DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 agosto 2013, n. 109 - Regolamento recante disposizioni per la prima attuazione dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). (13G00152)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 62, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ed in particolare il comma 6, il quale prevede che con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti i tempi e le modalita' di attuazione delle disposizioni del medesimo articolo 62, che istituisce presso il Ministero dell'interno l'Anagrafe nazionale della popolazione residente;

Visto l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale prevede che in via di prima applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 62, comma 6, e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione;

Visto l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale prevede l'adozione di un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per apportare le modifiche necessarie all'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alle disposizioni introdotte dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;

Visto l'articolo 3, comma 4, lett. b), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante: «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente»;

Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante: «Anagrafe e censimento degli italiani all'estero»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante: «Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto Nazionale di Statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, recante: «Regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante: «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, di approvazione del «Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica», ed in particolare l'articolo 2, comma 2, lett. c);

Visto il decreto del Ministro dell'interno 19 gennaio 2012, n. 32, recante: «Nuovo regolamento di gestione dell'INA»;

Sentito l'Istituto nazionale di statistica, che si e' espresso con parere del 18 aprile 2013;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, che si e' espresso con nota in data 24 aprile 2013;

Acquisita l'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale;

Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata nella seduta del 13 giugno 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 25 luglio 2013;

Sulla proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Costituzione dell'ANPR 1. Ai sensi del presente regolamento l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e' costituita dall'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'articolo 1, comma quinto, della legge 27 ottobre 1954, n. 1228 e dall'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470. 2. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da trasmettere per il parere al Consiglio di Stato, sono disciplinate le ulteriori modalita' di attuazione della disposizione di cui al citato art. 62 anche con riferimento al subentro dell'ANPR alle anagrafi comunali, alle relative misure di sicurezza, e alle specifiche tecniche concernenti l'organizzazione e il flusso dei dati. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Si riporta il testo vigente dell'art. 17, commi 1, lett. a), e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;

(Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti...

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