La cessione del credito e il sistema del risarcimento diretto del Codice delle Assicurazioni

AutoreTiziana Maria Ritunno
Pagine733-733
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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2014
LEGITTIMITÀ
In questa sede, invero, a fronte di una corretta rico-
struzione del compendio storico - fattuale, non può rite-
nersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze proces-
suali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti
oggetto della regiudicanda, dovendo la corte di legittimità
limitarsi a ripercorrere l’iter argomentativo svolto dal
giudice di merito per verif‌icarne la completezza e l’insus-
sistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza alcuna
possibilità di verif‌ica della rispondenza della motivazione
alle correlative acquisizioni processuali.
5. Analoghi prof‌ili di inammissibilità, inf‌ine, investono
la seconda censura, ove si consideri che, nonostante l’im-
proprio riferimento letterale al disposto normativo di cui
all’art. 69, comma 4, c.p., la corte d’appello non ha ritenuto
operante la preclusione ivi posta, ma ha mostrato di con-
dividere i criteri direttivi e l’esito del giudizio di bilancia-
mento operato dal giudice di prime cure, richiamandosi
alle congrue ed esaustive giustif‌icazioni al riguardo espres-
se in merito all’affermata valutazione di equivalenza delle
attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate
ed alla recidiva, nella sua forma, per l’appunto, specif‌ica
ed infraquinquennale.
Valutazioni, quelle or ora richiamate, che devono
ritenersi del tutto legittimamente operate dalla corte
distrettuale, essendosi questa fedelmente attenuta alla
linea interpretativa in questa sede tracciata, secondo cui
le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra op-
poste circostanze, implicando una valutazione discrezio-
nale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di
legittimità qualora, come avvenuto nel caso in esame, non
siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico,
ma siano sorrette da una suff‌iciente motivazione, tale
dovendo ritenersi quella che, per giustif‌icare la soluzione
dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea
a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto
(sez. un., n. 10713 del 25 febbraio 2010, dep. 18 marzo
2010, Rv. 245931).
6. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ri-
corso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse-
guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo quantif‌icare nella misura di
euro mille. (Omissis)
corte di caSSazione civile
Sez. iii, 3 ottoBre 2013, n. 22601 (*)
PreS. aMatucci – eSt. Svarano – P.M. Sgroi (diff.) – ric. orlandi (avv.ti
de Stefano e Porta) c. toSSani ed altri (avv. Scagliarini)
Obbligazioni in genere y Cessione dei crediti y
Risarcimento del danno non patrimoniale y Danno
biologico e morale conseguente a sinistro stradale
y Credito relativo y Cessione y Ammisibilità.
. Il diritto di credito relativo al risarcimento del danno
non patrimoniale, così come risulta trasmissibile “iure
hereditatis”, può anche formare oggetto di cessione per
atto “inter vivos”, non presentando carattere stretta-
mente personale. (c.c., art. 1260; c.c., art. 2059)
(*) La sentenza in epigrafe è stata pubblicata in questa Rivista 2014,
64 con nota di M. SENZACQUA. Se ne ripubblica solamente la massima
con nota di T. M. RITUNNO.
la ceSSione del credito
e il SiSteMa
del riSarciMento diretto
del codice
delle aSSicurazioni
di Tiziana Maria Ritunno
SOMMARIO
1. Premessa. 2. La cessione del crerdito del diritto delle obbliga-
zioni. 3. Oggetto della cessione del credito. 4. Cessione del credito
da R.C.A. 5. Il patto di non cedibilità nei contratti di assicurazione
obbligatoria; 5-1) L’Autorità Garante per la Concorrenza e del
Mercato ed il sistema del risarcimento diretto. 6. Conclusioni.
1. Premessa
Da tempo le compagnie di assicurazione mantengono
un atteggiamento restrittivo nei confronti della cedibilità
a terzi del credito da R.C.A. vantato dal danneggiato, cer-
cando addirittura di ricondurlo alla categoria dei crediti
incedibili. Tale atteggiamento si ripercuote soprattutto
sul piano della tutela del danneggiato, privandolo della
possibilità di soddisfare il proprio interesse leso mediante
la cessione del credito anziché l’adempimento del sogget-
to obbligato. In altre parole, sostenere l’incedibilità del
credito derivante da R.C.A. impedisce, ad esempio, al dan-
neggiato, di recarsi in una autoff‌icina o una carrozzeria
per far riparare il proprio mezzo incidentato e di pagare
l’importo dovuto al riparatore mediante la cessione del
credito risarcitorio in luogo di un esborso monetario che
rappresenterebbe per la vittima un ulteriore costo da sup-
portare oltre il danno subito.
Il presente lavoro si sofferma dapprima sull’analisi
dell’istituto della cessione del credito e sulla possibilità di
applicare detto istituto in materia di R.C.A. Nel prosieguo
si affronta il tema dell’eff‌icacia ed opponibilità delle clau-
sole di incedibilità del credito da R.C.A., previsto nei con-
tratti di assicurazione obbligatoria, cercando di capire la
ragione dell’ostilità da parte delle compagnie assicurative
all’applicazione di un istituto di carattere generale quale
la cessione del credito.

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