DECRETO 16 novembre 2006 - Certificazione di bilancio per gli enti cooperativi

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 15, comma 2, della legge n. 59 del 1992, che stabilisce l'assoggettamento annuale alla certificazione del bilancio delle societa' cooperative e dei loro consorzi che si trovino nelle condizioni ivi contemplate, cosi' come innovate dall'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 220 del 2002;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/2002 gli enti cooperativi possono aderire ad una delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo riconosciute con decreto del Ministro dello sviluppo economico nonche' a quelle riconosciute in base a leggi emanate dalle regioni a statuto speciale;

Visto il decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 88, istitutivo del registro dei revisori contabili;

Visto l'art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 220 del 2002, che definisce la relazione di certificazione atto complementare della vigilanza;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993 con il quale e' stato adottato lo schema di convenzione ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge n. 59 del 1992;

Visto l'art. 11, comma 4, del decreto legislativo n. 220 del 2002, che prevede venga definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico lo schema di convenzione di cui all'art. 15, comma 2, della legge n. 59 del 1992;

Preso atto dell'invito dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato del 30 marzo 1995 con il quale si segnala l'opportunita' di definire criteri chiari e non discriminatori per l'ammissione delle societa' di revisione alla convenzione con le associazioni delle societa' cooperative;

Ritenuto necessario provvedere a definire lo schema di convenzione in relazione a quanto disposto dal citato art. 11, comma 4, del decreto legislativo n. 220/2002, individuando criteri e modalita' per le societa' di revisione, anche ai fini dell'iscrizione nell'apposito elenco previsto dal citato art. 15, comma 2, della legge n. 59 del 1992;

Decreta:

Art. 1.

Elenco societa' di revisione

Gli enti cooperativi non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo n. 220 del 2002, sono assoggettati alla certificazione annuale del bilancio da parte di una delle societa' di revisione iscritta nell'apposito elenco di cui all'art. 15, comma 2, della legge n. 59 del 1992.

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, le societa' di revisione devono presentare apposita domanda, allegando idonea documentazione a dimostrazione del possesso dei seguenti requisiti:

  1. iscrizione nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo n. 88 del 1992;

  2. esperienza, nell'ultimo quinquennio, nell'attivita' di certificazione di bilancio, ovvero di revisione o controllo contabile in almeno dieci enti cooperativi.

Per gli enti cooperativi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, sono fatte salve le relative competenze in materia.

Art. 2.

Convenzioni con le associazioni nazionali

Gli enti cooperativi aderenti ad una delle associazioni riconosciute, che hanno l'obbligo di certificare il bilancio, devono avvalersi di una delle societa' di revisione convenzionate con l'associazione cui aderiscono.

A tale scopo, e' definito lo schema di convenzione allegato, che fa...

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