DELIBERAZIONE 30 novembre 2005 - Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 7.4, della deliberazione 7 ottobre 2005, n212, per la cessione di capacita' produttiva virtuale(Deliberazione n255/05)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 novembre 2005 Visti

la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 7 ottobre 2005, n. 212, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 212/05); la lettera inviata da Enel Produzione S.p.a. (di seguito: Enel) alla Direzione Energia Elettrica in data 21 novembre 2005 (prot.

Autorita' 027798 del 23 novembre 2005) (di seguito: lettera 21 novembre 2005); la lettera inviata da Enel alla Direzione Energia Elettrica in data 24 novembre 2005 (prot. Autorita' 28024 del 25 novembre 2005) (di seguito: lettera 25 novembre 2005); la lettera inviata dalla Direzione Energia Elettrica ad Enel in data 28 novembre 2005 (protocollo Autorita' GB/M05/4900/mpa) (di seguito: lettera 28 novembre 2005); la lettera inviata da Enel alla Direzione Energia Elettrica in data 30 novembre 2005 (prot. Autorita' 28465 del 30 novembre 2005) (di seguito: lettera 30 novembre 2005).

Considerato che

l'art. 7, comma 7.1, della deliberazione n. 212/05 prevede che Enel concluda contratti di cessione di capacita' produttiva virtuale con controparti selezionate attraverso una o piu' procedure concorsuali, eventualmente articolate in sessioni multiple, per la cessione di capacita' produttiva virtuale; l'art. 7, comma 7.4, della deliberazione n. 212/05 prevede che la prima procedura concorsuale per la conclusione di contratti di cessione di capacita' produttiva virtuale debba concludersi entro il 30 novembre 2005; l'art. 9, comma 9.3, della deliberazione n. 212/05 prevede che Enel, in ciascuna procedura concorsuale, offra in vendita in sequenza la capacita' produttiva virtuale afferente a tutte le tipologie nella propria disponibilita', a partire dalle tipologie caratterizzate da minori prezzi di esercizio del contratto e che le tipologie siano individuate dalla medesima societa', comprendendo in una stessa tipologia tutte le unita' di produzione rilevanti termoelettriche caratterizzate da costi variabili di produzione simili; l'art. 9, comma 9.4, prevede che Enel renda noti ai partecipanti alla procedura concorsuale, al fine della formulazione delle loro offerte, almeno i seguenti elementi

  1. il prezzo di esercizio per ciascuna tipologia e la relativa regola di indicizzazione; b) la capacita' produttiva virtuale offerta in vendita per ciascuna tipologia; c) la capacita' produttiva virtuale da assegnare; l'art. 17, comma 17.1, lettera b), della...

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