Sì alla cessione del credito al risarcimento del danno, anche non patrimoniale

AutoreMarco Senzacqua
CaricaCollaboratore delle cattedre di Diritto Privato I - II presso la Facoltà di giurisprudenza di Roma Tre
Pagine640-641
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giur
7-8/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
Nella parte in cui ha ulteriormente negato che “l’atto
sarebbe nullo perché riguardante un credito strettamente
personale”, giacché “crediti strettamente personali, ai
sensi dell’art. 1260 c.c., sono quelli volti al diretto soddi-
sfacimento di un interesse f‌isico o morale della persona e
la loro incedibilità, come condivisibilmente osservato dalla
migliore dottrina, è sancita in linea generale a favore del
debitore, in considerazione della rilevanza che assume la
persona del creditore ai f‌ini del contenuto della prestazione
(si pensi ai crediti aventi ad oggetto prestazioni di facere,
in relazione alle particolari capacità dell’obbligato)”.
Là dove ha inf‌ine rimarcato, da un canto, come la “rile-
vanza della persona del creditore” possa “riconnettersi alla
immediatezza della relazione con la persona dell’obbliga-
to, immediatezza che giustif‌ica di per sé l’esigenza che il
creditore non sia obbligato a soddisfare gli interessi di un
soggetto diverso da quello accettato come creditore (ad
es. crediti alimentari)”; e, per altro verso, che il “credito
al risarcimento del danno morale e biologico, pur tenendo
alla reintegrazione, per equivalente, di beni strettamente
personali, è invece pur sempre un credito ad una somma
di denaro in relazione al quale la persona alla quale ef-
fettuare il pagamento è indifferente per il debitore, e del
quale il creditore può liberamente disporre”.
All’inammissibilità e infondatezza del motivo, sotto i
due prof‌ili distintamente considerati, consegue il rigetto
del ricorso.
Le ragioni della decisione costituiscono peraltro giu-
sti motivi per disporsi la compensazione tra le parti delle
spese del giudizi di cassazione. (Omissis)
SÌ ALLA CESSIONE DEL CREDITO
AL RISARCIMENTO DEL DANNO,
ANCHE NON PATRIMONIALE
di Marco Senzacqua (*)
Nel corso di un giudizio incardinato al f‌ine di ottenere
il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro
stradale un soggetto cede ad un terzo la ragione di credito
concernente il risarcimento del danno biologico e morale.
Il giudizio si conclude con il rigetto della domanda
da parte del giudice di prime cure che dichiara la nullità
della cessione per indeterminatezza e indeterminabilità
della domanda.
Il cessionario, vistosi rigettare la propria domanda, im-
pugna la detta decisione innanzi alla Corte d’appello che,
in riforma della sentenza di primo grado riconosce il diritto
di credito al risarcimento dei succitati danni (biologico e
morale) sofferti dal cedente, il quale, con un unico motivo,
incentrato sulla erroneità della decisione della Corte di
merito nella parte in cui la stessa ha ritenuto cedibile il
credito al risarcimento del danno non patrimoniale, pro-
pone ricorso per cassazione.
La Suprema Corte, nella sentenza che qui si annota,
dichiarata l’infondatezza della censura mossa dalla parte
ricorrente, è assolutamente tranchant nel ribadire il princi-
pio della cedibilità del credito per risarcimento, anche, del
danno non patrimoniale derivante da sinistro stradale e ne
afferma, conseguentemente, l’applicabilità della disciplina
codicistica ai sensi e nei limiti di cui all’art. 1260 c.c. (1).
Il Supremo Collegio, a ben vedere, giunge al detto prin-
cipio di diritto ripercorrendo il percorso giurisprudenziale
già affrontato in tema di cedibilità del credito al risarci-
mento del danno patrimoniale evidenziandone la natura
del credito non strettamente personale, l’assenza di qual-
sivoglia divieto normativo al riguardo, nonché l’esclusione
dai casi di cui all’art. 1261 c.c.
Stante le affermazioni che precedono, la Corte Su-
prema ritiene legittimato il cessionario che, in vece al
cedente, agisca per l’accertamento giudiziale della re-
sponsabilità dell’autore del sinistro e per la conseguente
condanna del medesimo e del suo assicuratore per la r.c.a.
al risarcimento dei danni.
Fermi sui punti evidenziati, i Giudici rammentano nozio-
ni di diritto civile relative al perfezionamento del contratto
di cessione, ai f‌ini del quale, ex art. 1264 c.c., è necessario
e suff‌iciente il semplice accordo tra cedente e cessionario,
che determina la successione di quest’ultimo al primo nel
medesimo rapporto obbligatorio, con effetto traslativo,
immediato, non solo tra essi ma anche nei confronti del de-
bitore ceduto, nei cui confronti la cessione diviene eff‌icace
all’esito della relativa notif‌icazione o accettazione (2).
Sempre con riferimento all’istituto della cessione ne
rileva i tratti di negozio causale, precisamente a causa
variabile (3) nonché presunta f‌ino a prova della relativa
inesistenza o illiceità, potendo avere ad oggetto una ra-
gione di credito o un diritto futuro o determinabile, nel
qual caso l’effetto traslativo si produce al momento della
relativa venuta ad esistenza in capo al cedente.
Osserva, inoltre, la Suprema Corte che la cessione del
credito avviene in favore del cessionario e, dunque, a que-
st’ultimo vengono riconosciute tutte le azioni dirette a
far valere l’acquisto del diritto di credito al risarcimento
nei confronti del debitore ceduto, in ragione, proprio, del
titolo costituito dal contratto di cessione.
Dato un quadro generale della disciplina che regola
l’istituto di cui trattasi, i Giudici di ultime cure applicano
i principi sovraesposti anche al credito per il risarcimento
del danno non patrimoniale.
A detto assunto pervengono ribadendo precedenti
giurisprudenziali noti alla materia della trasmissibilità
iure ereditatis del danno morale terminale e del danno
biologico terminale.

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