Chi rompe paga...

AutoreAlessandro Saccomanno
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La legge 273 del 12 dicembre 2002, introduce un nuovo regime in tema di copertura assicurativa obbligatoria dei veicoli a motore. In particolare, l'art. 23 di cui al capo III della suddetta legge (recante disposizioni in materia di R.C.A.) sancisce, relativamente alle modalità di risarcimento del danno da sinistro stradale - e così modificando l'art. 5 comma 1 della legge 57/2001 - che: «il danneggiato che ha ottenuto il risarcimento dei danni subiti dal veicolo è tenuto a trasmettere all'assicurazione la fattura, o documento fiscale equivalente, relativa alla riparazione dei danni risarciti entro tre mesi dal risarcimento. Nel caso in cui il danneggiato non ottemperi a tale obbligo, l'assicuratore ha diritto a richiedere la restituzione dell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la disposizione di cui all'art. 642 del codice penale. Nel caso di rottamazione del veicolo l'obbligo di presentazione della fattura è sostituita dall'obbligo di presentazione della documentazione attestante l'avvenuta rottamazione».

Analizzando la portata e gli effetti della riforma introdotta con la legge in esame, viene da pensare che per la pressione e l'attenzione sociale su un tema di siffatto interesse e rilievo, inerente la risarcibilità del danno derivante da circolazione stradale, si sia voluta emanare a tutti i costi una disciplina «qualunque», piuttosto che rimandare ancora una volta la questione ad una più elaborata e, soprattutto completa regolamentazione.

Il dettato di cui all'art. 23 della richiamata legge, pone seri dubbi in ordine alla sua concreta applicazione sia in caso di risarcimento danni in via concorsuale, sia in caso di acclarata responsabilità di uno dei conducenti dei mezzi coinvolti nel sinistro stradale. Infatti, lo stesso articolo stabilisce che, entro tre mesi dall'avvenuto risarcimento, il danneggiato è tenuto a trasmettere all'assicurazione la fattura, o documento fiscale equivalente con comminatoria, in caso di inadempienza a tale obbligo, di restituzione all'assicurazione dell'importo liquidato in suo favore. Rebus sic stantibus, il danneggiato si vedrebbe così esposto a una vera e...

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