    1) consegna del campione prelevato nell'arco delle 48 ore;

    2) conservazione del campione per un minimo di 48 ore dopo l'esaurimento della carne di quel bovino sul mercato;

  7. il riscontro analitico su almeno un campione casuale dei capi (random) estrapolato secondo le modalita' indicate dalle linee guida EAC per l'applicazione delle Norme europee EN 45012:

    =====================================================================

    Numero di siti | Numero di siti da visitare =====================================================================

    1-3 | 100%

    4-7 | 3, 3, 4, 4 (1)

    8-11 | 4, 4, 5, 6 (1)

    12-19 | 40%, minimo 6

    20-29 | 30%, minimo 6

    30-39 | 25%, minimo 9

    40-99 | 20%, minimo 10

    100-199 | 15%, minimo 21

    200-399 | 10%, minimo 31

    400-699 | 7%, minimo 40

    700-999 | 6%, minimo 50

    › 1000 | 5%, minimo 60

    (1) Per 4, 5, 6, 7 siti rispettivamente il numero di siti da visitare vale 3, 3, 4, 4. La stessa notazione viene utilizzata nel caso di un numero...

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