PROVVEDIMENTO 5 marzo 2003 - Definizione delle modalita' di comunicazione all'Agenzia delle entrate della cessazione attivita' ai fini della chiusura delle partite IVA inattive

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

  1. Soggetti interessati.

    1.1. I soggetti titolari di partita IVA, che nell'anno 2002 non hanno effettuato alcuna operazione imponibile e non imponibile, possono sanare tutte le irregolarita' derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonche' delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, per gli anni precedenti nei quali non sia stata effettuata alcuna operazione imponibile e non imponibile, nonche' le violazioni di cui all'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con il versamento dell'importo di Euro 100,00 e la presentazione di apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate di cessazione attivita'.

  2. Modalita' di versamento.

    2.1. L'importo da versare di cui all'articolo precedente e' unico indipendentemente dalle annualita' da regolarizzare.

    2.2. Il versamento deve essere effettuato entro il 16 aprile 2003, mediante la presentazione del modello F24 indicando nel quadro SEZIONE ERARIO i seguenti elementi

    nel campo codice tributo, il codice 8007; nel campo anno di riferimento, l'anno in corso; nel campo importi a debito versati, la somma di Euro 100,00.

  3. Modalita' e termini di presentazione della comunicazione di cessazione attivita'.

    3.1. La comunicazione di cessazione attivita' deve essere effettuata a partire dal 15 aprile 2003 ed entro il 31 luglio 2003, utilizzando i modelli AA7/7 o AA9/7, previsti per le dichiarazioni di inizio attivita', variazione dati o cessazione attivita' ai fini IVA ed approvati con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 12 novembre 2002, secondo le modalita' di presentazione previste per tali dichiarazioni dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

    3.2. I soggetti diversi dalle persone fisiche devono utilizzare il modello AA7/7 ed indicare tutti i dati richiesti per l'ipotesi di cessazione attivita'. Le imprese individuali e i lavoratori autonomi devono utilizzare il modello AA9/7 ed indicare tutti i dati richiesti per l'ipotesi di cessazione attivita'. Per data di cessazione deve intendersi quella di effettiva chiusura dell'attivita', oltre la quale non e' stata posta in essere alcuna operazione imponibile e non imponibile, ne' sono state presentate dichiarazioni IVA e...

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