La chiamata in correità ed il riscontro individualizzante nella giurisprudenza successiva alla legge 1 marzo 2001 n. 63

AutoreValentina Manuali
Pagine3-5

Page 3

A seguito dell'entrata in vigore della legge 1 marzo 2001, n. 63 sul giusto processo ha assunto di nuovo attualità la problematica relativa al valore da attribuirsi alle chiamate in correità ai fini cautelari.

L'art. 11 della legge citata ha imposto di tener conto, nella valutazione della gravità degli indizi, dei criteri di valutazione di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 192 c.p.c. i quali disciplinano le dichiarazioni rese dal coimputato nel medesimo reato, da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 c.p.p. ovvero da persona imputata di un reato collegato ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p.

Con tale legge di attuazione dell'art. 111 Cost. si è realizzata l'anticipazione nella fase delle indagini preliminari dei criteri di valutazione propri del giudizio dibattimentale con la finalità di rendere gli elementi probatori sulla base dei quali si limita la libertà dell'indagato i più conformi possibili a quelli necessari per pronunciare la definitiva condanna in dibattimento 1.

L'intendimento del legislatore è chiaramente quello di invalidare definitivamente quegli orientamenti giurisprudenziali tendenti a considerare utilizzabili ai fini cautelari materiale non conoscibile da parte del giudice del dibattimento.

Invero, già prima dell'introduzione della modifica legislativa, l'adesione ad un'accezione di gravi indizi quale quella di elevata probabilità di condanna rendeva comunque necessario di non tenere conto di elementi inutilizzabili in giudizio e non suscettibili di recupero nella fase successiva dell'indagine.

Come si verificherà nel prosieguo l'effetto innovativo della riforma in questo settore è più apparente che reale tenuto conto che la giurisprudenza dominante, già anteriormente all'entrata in vigore della L. 63/01, pur escludendo che l'art. 192 comma 3 c.p.p. fosse applicabile al procedimento cautelare, nel momento in cui doveva valutare la gravità indiziaria della chiamata in correità, inevitabilmente individuava delle regole di valutazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle indicate nella norma citata 2.

Un importante punto fermo era stato fissato nel 1995 dalla fondamentale pronuncia delle S.U. 3, Costantino, la quale aveva provveduto a dirimere il contrasto insorto nella giurisprudenza della S.C. relativo alla questione se, ai fini dell'adozione delle misure cautelari, fosse sufficiente una chiamata in correità formulata da un altro indagato purché intrinsecamente affidabile, o se, invece, fosse necessario un qualche elemento obiettivo di riscontro e, nell'ambito di quest'ultimo orientamento, su quali fossero i criteri da adottarsi per ritenere adempiuta quest'ultima esigenza.

La sentenza citata aveva affermato che la chiamata in correità per poter costituire grave indizio di colpevolezza doveva essere corredata da riscontri esterni - non necessariamente riferiti in modo specifico alla posizione soggettiva del chiamato - o quantomeno da un principio di riscontro di rilievo tale da corroborare la portata accusatoria.

Nel confermare l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 192 commi 3 e 4 c.p.p. alla sfera cautelare, le Sezioni Unite avevano ribadito che la valutazione della chiamata in correità dovesse svolgersi sotto un duplice profilo, intrinseco ed estrinseco.

Sotto il primo profilo avevano ritenuto necessario sottoporre ad un attento vaglio la chiamata dal punto di vista dell'attendibilità intrinseca, e ciò in considerazione del fatto che, in questo caso, l'accusa ha origine da un soggetto potenzialmente interessato 4.

Sotto il profilo della c.d. attendibilità estrinseca avevano puntualizzato che dovesse essere sempre verificata la sussistenza di elementi obiettivi che smentiscano le dichiarazioni del correo nonché la sussistenza di elementi esterni di qualsiasi natura idonei ad avvalorare tali dichiarazioni ed a contrastare ipotesi alternative alla colpevolezza dell'indagato.

Avevano comunque escluso che, a differenza del giudizio dibattimentale, fosse necessario il carattere individualizzante del riscontro e ciò in quanto la necessità del riscontro non si basa sulla norma di cui all'art. 192 commi 3 e 4, (sempre che la si interpreti nel senso della necessità ai fini della condanna dei elementi di conferma individualizzanti nei confronti del singolo chiamato) ma viene desunta da una considerazione più generale sull'inaffidabilità della chiamata in correità, la quale, per poter giustificare l'adozione della misura ai sensi dell'art. 273 c.p.p., deve comunque essere confermata da riscontri estrinseci. La mancanza del riscontro riferibile in modo specifico alla posizione del soggetto chiamato «nell'ipotesi in cui non risultino elementi contrari al coinvolgimento di costui - non esclude, di per sé, anche per la naturale incompletezza delle indagini, l'attendibilità complessiva della chiamata, una volta che la stessa sia stata accertata sia sotto il profilo intrinseco, sia - nei termini anzidetti - sotto quello estrinseco» 5.

Successivamente alla sentenza delle S.U. (che aveva ricevuto l'avvallo della stessa Corte costituzionale) 6 vi erano state numerose pronunce delle sezioni semplici le quali, sul presupposto che verifica intrinseca e verifica estrinseca rappresentano due temi di indagine strettamente interdipendenti, avevano ritenuto necessari riscontri tanto più precisi e individualizzanti quanto maggiori erano i dubbi sulla intrinseca attendibilità del dichiarante.

Al riguardo merita segnalare la sentenza della Cass., sez. I, 4 novembre 1996, Clemente 7, la quale aveva affermato che stante «la natura necessariamente flessibile della valutazione affidata al giudice di merito, il carattere individualizzante dei riscontri non è richiesto in caso di elevata attendibilità intrinseca della chiamata e/o di pregnante valore confermativo...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT